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Sanzioni

Decreto liquidità, ecco le novità su fisco e credito

Che cosa si legge nella bozza del decreto "misure urgenti per l’accesso al credito ed il rinvio di adempimenti da parte delle imprese"

Trovata l’intesa sul pacchetto liquidita’ alle imprese, in grado di mobilitare risorse per oltre 750 miliardi, oltre 400 in più rispetto ai 350 miliardi già previsti nel decreto Cura Italia. Lo riferiscono fonti del Mef a Radiocor.

Rafforzato il ruolo di Sace (gruppo Cdp) anche nel campo dell’export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese. In particolare, si mobilitano 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell’export, aggiungono.

Pronta la bozza del decreto su “misure urgenti per l’accesso al credito ed il rinvio di adempimenti da parte delle imprese” che è all’ordine del giorno del consiglio dei ministri in programma lunedì 6 aprile.

Ecco che cosa prevede con la bozza integrale del decreto.

ECCO IL DECRETO CREDITO ARRIVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI E I DETTAGLI SU FISCO, GARANZIE SACE E GOLDEN POWER

Nuova proroga sui versamenti di tasse e contributi. Una bozza del dl sul credito alle imprese atteso oggi, lunedì 6 aprile, in consiglio dei ministri estende al 30 maggio la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

FISCO, ECCO NOVITA’ E DELUSIONI NEL DECRETO. L’APPROFONDIMENTO

DECRETO CREDITO, ECCO L’ULTIMA BOZZA. IL TESTO INTEGRALE

DECRETO CREDITO, ECCO L’ULTIMA BOZZA. IL TESTO INTEGRALE

Credito di imposta anche sull’acquisto di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale. Lo prevede una bozza del dl per il Credito alle imprese atteso oggi in Cdm. La disposizione estende “le tipologie di spese ammesse al Credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro” includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi)”, si legge nella relazione al decreto. Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il Credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

ECCO IL DECRETO CREDITO ARRIVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI E I DETTAGLI SU FISCO, GARANZIE SACE E GOLDEN POWER

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FISCO, ECCO NOVITA’ E DELUSIONI NEL DECRETO. L’APPROFONDIMENTO

DECRETO CREDITO, ECCO L’ULTIMA BOZZA. IL TESTO INTEGRALE

DECRETO CREDITO, ECCO L’ULTIMA BOZZA. IL TESTO INTEGRALE

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Decreto-legge recante misure urgenti per l’accesso al credito ed il rinvio di adempimenti da parte delle imprese 

CAPO II Misure fiscali 

Art. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) 1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; 

  1. b) all’imposta sul valore aggiunto; Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) all’imposta sul valore aggiunto; Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. 4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 5. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  2. L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui ricavi o compensi di cui ai commi 1 e 2, con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’art. 62, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Relazione illustrativa La norma è diretta a sostenere i titolari di partita Iva per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In particolare, nel comma 1, si prevede che i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Nel comma 2, si prevede la medesima sospensione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Il comma 3 prevede che la medesima sospensione compete, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31marzo. Il comma 4 disciplina la ripresa della riscossione e prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Il comma 5 prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo. Il comma 6 prevede, infine, forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti. 

Relazione tecnica La disposizione prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione. La sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi all’annualità precedente solo nel caso in cui si verifica un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio. Per i contribuenti che hanno avuto nell’annualità precedente un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro la percentuale di calo è del 50% in luogo del 33%. La medesima sospensione è prevista per i soggetti che hanno intrapreso l’attività economica dopo il 31 marzo 2019. La disposizione conferma l’applicazione della sospensione a prescindere dai requisiti come disposto dall’articolo 61 del Dl 18/2020, per le ritenute di lavoro dipendente del mese di aprile. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità. Sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica si stima un ammontare di ritenute sospese pari a circa 4.307 milioni di euro (2.536 milioni di euro per aprile – comprensivi di 950 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall’articolo 61 del DL 18/2020 – e 1.771 milioni di euro per maggio – comprensivi di 79 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall’articolo 61 del DL 18/2020) e un ammontare di IVA pari a circa 4.481 milioni di euro (2.049 milioni di euro per aprile e 2.432 milioni di euro per maggio). In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

LA RELAZIONE VA INTEGRATA DELLA PARTE CONTRIBUTIVA A CURA DI RGS 

 

5 Art. (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) 1. All’articolo 62, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1. a) le parole: “31 marzo 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2020”; b) le parole: “e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi”, sono sostituite dalle seguenti: “e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.”. 

