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Transizione Energetica

Ddl Green Deal, ecco la bozza su autostrade e auto elettriche

Tutte le norme in cantiere (volute in particolare da Leu) su sharing mobility, auto elettriche e concessioni autostradali contenute nella bozza del disegno di legge sul Green Deal in cantiere a Palazzo Chigi

 

Titolo XI Misure per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la produzione di energie da fonti rinnovabili 

CAPO I MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Articolo (Revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica -PGTL) (LEU) 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione del piano generale dei trasporti e della logistica, secondo quanto stabilito e secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) dell’articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. L’aggiornamento del piano persegue i seguenti obiettivi generali: a) descrizione della domanda di mobilità e delle cause che provocano lo squilibrio modale e infrastrutturale; b) riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; c) promozione del riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità elettrica e ciclo-pedonale e la sua integrazione con una rete logistica di interscambio modale e coi trasporti collettivi, garantendo una mobilità regionale, su scala metropolitana e locale integrata e sostenibile dal punto di vista ambientale; d) progressiva decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio e a basso consumo energetico, nel rispetto del conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica al 2050; e) integrazione delle reti delle aree metropolitane con il sistema dei trasporti nazionale, con particolare riferimento alle connessioni con i porti marittimi e con gli aeroporti; f) riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas serra con interventi, anche tecnologici, per decongestionare il traffico nei centri urbani e nelle infrastrutture autostradali; 

 

  1. g) miglioramento della mobilità sul territorio nazionale e dei collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nella realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione; h) efficienza della spesa pubblica e qualità dei servizi, garantendo in particolare l’accessibilità totale delle infrastrutture di trasporto da parte delle persone disabili; i) promozione della sicurezza nei trasporti; l) individuazione di un elenco di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale, e della relativa tempistica di realizzazione, che siano coerenti con gli obiettivi di cui alla lettere da a) a g) del presente comma. 3. Il piano individua priorità, obiettivi, risorse e strumenti attuativi, è relativo a dieci anni ed è aggiornato con cadenza triennale come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) dell’articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. Il piano, e i successivi aggiornamenti, sono oggetto di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 6 apruile 2006 n. 152. L’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica è svolta in una fase anteriore all’adozione del Piano e nel pieno rispetto degli obblighi di informazione e consultazione del pubblico, anche attraverso una conferenza nazionale sulla mobilità e la logistica e l’audizione da parte dei soggetti interessati che ne facciano richiesta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Articolo (Contributo obbligatorio concessionarie autostradali per lo sviluppo mobilità sostenibile) (LEU) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 le società concessionarie autostradali destinano obbligatoriamente il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali il cui territorio è attraversato dalle tratte autostradali in concessione, per la realizzazione di piste ciclabili e interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento agli enti locali delle risorse di cui al presente comma.” 

Articolo (Flotte aziendali elettriche) (LEU) 1. Per gli anni 2020 e 2021, nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, alle aziende pubbliche e private che utilizzano flotte aziendali elettriche, anche impiegate come veicoli in condivisione per gli spostamenti dei dipendenti, spetta una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pari al 100 per cento nell’acquisto o noleggio dei veicoli elettrici, nel limite massimo di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 Al relativo onere, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 28 della legge 196 del 2009 (FISPE). 

Articolo (Incentivo per la realizzazione infrastrutture di ricarica per le auto elettriche) (LEU) 1. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l’utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, alle spese documentate per l’acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione  dall’imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante… 

 

Articolo (Incentivazione fiscale per lo sviluppo della mobilità sostenibile dei lavoratori e dei famigliari) (LEU) 

  1. All’Articolo 51, al comma 2, del testo unico sulle imposte sui redditi dopo la lettera d-bis) inserire la seguente: 

d-ter) se complessivamente di importo non superiore a euro 1000 nel periodo d’imposta, le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto, il noleggio e la fruizione di mezzi di trasporto considerati di mobilità sostenibile, dal dipendente e dai familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12. 

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. 

