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Reddito Di Cittadinanza

Vi svelo la scivolata di Di Maio sul reddito di cittadinanza e residenti stranieri

L'analisi dell'editorialista Giuliano Cazzola sul reddito di cittadinanza secondo l'ultimo annuncio del vicepremier Luigi Di Maio

Enrico Di Pasquale, Andrea Stuppini, Chiara Tronchin – esperti di problemi dell’immigrazione e collaboratori de LaVoce.Infodimostrano in un loro articolo che lo slogan “prima gli italiani” (l’ultima pagliacciata – il giudizio è di chi scrive – in materia di reddito di cittadinanza) è fondato su presupposti non solo giuridicamente illegittimi ma anche approssimativi, come se gli stranieri fossero un gruppo omogeneo da poter trattare tutti allo stesso modo.

LE INTENZIONI DI M5S SUL REDDITO DI CITTADINANZA

In realtà, aggiungiamo noi, questo pressappochismo di chi ci governa ha una sua logica: arrivare a dimostrare che se non si è potuto fare di più per gli italiani la responsabilità è della ‘’perfida’’ Europa. Insomma, alla coalizione giallo-verde ‘’piace vincere facile’’. Basta non risolvere i problemi e continuare a strumentalizzarli. Passiamo, allora, insieme con gli autori, ad analizzare le diverse tipologie di stranieri.

I NUMERI SUI RESIDENTI STRANIERI

Tra i 5 milioni e 144 mila residenti stranieri, più del 30% viene da un Paese Ue (principalmente Romania, con 1,2 milioni di residenti). Per essi, valgono sostanzialmente gli stessi diritti dei cittadini italiani. Anche tra gli stranieri extra Ue la situazione è piuttosto variegata: la maggior parte (2,3 milioni) ha infatti un Permesso di Soggiorno di lungo periodo, mentre sono 1,5 milioni i Permessi a scadenza. A questo punto gli autori fanno notare – il che ha un interessante significato – che appena sei anni or sono, i Permessi a scadenza erano la maggioranza, mentre successivamente si è registrato un forte aumento di quelli di lungo periodo (tab.1).

PRESENZA E RUOLO DEGLI IMMIGRATI

Questo testimonia la crescente “anzianità” della presenza migratoria in Italia, per cui progressivamente aumentano i lungo-soggiornanti. Evidentemente – aggiungiamo noi – si vede che la loro presenza è utile al Paese e all’economia. Vi sono poi gli italiani di origine straniera: dal 2006 al 2017 oltre un milione di stranieri ha acquisito la cittadinanza italiana (tab.2). Una cittadinanza che il recente disegno di legge del Truce vorrebbe rimettere in discussione in caso di condanne penali.

LA QUESTIONE DELLA CITTADINANZA

Anche questa sembra essere, però, una bravata da bar Sport perché il disconoscimento della cittadinanza non può essere una pena accessoria. Gli autori, poi, denunciano che i richiedenti asilo, su cui l’opinione pubblica e la politica si sono soffermate moltissimo negli ultimi tempi, rap-presentano invece una piccolissima quota, con circa 155 mila persone ospitate nei centri di accoglienza, tra cui 12 mila minori non accompagnati. Tutte qua le truppe dell’invasione?

L’articolo si diffonde, poi, sul numero di stranieri in povertà assoluta. Su cinque milioni di persone residenti in tale condizione, gli stranieri sono 1,6 milioni (il 31,8%), circa un terzo del totale. Del resto, la collocazione in fasce di reddito basse e la concentrazione in de-terminati settori fanno sì che sia alta l’incidenza degli stranieri (extra Ue) tra i beneficiari di misure di welfare come cassa integrazione (11,3%) e indennità di disoccupazione (13,4%).

POVERI E PENSIONATI

Dato controbilanciato invece dalla bassa incidenza tra i beneficiari di pensione: 0,3% per le pensioni di vecchiaia e 1,7% per quelle assistenziali. La stratificazione giuri-dica della popolazione immigrata – aggiungono gli autori – ha conseguenze dirette sui rispettivi diritti e doveri. Quelli dei cittadini comunitari non sono in discussione, almeno fin-ché non si decida di uscire dall’Ue: non a caso, i cittadini italiani residenti in Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi ed altri paesi usufruiscono già da anni di misure assimilabili al reddito di cittadinanza.

QUESTIONE BREXIT

La spinta per la Brexit è venuta proprio dal fatto che era crescente il numero di stranieri Ue che emigravano nel Regno Unito, usufruendo del suo sistema di welfare. In ogni caso, misure discriminanti per gli stranieri assunte da un Paese di una comunità determinerebbero soltanto ritorsioni analoghe da parte degli altri.

I SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Per quanto riguarda i soggiornanti di lungo periodo, l’articolo 11 della Direttiva 109 del 2003 parla chiaro: “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale”. La normativa italiana di recepimento della Direttiva (il decreto legislativo 3/2007) ne ha preso puntualmente atto.

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La Direttiva UE 95 del 2011 è intervenuta inoltre sul terreno dei diritti sociali dei titolari di protezione internazionale. La Direttiva Ue 98 del 2011 ha poi stabilito che i lavoratori dei paesi terzi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nell’apposito regolamento. In tal caso l’ambito di applicazione prevede prestazioni come quelle di malattia, vecchiaia, infortuni sul lavoro, disoccupazione, maternità e paternità.

IL DUBBIO DEGLI ANALISTI

Resta forse in dubbio – secondo gli autori – solo la posizione degli stranieri non lungo-soggiornanti che hanno un titolo di soggiorno diverso da quello per lavoro (ad esempio il ricongiungimento familiare). Tuttavia, una serie di sentenze europee, nazionali e di circo-lari INPS negli ultimi anni hanno esteso ai cittadini stranieri i benefici di alcuni provvedi-menti come assegno per famiglie numerose, indennità di maternità, bonus bebè e carta acquisti dai quali erano stati all’inizio esclusi parzialmente o completamente. Poi, come ricordano puntualmente gli autori, esiste una giurisprudenza della Corte Costituzionale che non lascia margini per interpretazioni discriminanti e limitative nei confronti degli stranieri.

LE SENTENZA DELLA CONSULTA

Nell’articolo sono citate, in proposito, tre recenti sentenze della Consulta dell’anno in corso. La sentenza n. 106 ha dichiarato incostituzionale una legge regionale della Liguria nella parte in cui prevedeva l’obbligo di residenza per dieci anni ininterrottamente in Italia per accedere ai bandi di edilizia residenziale pubblica. La sentenza n. 107 ha riservato la medesima sanzione ad una legge regionale del Veneto, laddove essa prevedeva l’obbligo per gli stranieri di residenza di 15 anni in Italia per accedere agli asili nido. La sentenza n.166 ha dichiarato, infine, illegittima una norma del 2008 che richiedeva ai cittadini stranieri 10 anni di residenza nello Stato e 5 in una regione per accedere ai contributi del canone di locazione. In sostanza, è ancora presente ed attivo un ‘’giudice a Berlino’’.

Ma fino a quando?

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