Relazione illustrativa La norma intende modificare il comma 7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Relazione tecnica La disposizione prevede che, come già disposto dall’articolo 62 del DL 18/2020 fino al 31 marzo 2020, per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso i ricavi o compensi percepiti ad aprile e maggio 2020 non siano assoggettati dal sostituto d’imposta alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Ai fini della stima sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi, individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di aprile 2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di maggio 2020 (versamenti giugno 2020). In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio. 

6 Art. (Metodo previsionale acconti giugno) 1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

Relazione illustrativa In linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata. Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del [20] per cento. 

Relazione tecnica Nell’attuale quadro economico, determinato dall’emergenza sanitaria, le imprese adotteranno il metodo previsionale per evitare di dover versare acconti per l’anno 2020 basato sui risultati del 2019, che a consuntivo si rileverebbero eccedenti il complessivo importo delle imposte dovute, maturando cosi un credito d’imposta utilizzabile, solo nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole. Per tener conto dell’indeterminatezza dello scenario economico, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all’ottanta per cento del dovuto calcolato per l’anno 2020. La disposizione non produce effetti sul bilancio dello Stato atteso che, indipendentemente dalla applicazione o meno di eventuali sanzioni e interessi, le imprese applicherebbero comunque il metodo previsionale. 

7 Art. (Rimessione in termini per i versamenti) 1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. 

Relazione illustrativa In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. 

Relazione tecnica La disposizione considera tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell’articolo 60 del DL 18/2020 (entro il 20 marzo) se effettuati entro il 16 aprile 2020. Alla misura non si ascrivono effetti considerando che i versamenti stessi verranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le due suddette scadenze è breve. 

8 Art. (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020) 1. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile. 2. Per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile. 

Relazione illustrativa Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 

Relazione tecnica Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l’anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale. 

9 Art. (Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020) 1. I certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. 

Relazione illustrativa La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia. 

Relazione tecnica Alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, trattandosi di modifiche che attengono ad aspetti procedurali legati all’emissione del certificato. 

10 Art. (Termini agevolazioni prima casa) 1. I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 

Relazione illustrativa La norma, tenuto conto che l’emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febraio2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. In particolare la sospensione riguarda i termini di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso. E’ inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ai fini della fruizione del credito d’imposta. 

Relazione tecnica Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale dell’intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio “prima casa”. 

11 Art. (Assistenza fiscale a distanza) 1. Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza. 2. Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. 

Relazione illustrativa La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza. In particolare, viene consentito che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario 

Relazione tecnica Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l’anno 2020, considerato che non incide sui versamenti e che, in ogni caso, ha carattere infrannuale. 

12 Art. (Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche) 1. All’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: 

  1. a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro; 
  2. b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”. 

Relazione illustrativa La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno. 

Relazione tecnica La norma non produce effetti negativi sul gettito del tributo in quanto il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre solare dell’anno, ancorché differito nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo, viene comunque effettuato nell’anno di emissione delle relative fatture, come previsto anche dalla vigente normativa. 

13 Art. (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole) 1. La presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto. 2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Relazione illustrativa Come noto allo stato attuale mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell’epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole. La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell’IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l’emergenza. 

Relazione tecnica La proposta in esame prevede che la presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito di programmi a uso compassionevole, né tali prodotti vengono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Sotto l’aspetto strettamente finanziario, non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati. 

14 Art. (Modifiche all’art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019) 1. All’articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1. a) al comma 1, dopo le parole “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”, le parole “dalle società e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),” sono sostituite dalle parole “dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),”; 
  2. b) al comma 1, lettera c), dopo le parole “sono soggetti a tassazione con applicazione”, le parole “di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura prevista dall’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, sono sostituite dalle seguenti “della ritenuta di cui all’articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27”; 
  3. c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: “d) per la quota imputabile ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare; e) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3 ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3 ter.”; 
  4. d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”; 
  5. e) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.”; 
  6. f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberato entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”. 

Relazione illustrativa Il presente articolo intende modificare la disciplina prevista dall’art. 32- quater del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a: 

  1. a) ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR; b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società; c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; 
  2. d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018. 

Relazione tecnica La normativa proposta intende estendere quanto previsto dall’articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere al pari quindi di quelli provenienti da partecipazioni italiane. La relazione tecnica originaria all’articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici. Pertanto, alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari. In merito al regime transitorio (nuovo comma 2-bis), non si ascrivono effetti finanziari in quanto si tratta semplicemente di una misura che di fatto cristallizza quanto già immanente nell’ordinamento. 

16 Art. (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato) 1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. 2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: ”1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’art. 248, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l’ufficio.”. 

Relazione illustrativa Con le disposizioni previste al comma 1, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l’obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche. Il comma 2 del presente articolo introduce il nuovo comma 1-ter nell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del TUSG. La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato. La ratio della norma tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (Cfr. Corte Costituzionale sent. 29 marzo 2019, n. 67). 