Articolo (Contributo obbligatorio per lo sviluppo della mobilità sostenibile) (LEU) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 le società concessionarie autostradali destinano obbligatoriamente il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali il cui territorio è attraversato dalle tratte autostradali in concessione, per la realizzazione di piste ciclabili e interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento agli enti locali delle risorse di cui al presente comma. 

Articolo (Incentivi per la rottamazione di motocicli e ciclomotori) (PD) Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 12-bis. 

  1. A coloro che, negli anni 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011. 
  2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7, e di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto, per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.
  1. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro. 
  2. I veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 
  3. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 
  4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 
  5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto; copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di circolazione per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6; copia del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6. 
  6. Per la concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020 e di euro 10 milioni per l’anno 2021. 

Articolo (Agevolazione tributaria per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici) (PD) Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. XY – (Disposizioni per favorire l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici) 1. All’articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera f), è inserita la seguente: 

f-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici”. 

Articolo (Iva agevolata per i servizi di sharing mobility) (PD) Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. XY – (Disposizioni per favorire la diffusione dei servizi di sharing mobility) 1. A partire dal 1° gennaio 2021 l’aliquota Iva prevista per i servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter è ridotta al 10 per cento. 

Articolo (Elenco nazionale dei responsabili della mobilità aziendale e di area) (M5S) «1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento normativo viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente un elenco nazionale dei responsabili della mobilità aziendale previsti dall’art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 e dei  responsabili della mobilità di area previsti dall’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 dicembre 2000. 2. Entro sei mesi dall’istituzione dell’elenco nazionale di cui al precedente comma 1, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei Comuni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998, devono comunicare i dati anagrafici del responsabile della mobilità aziendale affinché venga inserito nell’elenco nazionale di cui al precedente comma 1. Entro lo stesso termine devono essere comunicati i dati anagrafici dei responsabili della mobilità di area presso le strutture di supporto e di coordinamento di cui al comma 3, art. 3, del decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998. 3. L’elenco nazionale di cui al precedente comma 1 deve contenere almeno nome e cognome dei singoli responsabili della mobilità, la durata dell’incarico, l’ente locale o l’impresa in cui svolgono l’attività. L’elenco nazionale deve inoltre contenere almeno nome e cognome dei responsabili della mobilità di area, la durata dell’incarico, la struttura di supporto e coordinamento in cui svolgono l’attività. 4. Qualsiasi variazione relativa all’incarico del responsabile delle mobilità aziendale o di area deve essere comunicata entro sessanta giorni affinché l’elenco nazionale di cui al precedente comma 1 sia tenuto costantemente aggiornato. 5. L’elenco nazionale di cui al precedente comma 1 è pubblicato e reso consultabile a chiunque in apposita sezione nel sito internet istituzionale del Ministero dell’Ambiente.». 

CAPO II EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

Articolo (Incremento della prestazione energetica degli edifici pubblici) (PD) Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. XY – (Disposizioni per incrementare l’efficienza energetica degli edifici pubblici) 1.Al fine di favorire gli interventi per incrementare l’efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021- 2023. 2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell’economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma». 

Articolo (Efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica) (LEU) “13. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell’impatto di questi sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 14. I programmi e i progetti di cui al comma 13 sono presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo. 

Articolo (Fondo Kyoto) LEU) Dopo i commi 743, 744 e 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è aggiunto il seguente comma: 745-bis: nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 di consentire di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’istruzione universitaria, nonché di edifici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell’energia secondo le previgenti normative. 

