Skip to content

Pnrr

Decreto Rilancio, tutte le tribolazioni dei professionisti

Tutte le polemiche dei professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome in seguito al decreto Rilancio: non potranno accedere ai contributi a Fondo perduto. L'approfondimento di Manola Piras

 

Tanto tuonò che piovve ma la pioggia stavolta potrebbe diventare un nubifragio. Dopo settimane di attesa Palazzo Chigi ha varato un decreto Rilancio che lascia ancora molte incertezze e parecchio scontento.

Le ultime polemiche riguardano i professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome, come architetti, geometri, avvocati, commercialisti, infermieri, medici e giornalisti. A loro, che con il decreto Cura Italia avevano beneficiato di un bonus di 600 euro grazie all’istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza per sopperire alla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, con il dl Rilancio viene confermata per i mesi di aprile e maggio un’indennità, di cui non si specifica l’importo a differenza della prima bozza del provvedimento. Peraltro i tempi per l’erogazione del contributo potrebbero allungarsi visto che occorre un decreto del ministero del Lavoro che ha tempo 60 giorni per emanarlo.

Come se non bastasse, i professionisti ordinistici – a differenza di quelli iscritti alla gestione separata dell’Inps – non potranno accedere ai contributi a Fondo perduto previsti per partite Iva e autonomi che abbiano visto ad aprile un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019.

Ora che il provvedimento comincia il suo iter in Parlamento sono decisi a farsi sentire – ieri hanno cominciato a girare i primi comunicati delle associazioni – sia all’interno del Palazzo sia con manifestazioni all’esterno.

COSA PREVEDEVA IL DL CURA ITALIA

Per ricostruire la questione occorre partire dall’articolo 27 del provvedimento che prevede l’erogazione di una indennità pari a 600 euro, non soggetta a tassazione, per il mese di marzo a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio 2020, dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa, dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria – (quindi artigiani, commercianti, agenti di commercio, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli)  iscritti alla Gestione separata Inps che avessero visto cessare o ridurre le proprie entrate a causa dell’emergenza da Covid-19.

Una norma che però portava all’esclusione di tutti i liberi professionisti iscritti ai relativi ordini professionali (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, giornalisti), circa 1,4 milioni di lavoratori secondo il Rapporto sulle professioni 2018. La conferma è arrivata pochi giorni dopo dall’Inps, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito web, in cui si precisava che potevano beneficiare dei 600 euro esclusivamente i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria”.

Per questo è stato introdotto, sempre nel Cura Italia, l’articolo 44 “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”, con cui era possibile garantire un’indennità a chi era rimasto escluso in precedenza perché non iscritti alla Gestione Previdenziale dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale. Potevano usufruire dell’indennità tutti coloro che avessero percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione) non superiore a 35.000 euro e la cui attività, ovviamente, sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria; tutti coloro che avessero percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione) compreso tra 35.000 e 50.000 euro e avessero cessato, ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa dell’emergenza epidemiologica.

Il Fondo per il reddito di ultima istanza aveva un limite di spesa previsto pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020

In questo caso andavano presentate le domande per verificare la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità ai differenti Enti previdenziali.

Per tutti il divieto di ricevere il bonus se titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato e il fato che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

COSA PREVEDE IL DL RILANCIO

Il Decreto Rilancio ha rinnovato le misure a sostegno dei lavoratori autonomi, partite Iva, co.co.co, lavoratori domestici, lavoratori del mondo dello spettacolo (art. 84) e anche dei liberi professionisti iscritti agli Ordini e dunque afferenti alle Casse di previdenza private (articolo 78) danneggiati dalla pandemia in corso.

COSA ACCADE AI PROFESSIONISTI

Circoscrivendo l’analisi al campo dei professionisti, le partite Iva iscritte alla gestione separata dell’Inps (così come i co.co.co che hanno cessato il lavoro all’entrata in vigore del decreto e i lavoratori stagionali che abbiano perso il lavoro tra 1° gennaio e il 17 marzo) che non hanno altro lavoro di tipo subordinato né sono titolari di pensione e che hanno già beneficiato dei 600 euro per il mese di marzo hanno diritto a ricevere anche per il mese di aprile la stessa indennità. Per maggio, invece, l’indennità arriva a 1.000 euro a condizione che abbiano subito una “comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito” nel secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato “secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”.

Gli interessati devono presentare all’Inps la domanda nella quale autocertificano il possesso dei requisiti, poi l’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti per la verifica dei requisiti e la stessa  Agenzia comunica all’istituto di previdenza l’esito dei riscontri effettuati. 

L’INDENNITA’ PER I  PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI E AGLI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Diverso il discorso per i professionisti iscritti agli ordini e agli enti privati di previdenza obbligatoria. Qui entra in gioco l’articolo 84 del dl Rilancio secondo cui per loro viene riconosciuto anche per i mesi di aprile e di maggio un’indennità di sostegno al reddito. Nel decreto però non si stabilisce la cifra del bonus e inoltre le modalità per presentare la domanda e per l’ottenimento dell’indennità sono rimandate a uno o più decreti del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia, da adottare non più entro 30 giorni – come nel caso del Cura Italia – bensì entro 60 giorni. Anche in questo caso le risorse verranno prelevate dal “Fondo per il reddito di ultima istanza” che viene potenziato di 850 milioni di euro e portato a 1.150 milioni di euro. Anche in questo caso non potranno beneficiare dell’indennità i professionisti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e i titolari di pensione.

L’ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Oltre all’incertezza su cifre e tempi, c’è un’altra beffa per i professionisti ordinistici e iscritti ad enti di previdenza privati che rimangono esclusi esplicitamente (art. 25, comma 2) dal contributo a Fondo perduto (articolo 25) previsto per i titolari di partiva Iva (che non abbiano presentato domanda per l’altro bonus relativo ad aprile e a maggio) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro che nel mese di aprile avessero registrato un calo dei ricavi o dei compensi del 33% rispetto al fatturato dello stesso mese del 2019. Per loro viene stabilito un indennizzo “non inferiore” a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le persone giuridiche. In tal caso modalità e termini per presentare l’istanza sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate mentre le risorse vengono attinte dai “Fondi di Bilancio” della stessa Agenzia.

Torna su