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Autostrade Spostamenti

Spostamenti, trasporti e turismo, che cosa è cambiato dal 3 giugno

Tutte le regole per spostarsi a partire dal 3 giugno. Le risposte del governo alle domande più frequenti

Posso spostarmi fuori regione?

Fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto che ne abbia necessità. A partire dal 3 giugno sarà nuovamente consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo. Gli spostamenti interregionali potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o ordinanze del Ministro della salute), in relazione a specifiche   aree   del   territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto alla misura della quarantena essendo risultato positivo al virus.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana), trattandosi di attività equiparabili a quelle lavorative.

L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?

Sì, può spostarsi, perché tali esigenze di spostamento sono equiparabili alle “esigenze lavorative” che, secondo il Dpcm, giustificano lo spostamento negli ambiti spaziali e temporali richiesti dalle esigenze del servizio.

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento fra Regioni diverse è consentito esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute (vedi FAQ specifica). Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione, fino alla stessa data non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Se abito in una Regione e lavoro in un’altra, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extraregionale. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire  nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ho un figlio minorenne/mi prendo cura di un bambino o di una persona non completamente autosufficiente, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

Sì, nel caso di minorenni o di persone non completamente autosufficienti, è consentita la presenza di un accompagnatore per le attività motorie in parchi, ville o giardini pubblici. L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza o di portare la mascherina non valgono tra i soggetti conviventi. Quanto ai non conviventi la mascherina è obbligatoria in alternativa all’osservanza della distanza di sicurezza, tranne per i minori al di sotto dei sei anni nonché nel caso in cui il suo uso sia incompatibile  con le esigenze  connesse alla specifica disabilità del soggetto.

È consentito accedere e utilizzare le aree gioco per i bambini?

È consentito  l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all’interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attività  ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020).

È consentito lo spostamento sul territorio nazionale per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?

Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento, se al di fuori della Regione di residenza, devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione.

Quali sono le regole per utilizzare i mezzi pubblici?

Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell’allegato 14 del dpcm 17 maggio 2020. Sono altresì da seguire le indicazioni delle competenti autorità locali e del personale preposto al trasporto.

Cosa è previsto per il trasporto pubblico di linea?

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 del Dpcm 17 maggio 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, di cui all’allegato 15 dello stesso Dpcm.

È possibile l’utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettati le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa?

No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita? L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?

Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l’estero?

Dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

– Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
– Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
– Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
– Andorra, Principato di Monaco;
– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.
Dal 3 al 15 giugno agli spostamenti da e per Stati diversi rispetto a quelli sopra elencati continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per l’estero (v. faq precedente). Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Come si devono comportare i transfrontalieri?

I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Per lavoratore transfrontaliero si intende, conformemente alla normativa europea, qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato diverso, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o comunque almeno una volta la settimana. Quindi, per esempio, una persona che lavora in Svizzera e risiede in Italia, purché torni abitualmente nella propria abitazione in Italia almeno una volta la settimana.
Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.

Domande e risposte riprese dal sito della Presidenza del Consiglio

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