Articolo (Detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici) (M5S) All’ art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale” Sono apportate le seguenti modifiche: a) Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: 2.1. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate all’ 80 per cento per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021 in caso si opti per soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l’intervento come indicato al punto c), ferme restando riduzioni ed esclusioni previste nei commi citati. b) Il comma 2-bis è abrogato; c) Dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente comma: 2-quinquies 1. Nell’ ambito delle verifiche di cui al comma precedente, in caso si opti per la detrazione maggiorata all’80%, Enea può quantificare l’effettivo risparmio e autonomia energetica conseguito nei 3 anni successivi all’intervento di riqualificazione energetica basandosi sui dati dei consumi dei 5 anni precedenti l’intervento stesso e cumulando, se del caso, l’energia termica con quella elettrica consumata e prodotta al fine di valutare la prestazione complessiva dell’edificio. Enea comunica tempestivamente all’ Agenzia delle Entrate i risultati di tali verifiche, la quale: a) nel caso in cui il risparmio medio annuo complessivo (inteso come differenza fra somma dell’energia termica ed elettrica consumata sottratta eventuale energia prodotta prima dell’intervento ed energia termica ed elettrica consumata sottraendo eventuale energia prodotta) rispetto al medesimo dato precedente l’intervento sia superiore all’ 65%, dispone la restituzione dello sgravio fiscale per ulteriori due anni, fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 2.1; b) nel caso in cui il risparmio medio annuo conseguito come definito al punto a) sia inferiore al 65% rispetto al medesimo dato degli anni precedenti l’intervento, dispone la cessazione della restituzione al quinto anno (65%). 

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

 

Articolo (Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili) (PD) 1. I clienti finali residenziali, gli Enti Locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall’articolo 21 comma 4 o dall’articolo 22 della Direttiva 2001/2018. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione. 2. L’energia condivisa sarà pari al minimo in ciascun periodo orario tra l’energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l’uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l’energia elettrica prelevata dall’insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l’energia oggetto di condivisione ai sensi del comma 1 e 2. 3. L’energia condivisa è esentata dall’applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 % o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie. 4. L’energia condivisa viene contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 4. 5. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell’energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorreranno fra gli stessi. Tale soggetto effettuerà tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Solo il soggetto delegato sarà responsabile nei confronti degli associati dell’esatto riparto dell’energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali. 6. Ciascuno dei clienti finali acquista l’energia elettrica prelevata dalla propria società di vendita, preservando i diritti di ogni cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore e potrà recedere dal sistema di condivisione dell’energia previsto dal presente articolo con preavviso di tre mesi, fermi restando i corrispettivi per il recesso anticipato che siano stati concordati e che risultino proporzionati tenuto conto degli investimenti sostenuti dai clienti finali associati. 7. Il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. dovranno cooperare per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 8. Entro 90 giorni ARERA adotterà con proprio provvedimento ogni misura necessaria a consentire la immediata attuazione di quanto previsto dal presente Articolo, in un quadro di sostegno atto a promuoverne e agevolarne la diffusione, individuando anche, qualora ciò sia giustificato, eventuali misure di sostegno esplicito all’autoconsumo collettivo, che risultino fruibili anche dagli enti locali e che possano essere finanziate a valere sulla riduzione di altri oneri o spese, ivi compresi gli oneri derivanti dallo scambio sul posto. Gli impianti dei clienti finali associati sono idonei per ottenere gli incentivi di cui al DM 4 Luglio 2019, su tutta l’energia immessa in rete ivi inclusa quella condivisa, in alternativa alle detrazioni di cui al successivo comma 9. 9. Gli impianti di cui al comma 1 installati su edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell’Articolo 16 lettera h) della l16-bis, comma 1 lettera h) del TUIR (DPR n. 917/1986). 

Articolo (Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili) LEU) 1. Al fine di favorire l’autoconsumo e lo scambio di prossimità dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell’acquisto e dell’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche. 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative per l’erogazione del contributo di cui al comma 1. 3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al comma 4. 4. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1o gennaio 2020, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 15% per il gas e dal 7% al 10% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell’aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e 10000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25 milioni di Smc di gas e 25000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 3. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è esentata dal pagamento delle accise l’energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili che non beneficiano di incentivi diretti. Tale esenzione viene applicata nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni per l’attuazione del presente comma. 

 

Articolo (Disposizioni per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili) (LEU) 1. Al fine di favorire l’autoconsumo e lo scambio di prossimità dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell’acquisto e dell’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche. 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative per l’erogazione del contributo di cui al comma 1. 3. All’articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l’anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l’anno 2020»; b) sostituire le parole “305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022” con le seguenti: “295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”. 

Articolo (Modifica dell’art. 13 della legge 4 ottobre 2019, n. 117) (LEU) 1. All’articolo 13 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.” dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente lettera: c-bis. Nell’allegato I della direttiva 2009/29/CE le parole “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)” sono sostituite dalle seguenti parole “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”. 

