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Pensioni

Vi spiego il rebus del contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro

Pensioni d'oro, contributo di solidarietà e ricalcolo contributivo. Fatti e analisi nell'approfondimento dell'editorialista Giuliano Cazzola

 

A decorrere dal 2019 (e fino al 2023) le c.d. pensioni d’oro saranno sottoposte ad un oneroso contributo di solidarietà. Le aliquote di riduzione (previste ai sensi del comma 142-ter della legge di bilancio) sono pari al:

– 15% per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro;

– 25% per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro;

– 30% per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro;

– 35% per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro;

– 40% per la quota eccedente i 500.000 euro.

 

I risparmi conseguenti confluiscono in appositi fondi presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati (comma 142-septies). Più in particolare, le riduzioni si applicano ai trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e a carico della gestione separata INPS. Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l’importo complessivo dei trattamenti. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle richiamate riduzioni, ai sensi del comma 142-quinquies, i trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo.

Sono inoltre escluse (comma 142-decies), le pensioni di invalidità e i trattamenti pensionistici di invalidità e ai superstiti nonchè quelli riconosciuti in favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

  • Il comma 142-sexies prevede che gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento e Corte Costituzionale) e di rilevanza costituzionale (il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio Supremo di Difesa) , nell’ambito della propria autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 142-ter a 142-quinquies e a 142-septies, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Tali organi, quindi, provvederanno ad accantonare le richiamate somme in base alle regole previste dai rispettivi ordinamenti, nell’ambito dell’autonomia costituzionalmente garantita.
  • Si pone, quindi, una prima questione: quale è l’ambito di applicazione del comma 142-sexies? Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni, pur nell’ambito della loro autonomia solo in riferimento al proprio personale dipendente o anche ai componenti degli organi stessi? La questione ha un riscontro immediato per quanto riguarda le recenti delibere degli Uffici di Presidenza, prima della Camera, poi del Senato, relativamente al c.d. ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari e dei loro superstiti.
  • Il problema presenta due aspetti distinti: uno di carattere politico ed uno giuridico. Per quanto riguarda il primo aspetto non è irrilevante – anche per decisioni che dovranno assumere gli organi giurisdizionali sui ricorsi – che gli ex parlamentari – ora soggetti privati – siano gli unici cittadini i cui trattamenti di quiescenza sono stati sottoposti ad un (discutibile nei criteri adottati) ricalcolo retroattivo sulla base (sia pure virtuale e simulata) dei contributi versati.
  • L’ipotesi di applicare un meccanismo di ricalcolo è stata presente nel dibattito riguardante gli interventi sulle c.d. pensioni d’oro, ma poi, nella legge di bilancio, il governo ha optato per un contributo di solidarietà (di cui si discusse anche quando fu affrontato il tema dei vitalizi).
  • L’aspetto di carattere giuridico è posto, direttamente, dal comma 142-sexies. Il previsto adeguamento alle nuove disposizioni è compatibile con le delibere dei presidenti Fico e Casellati, i cui effetti sono già operanti dal 1° gennaio? Oppure, anche per i vitalizi degli ex parlamentari deve valere l’applicazione di un contributo di solidarietà che diventerebbe, così, un criterio generale sostitutivo di quello del ricalcolo?
  • Ci potrebbe, poi, essere un’interpretazione ancor più maliziosa e persecutoria. Con l’entrata in vigore delle delibere anti-vitalizi, anche gli ex parlamentari percepiscono delle pensioni e pertanto su di esse si dovrebbe applicare – mediante una procedura decisionale autonoma – le aliquote di cui al comma 142- Il comma 142-quinquies verrebbe però in soccorso degli ex parlamentari, in quanto i trattamenti liquidati integralmente col sistema contributivo sono esclusi dal prelievo. Così – almeno in teoria – un ricalcolo contributivo dei vitalizi privo di ogni fondamento giuridico, diventerebbe una scappatoia da ulteriori tagli. Sempre che lo Stato di diritto non venga trasformato in un valzer da balera.

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