Aspettavamo al varco applicativo la legge 18 luglio 2025 n.° 106, di cui si è già illustrata la ratio di tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche e invalidanti ed ecco che un problema emerge per i docenti che intendono avvalersene, a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico.
La legge prevede – oltre ai 24 mesi anche frazionabili di assenza (non retribuita e senza contributi figurativi, riscattabili a totale carico dell’interessato) per patologie oncologiche, immunodepressive, croniche e invalidanti in concomitanza al possesso del 75% di invalidità certificata – anche la conservazione del posto per i soggetti richiedenti.
Ad inizio anno scolastico vengono invece segnalati casi di docenti che si trovano in queste condizioni di patologie certificate e di invalidità, oltre che titolari di legge 104/92, che – in taluni casi senza preavviso e senza il loro consenso – vengono assegnati – senza prendervi servizio – ad altra sede, spesso più disagiata e lontana dal domicilio e senza alcuna spiegazione, se non un eventuale motivo di organizzazione interna, a discrezione del dirigente scolastico. La conservazione del posto e della sede di servizio è invece – per queste categorie di lavoratori che la legge 106/2025 intende tutelare – un diritto soggettivo inalienabile: tanto è vero che questi docenti sono esclusi dalle graduatorie di istituto dei perdenti posto. Ciò vale sia per i titolari di legge 104/92 ex art. 3 comma 3 ma anche per chi è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 1 se accompagnati da un’invalidità superiore ai 2/3 e questo in base alla previsione normativa dell’art. 21 della medesima legge 104/1992, con tutte le tutele previste, ivi compresa l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto e la non-trasferibilità del soggetto. Le variazioni di sede disposte d’ufficio con modalità difformi all’art. 21/legge 104 sono provvedimenti lesivi dello spirito della legge 106 che – prevedendo che i due anni di assenza per grave patologia sono frazionabili – non solo depone per la conservazione del posto di lavoro ma anche della sede lavorativa.
Pare ovvio pensare che la tutela di questo diritto soggettivo preceda qualsiasi motivazione discrezionale di una diversa organizzazione scolastica interna. Trattasi di un principio peraltro irrinunciabile sotto il profilo della tutela del diritto alla conservazione del posto, rafforzato dal senso più logico rinvenibile nella legge 106/ 2025 che è quello di tutelare la flessibilità della fruizione dei due anni di assenza conservando la situazione lavorativa pregressa.
Insomma: è proprio sempre vero purtroppo ciò che scrisse Dante Alighieri: “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”. Ed è altrettanto vero che spesso la burocrazia – specie quella della Pubblica Amministrazione – frappone ostacoli alla piena realizzazione di una tutela ispirata ad un principio di civiltà giuridica. Stiamo parlando di invalidi, malati cronici, immunodepressi e oncologici: quando la legge 106 si esprime per una conservazione del posto di lavoro nell’arco di due anni frazionabili di assenza, si riferisce all’accezione più estensiva del termine, che comprende non il “posto” in senso astratto ma anche la sede lavorativa effettiva.
Altrimenti un lavoratore che necessita di periodi che la legge 106 gli riconosce per curarsi – rischia rientrando tra un periodo e l’altro – di essere “sballottato” in sedi diverse.
E questo – oltre che illogico – è profondamente ingiusto, persino punitivo a priori.