Rinnovabili/Norma su riduzione progressiva degli incentivi su non rinnovabili (PD) 

CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

Articolo (Principi e finalità) (M5S) 1. In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174 paragrafo 2 del Trattato CE, del principio di riparazione del danno ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 1 lettera a) e all’articolo 2, paragrafo 2 della Direttiva 2004/35/CE, del principio dell’azione ambientale e del principio dello sviluppo sostenibile di cui agli artt. 3-ter e 3-quater del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e delle disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sanciti dalle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2004/35/CE e 2008/99/CE la presente legge persegue le seguenti finalità: 

  1. a) promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ ambiente e l’ utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. b) promozione della conservazione della biodiversità e degli equilibri ecologici; c) riduzione del fabbisogno energetico nazionale per quanto concerne l’illuminazione pubblica e privata; d) riduzione dell’inquinamento luminoso; e) promozione dell’informazione circa le conseguenze dell’inquinamento luminoso. 

Articolo (Definizioni) (M5S) 1. Ai fini della presente legge si definiscono: a) inquinamento luminoso: alterazione della quantità naturale di luce presente nell’ambiente notturno provocata dall’immissione di luce artificiale fuori dalle aree a cui è funzionalmente diretta o con irradiazione orientata al di sopra della linea dell’orizzonte, ovvero in misura superiore ai livelli di illuminazione minimi previsti dalla presente legge e dalle norme di sicurezza o che possa indurre effetti negativi anche temporanei sull’uomo, ovvero alterazioni dell’ambiente, quali, a titolo esemplificativo, fenomeni di mortalità o allontanamento di specie sensibili, perdita di biodiversità, alterazione della composizione delle biocenosi, alterazione degli equilibri ecologici, incremento della frammentazione ambientale, effetti sulla fisiologia e il comportamento di specie animali, effetti sul fotoperiodo sulle piante, perdita di risorse naturali, peggioramento della qualità dell’aria, minore fruibilità della visione del cielo notturno stellato. b) luce intrusiva molesta o inquinamento ottico: la parte della luce proveniente da un impianto di illuminazione pubblico o privato o altra sorgente di luce artificiale che possa propagarsi nelle proprietà private o nei locali destinati ad abitazione arrecando fastidio alle persone. Si considera molesto un livello di illuminazione superiore 0,25 lux. c) impianto di modesta entità: impianto dotato di piccole sorgenti a fluorescenza o sorgenti a led singoli o moduli led, di flusso totale emesso in ogni direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 1500 lumen per ogni singolo apparecchio, nonché con flusso emesso verso l’alto per singolo apparecchio non superiore a 300 lumen, e per l’ intero impianto non superiore a 2250 lumen; d) insegna luminosa: qualsiasi scritta, messaggio fisso o variabile, o immagine resa luminosa per luce propria o da sorgenti esterne, su struttura autonoma o integrata ad edifici, anche mediante proiezione su qualsiasi superficie. 

Articolo (Ambito di applicazione) (M5S) 1. La presente legge si applica a tutti gli impianti e agli apparecchi di illuminazione esterna con esclusione: a) delle sorgenti di luce di installazione temporanea di durata inferiore a 15 giorni e, in ogni caso, di durata non superiore a 30 giorni annui complessivi; b) degli impianti di modesta entità come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge; c) degli impianti destinati a interventi di emergenza e/o protezione civile; d) degli impianti di segnalazione stradale, ferroviaria, marittima o aerea; e) dei dispositivi di segnalazione luminosa strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea; f) delle sorgenti di luce strutturate in modo da essere totalmente schermate poste in porticati, logge, gallerie o nelle installazioni posizionate in modo da non diffondere luce verso l’alto. g) delle insegne luminose di cui all’articolo 2, lettera d), dotate di dispositivo automatico per lo spegnimento entro le ore 22 o alla chiusura dell’esercizio, purché il flusso totale emesso verso l’ alto non superi il limite di 2250 lumen e la luminanza massima nelle ore notturne non superi il limite di 50 cd/m2 (candele al metro quadrato) e quella media non superi le 20 cd/m2; f) degli impianti sportivi, purché siano impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e verso le aree esterne. g) degli impianti d’ illuminazione degli edifici e monumenti di rilievo storico e artistico, per i quali è consentita l’ illuminazione dal basso verso l’alto, purché se ne preveda lo spegnimento entro le ore 24 e la luminanza media mantenuta sulla superficie interessata sia inferiore a 1 cd/m2 (candela al metro quadrato), l’ illuminamento medio sia inferiore a 10 lux e il flusso verso l’ alto, non intercettato dalla sagoma, non superi il 5 per cento di quello nominale che fuoriesce dall’impianto nel suo complesso. 

