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ddl IA

Cosa c’è nel ddl made in Italy sull’IA

Sicurezza e difesa nazionale, sanità e diritto d’autore, ma anche nuovi reati per contrastare deepfake e violazioni del copyright. Il ddl italiano sull’intelligenza artificiale affronta tutto questo ma non mancano i dubbi sulla sua effettiva applicabilità e sulle risorse stanziate. Tutti i dettagli

 

Con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’intelligenza artificiale – nonostante esista già la normativa europea (di difficile applicazione) denominata AI Act. Il testo, composto da 4 capi e 26 articoli, si concentra su tre ambiti: sicurezza e difesa nazionale, sanità e diritto d’autore.

Una delle criticità principali è la scelta di affidare all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il ruolo di autorità nazionali per l’IA, anziché optare per autorità indipendenti, che – come osserva Altalex – avrebbero assicurato una maggiore tutela dei diritti dei singoli ed evitato prevedibili sovrapposizioni di competenze, in particolare con il Garante per la protezione dei dati personali.

Quanto alle risorse destinate al provvedimento, secondo il presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com), Stefano da Empoli, si tratta del “principale limite” della normativa a causa di un budget effettivo limitato (1 miliardo di euro) e condiviso con altre tecnologie, nessun aumento previsto per le autorità nazionali coinvolte e una clausola di invarianza finanziaria che lascia speranze solo alle future leggi di bilancio e all’attuazione delle deleghe governative.

RIDONDANZE E DELEGHE

Venendo ai contenuti, i primi quattro articoli del ddl italiano sull’IA hanno una natura programmatica o ripetitiva dell’AI Act, con alcune disposizioni di dubbia efficacia operativa, come quella che subordina all’assenso genitoriale l’accesso dei minori di 14 anni a tecnologie di IA.

Gli articoli 16 e 24 invece conferiscono al Governo ampie deleghe, giudicate da alcuni eccessive.

DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

In materia di sicurezza nazionale, l’art. 6 esclude dall’ambito di applicazione della legge le attività di IA svolte da enti di intelligence, forze armate e di polizia, in linea con l’AI Act che lascia agli Stati membri la competenza in questo settore. Tuttavia, si precisa che tali attività non devono compromettere il funzionamento democratico delle istituzioni né la libertà del dibattito pubblico. Viene mantenuto l’obbligo di conformarsi, in parte, al Codice privacy, anche se tale vincolo non si estende alle forze di polizia. Il ddl prevede un regolamento per definire le modalità applicative in questo ambito.

È stata invece eliminata la previsione dell’obbligo di installazione su server nazionali per i sistemi pubblici di IA, anche se l’art. 5 impone agli enti pubblici di privilegiare soluzioni con localizzazione dei dati sul territorio nazionale, in linea con le recenti normative europee sui dati.

AMBITO SANITARIO

Nel settore sanitario, gli articoli da 7 a 10 introducono principi generali per un uso responsabile dell’IA, tuttavia, secondo Altalex, mancano di coordinamento con l’AI Act per quanto riguarda la qualità dei dati. Nel dettaglio, l’art. 8 consente il trattamento esteso dei dati, dichiarandolo di rilevante interesse pubblico, ma la norma è criticata per la vaghezza su modalità, soggetti e fonti. Il comma 2 autorizza l’uso secondario dei dati senza consenso esplicito, limitandosi a richiedere un’informativa generica online, senza prevedere minimizzazione, divieti d’uso secondario o diritto di opt-out, in contrasto con il Regolamento 2025/327. Il comma 3 estende il trattamento a dati sportivi per ricerca, senza distinzioni tra livelli di attività sportiva, includendo potenzialmente anche minori e soggetti vulnerabili, e tutelando espressamente i diritti economici degli organizzatori delle manifestazioni, ma non quelli degli atleti, con una regolazione asimmetrica che solleva dubbi sulla coerenza e l’equità della norma.

IL DIRITTO D’AUTORE

Al Capo IV il ddl italiano sull’IA affronta il tema del diritto d’autore. L’art. 25 stabilisce che le opere realizzate con IA possano essere protette se vi è un apporto umano creativo, coerentemente con il diritto europeo e internazionale, che riconosce solo l’autorialità umana. L’art. 70-septies consente l’estrazione di dati e testi da contenuti online accessibili legalmente per addestrare sistemi di IA, in base alle eccezioni introdotte dalla Direttiva Copyright.

L’ampia definizione di text and data mining (TDM) solleva però timori di svantaggi competitivi per le imprese europee, vista la maggiore libertà in altre giurisdizioni. Le norme italiane distinguono tra finalità scientifiche (art. 70-ter) e altri usi (art. 70-quater), con un sistema di opt-out per i titolari dei diritti. Tuttavia, la mancanza di strumenti tecnici riconosciuti per esercitare l’opt-out rende la norma difficilmente applicabile, e la legge italiana non interviene per colmare questa lacuna.

NUOVI REATI

Il nuovo pacchetto normativo, sottolinea Wired, introduce poi reati specifici e aggravanti per l’uso illecito dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione a fenomeni come i deepfake e le violazioni del copyright. Viene stabilito l’obbligo di trasparenza per i contenuti generati artificialmente, imponendo l’etichettatura dei deepfake. È previsto inoltre il carcere da 1 a 5 anni per chi, attraverso immagini o video generati o alterati con sistemi di IA, arreca danno ad altri inducendo in inganno sulla loro autenticità.

LIMITI ECONOMICI E ATTUATIVI

Secondo il presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com), Stefano da Empoli, la norma si distingue per un impianto che mira a valorizzare l’IA come leva di crescita economica, tenendo conto delle caratteristiche del tessuto produttivo nazionale, composto in gran parte da microimprese e pmi. Tuttavia, il principale limite resta quello finanziario: la clausola di invarianza di bilancio impedisce nuovi stanziamenti statali significativi, e l’unica dotazione consistente è il miliardo di euro del fondo CDP Venture, destinato però anche ad altre tecnologie. Le autorità incaricate dovranno operare con risorse invariate e molte delle misure previste necessitano ancora di decreti attuativi. Aspetto che fa temere che, senza decreti tempestivi, i principi restino solo sulla carta.

Sul piano strategico, viene promossa la cooperazione europea e internazionale per aumentare la massa critica degli investimenti e il governo punta a rendere l’Italia attrattiva per le imprese, ma il successo dipenderà dalla capacità di attivare risorse concrete e di creare un ecosistema realmente competitivo.

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