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Conte

Italia arancione. Che cosa ha annunciato Conte e il testo integrale del decreto

L'approfondimento di Start Magazine

Regole ferree per tutta l’Italia come quelle in vigore per la Lombardia e per le 14 province.

Il governo firmerà un nuovo decreto che estende le misure restrittive della Lombardia a tutto il territorio nazionale: l’Italia diventa tutta “zona arancione”, su tutto il territorio nazionale non ci si potrà spostare salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute o emergenza (che andranno autocertificati).

CHE COSA HA ANNUNCIATO CONTE IN CONFERENZA STAMPA

“Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà la zona 1 e 2 della penisola. Ci sarà l’Italia, un’Italia zona protetta. Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola a meno che non siano motivati da comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o anche motivi di salute. Aggiungiamo anche il divieto degli assembramenti all’aperto e in locali aperti al pubblico”, ha detto il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nel corso di una conferenza stampa.

LE BASI DEL DECRETO

“I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”, ha detto il premier.

LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE

“Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione “io resto a casa”. Ci sarà l’Italia come zona protetta”, ha aggiunto Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

L’ANNUNCIO DEL PREMIER

“Abbiamo adottato una nuova decisione come governo: siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini, io stesso lo sto sperimentando. Capisco le famiglie, i giovani, che sono soliti […] gustarsi momenti di socialità”. “Purtroppo tempo non ce n’é: stiamo avendo un aumento importante dei numeri di contagi e delle persone decedute”, ha spiegato il presidente del Consiglio in conferenza stampa.

LE ABITUDINI

“Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci atterremo a norme più stringenti”.

LE PAROLE DI CONTE

“Per questo ho deciso di adottare misure ancora più stringenti per tutelare la salute di tutti i cittadini”. “Io resto a casa, non ci sarà più una zona rossa, uno o due della penisola, ci sarà l’Italia zona protetta. Su tutto il territorio non si potranno più fare spostamenti a meno di tre circostanze: comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità, motivi di salute”.

RESTARE A CASA

“Sono pienamente consapevole della gravità e della responsabilità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. E’ il momento della responsabilità e tutti l’abbiamo. Voi cittadini tutti con me”, ha detto Conte. “La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro è nelle nostre mani”.

L’AUTOCERTIFICAZIONE

“L’autocertificazione è una modalità accolta ormai in generale nel nostro ordinamento giuridico: è possibile se richiesti di giustificare lo spostamento, motivare la ragione. Le dichiarazioni devono essere veritiere. Se ci fosse una dichiarazione non veridica ci si espone a un altro reato che si aggiunge allo spostamento non giustificato. In più c’è la falsa certificazione”.

LO SPORT

Annullato il campionato di calcio e la attività sportive.

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TRATTO DAL SITO DEL GOVERNO CON IL TESTO DEL DECRETO

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Di seguito il testo del decreto.

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure gia’ previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421

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I NUMERI AGGIORNATI AL 9 MARZO SULL’EPIDEMIA:

Il bilancio dell’epidemia nel frattempo si aggrava: a fronte di un numero complessivo di contagiati pari a 9.172, le persone attualmente positive sono 7.985, con un nuovo balzo di 1.598 rispetto al giorno precedente, pari ad un +25%. Sono 733 quelli ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 83 in più rispetto a ieri (+12,7%). La Lombardia, la regione nettamente più colpita, registra in un giorno 66 morti e 41 ricoverati in più in terapia intensiva. Reparti questi ultimi già da giorni ai limiti nella regione, il che ha richiesto il trasferimento finora di 17 pazienti – quasi tutti affetti da altre patologie – nelle regioni vicine. Il bilancio conta poi 724 guariti, ben 102 in più di ieri (+16,4%). Un segnale di incoraggiamento viene dal paziente uno, il manager di 38 anni di Codogno ricoverato a Pavia, trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. Non è più intubato e respira autonomamente, ha riferito l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. La moglie del giovane, incinta di 8 mesi, è tornata a casa da qualche giorno dopo essere stata ricoverata all’ospedale Sacco di Milano. Un piccolo, grande punto segnato dalla sanità di una regione sferzata dal coronavirus, i cui sanitari affrontano l’impatto più duro dell’emergenza. I positivi in Lombardia sono in tutto 5.469, ben 1.280 più di ieri. Le vittime in tutta la regione sono già 333.

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GLI APPROFONDIMENTI DI START MAGAZINE SUL DECRETO:

CHE COSA HA DETTO CONTE IN CONFERENZA STAMPA

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO 

LA DIRETTIVA DEL VIMINALE

REGOLE E DIVIETI PUNTO PER PUNTO SU BAR, AEROPORTI, RISTORANTI, NEGOZI ECC

PERCHE’ IL DECRETO E’ SACROSANTO (E TARDIVO). IL COMMENTO DI KRUGER

 

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