 

Articolo (Piano nazionale e piani regionali di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso) (M5S) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione dell’ intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla presente legge. 2. Entro dodici mesi dall’adozione del decreto di cui al comma 1 le regioni adeguano le rispettive leggi regionali ai principi e alle disposizioni anche di dettaglio di cui alla presente legge e approvano i piani regionali e i regolamenti di settore per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso o adeguano quelli esistenti. 

Articolo (Obiettivi di consumo) (M5S) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, sono fissati i seguenti obiettivi di consumo totale e/o pro-capite annuo per l’illuminazione pubblica, da raggiungere in ogni comune tenendo come dato di partenza quello del, consumo rilevato nel 2019: a) entro il 31 Dicembre 2022 un consumo inferiore al 80% o, in alternativa, inferiore al valore di 80 kWh pro-capite, b) entro il 31 Dicembre 2025 un consumo inferiore al 60% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 60 kWh pro-capite. c) entro il 31 Dicembre 2028 un consumo inferiore al 40% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 40 kWh pro-capite. d) entro il 31 Dicembre 2031 un consumo inferiore al 30% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 30 kWh pro-capite. 

Articolo (Piano comunale dell’illuminazione pubblica) (M5S) 1. I Comuni entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge approvano o aggiornano il piano Comunale dell’illuminazione pubblica nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei seguenti obiettivi: a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone; b) riduzione dell’inquinamento luminoso e dell’inquinamento ottico; c) risparmio energetico; d) miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici; 

  1. e) conservazione o ripristino della biodiversità e degli equilibri ecologici; f) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione. 3. Il piano comunale dell’illuminazione pubblica individua anche le modalità e i termini per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle disposizioni per la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici. 4. I comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni relative alla progettazione, all’installazione e all’esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui alla presente legge e alle norme tecniche contenute nel piano regionale di cui all’articolo 4, comma 2. 

Articolo (Misure per la tutela del territorio dall’inquinamento luminoso) (M5S) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2021 i nuovi impianti d’illuminazione per esterni e gli impianti oggetto di riqualificazione, adeguamento o rifacimento parziale o integrale, devono possedere contestualmente i seguenti requisiti minimi: a) essere costituiti da apparecchi illuminanti che non emettano luce verso l’alto, che non provochino luce intrusiva molesta e che siano esenti da rischi fotobiologici. A tal fine gli impianti devono avere un’intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di flusso luminoso totale emesso dalla sorgente per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi e devono appartenere al gruppo RG0, esente da rischi, come definito dalle norme tecniche di settore; b) essere equipaggiati con sorgenti luminose (lampade tradizionali) o moduli di sorgenti (led) con un flusso di energia a lunghezze d’onda minori di 500 nm inferiore al 12% di quello emesso in tutto lo spettro visibile, da 380 nm a 780 nm; c) produrre luminanza o illuminamento medio mantenuto delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza. Negli ambiti non previsti dalle norme di sicurezza, gli impianti non devono produrre un valore di illuminamento medio mantenuto superiore a 5 lux. d) essere provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 22, oppure che consentono lo spegnimento entro le ore 24 o la gestione per tutta la notte con attivazione temporanea e regolata tramite sensore di movimento. Le prescrizioni del presente comma non si applicano agli impianti dotati di sistemi di illuminazione adattiva che regolano dinamicamente il flusso luminoso nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza; e) essere installati in modo da non causare luce intrusiva nelle proprietà private; f) ove possibile e in particolare nei casi di illuminazione di piste ciclabili, cantieri, parcheggi, aree esterne di deposito materiali o manufatti, essere dotati di sensori che ne determinino l’accensione in presenza dell’utenza e per il solo tempo necessario alla loro funzione. 2. L’illuminazione delle insegne e dei cartelloni non dotati di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso, rispettando i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b). La luminanza massima delle insegne deve essere inferiore a 50 cd/m 2 e quella media inferiore alle 20 cd/m 2 . Tutti i tipi di insegne luminose non destinate alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (quali ospedali, farmacie, polizia, carabinieri e vigili del fuoco) devono essere spente entro le ore 22, ovvero in caso di attività prolungata, non oltre la chiusura dell’esercizio. 3. Per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi e per tutti i tipi di impianti pubblicitari, compresi quelli a messaggio variabile e a monitor LED od OLED o altra tecnologia, purché dotati di dispositivo automatico per lo spegnimento entro le ore 22 o alla chiusura dell’esercizio, purché il flusso totale emesso verso l’ alto non superi il limite di 2250 lm (lumen) e la luminanza massima nelle ore notturne non superi il limite di 50 cd/m 2 (candele al metro quadrato) e quella media non superi le 20 cd/m 2 . 4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a insegne, cartelloni, impianti pubblicitari, monitor LED, OLED o altra tecnologia situati in ambienti interni ma visibili dall’ esterno. 5. Per le strade e le aree con traffico motorizzato si devono utilizzare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle vigenti normative di sicurezza. Nel progetto devono essere specificate le caratteristiche ottiche della pavimentazione e, in caso di rifacimento del manto stradale, tali caratteristiche ottiche devono rimanere invariate, salvo revisione del progetto e dell’impianto. 

 

Articolo (Autorizzazioni) (M5S) 1. Gli impianti sono autorizzati dal comune nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano comunale di illuminazione pubblica o di altra normativa di settore avente incidenza sulla disciplina di cui alla presente legge, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Il progetto illuminotecnico deve essere accompagnato da apposita relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali, e deve contenere: a) la dichiarazione di conformità del progetto ai principi e criteri di cui alla presente legge, al piano regionale di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso e al piano comunale dell’illuminazione pubblica; b) le misurazioni fotometriche dell’ apparecchio e spettrofotometriche delle sorgenti, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo Eulumdat o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente certificatore terzo; le stesse devono riportare la posizione di misura del corpo illuminante, l’identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio, e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate. 3. Fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 7 attestati in apposita dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall’impresa installatrice entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, il comma 2 non si applica nei seguenti casi: a) per gli impianti di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere b), c), d); b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque; c) per le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 metri quadrati e gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine; d) per le installazioni temporanee utilizzate per l’illuminazione di cantieri. 

Articolo (Controlli e verifiche) (M5S) 1. I comuni svolgono le attività di verifica e controllo di propria competenza anche attraverso l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale. 

Articolo (Divieti) (M5S) 1. E’ vietata l’installazione di impianti di illuminazione che utilizzano fasci di luce fissi o roteanti, quali fari, fari laser e giostre luminose, palloni aerostatici luminosi o di altri tipi di richiami luminosi che disperdono luce verso la volta celeste anche se di uso temporaneo. 

 

  1. E’ vietata l’illuminazione di elementi del paesaggio naturale, quali ad esempio rilievi montuosi o collinari o parti di essi, pareti rocciose, piccole isole, alberi monumentali, coste marittime, lacustri e fluviali. 3. È vietata l’illuminazione di siti naturali o artificiali qualora la medesima confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sancite dalle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2004/35/CE e 2008/99/CE e dalle relative norme di adozione nazionali e regionali, fatte salve le deroghe da esse previste. 4. Dal 31 dicembre 2020 è vietata la presenza su tutto il territorio italiano di fari e proiettori che non soddisfino ai requisiti di schermatura totale di cui all’art. 2 comma 1, lettera b). A tal fine gli apparecchi esistenti non in regola dovranno essere ridirezionati e/o dotati di appositi schermi o sostituiti con altri idonei entro la stessa data. 

 

IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DDL GREEN NEW DEAL

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