Relazione tecnica Le disposizioni introdotte non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento alla notifica della sanzione tramite PEC introdotta con il nuovo comma 1 ter dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono attesi risparmi di spesa come di seguito rappresentati. Con riferimento alla giustizia tributaria si evidenzia che nel 2019 sono stati notificati circa 24.000 avvisi di irrogazione di sanzione da parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali per omesso o parziale versamento del contributo unificato tributario dovuto dalle parti. Considerato che il costo medio di una raccomandata postale atti giudiziari è pari ad euro 10, si ipotizza un risparmio di circa 240.000 euro a regime a decorrere dal 2021. 

2020 2021 2022 Risparmio di spesa 0,16 0,24 0,24 in milioni di euro 

17 Art. (Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione) 1. All’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
  2. b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020”. 

Relazione illustrativa La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il secondo e il terzo periodo della disposizione confermano che il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro. 

Relazione tecnica La disposizione non comporta oneri stante lo stanziamento già previsto dall’articolo 64 del DL 18/2020, ossia 50 milioni di euro per il 2020. 

DL Credito 5.04.2020 ore 17.15 

18 Art. (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) 1. Per l’anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 127. 2. L’articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato. 

Relazione illustrativa La disposizione di cui al comma 1 reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del “Coronavirus”, alla cosiddetta Brexit, nonché dell’azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell’attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e, in ambito doganale. La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis ̧ del decreto legge 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017). Ci si riferisce in particolare alle risorse variabili accertate e trasferite con decreto del Ministero vigilante ai sensi dell’art. 3, comma 165, della legge 350 del 2003. Si tratta di importi consistenti che solo le Agenzie fiscali si trovano a non poter utilizzare per intero. E si tratta, in larga prevalenza, di somme derivanti dall’attività di controllo tributario svolta proprio dal personale delle Agenzie fiscali. A partire dall’anno 2012, delle somme trasferite a tale titolo per un importo medio annuo di 40 milioni di euro circa, oltre la metà sono rimaste inutilizzabili tanto da arrivare nel 2017 a disporre di un importo non attribuito al personale di circa 124 milioni di euro relativi agli ultimi sei anni. In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell’attività svolta dall’Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate. L’incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate a tutto il personale. Le somme in questione deriverebbero da maggiori finanziamenti. Con il comma 2 abroga la norma precedente recata dall’articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020. 

19 Art. (Funzioni delle strutture sanitarie che partecipano alla gestione dell’emergenza COVID 19 e maggiorazioni tariffarie) 1. Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere alle strutture inserite nel piano di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, una specifica funzione per i maggiori costi connessi all’allestimento e alla gestione dell’emergenza COVID 19, in misura correlata al valore dell’attività resa nel 2019 e differenziata in ragione del ruolo nella rete assistenziale. A tale funzione non si applica il comma 1 bis dell’articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Le Regioni e le Province autonome possono altresì riconoscere un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, anche in deroga alle tariffe nazionali vigenti, limitatamente al periodo emergenziale. 

Relazione illustrativa La norma si pone l’obiettivo di legittimare il riconoscimento di una funzione connessa ai maggiori costi sostenuti dalle strutture sanitarie che partecipano direttamente alla gestione della rete e hanno allestito in urgenza e gestiscono pazienti COVID 19, in misura correlata al valore finanziario della produzione erogata nell’anno 2019, differenziata in ragione del ruolo della stessa all’interno della rete e in deroga al limite previsto dal comma 1 bis dell’articolo 8 sexies del d. lgs. 502/1992. La norma legittima inoltre gli incrementi tariffari connessi alla gestione emergenziale, assicurando tale possibilità a tutte le Regioni, anche in deroga alla c.d. spending review. Le maggiorazioni tariffarie sono connesse alla copertura degli incrementi dei costi del personale e dell’assistenza alberghiera, alla quale si aggiunge la gestione di pasti individualizzati, la funzione specifica di monitoraggio, il controllo costante di tipo medico e infermieristico, la flessibilità gestoria relazionata all’andamento della sintomatologia, la sanificazione, il maggiore consumo dei DPI, la formazione del personale ecc. 

20 Art. (Proroga organi e rendiconti) 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. 2. Limitatamente all’anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall’articolo 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all’esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 3. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera “c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all’articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014 n. 190”; conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, le parole: “nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)”, sono sostituite dalle seguenti: “nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)”.” 

Relazione illustrativa Il comma 1 prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonchè delle Società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l’impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali. In particolare, il termine fissato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all’effettiva ricomposizione degli organi. La disposizione non interviene sulla durata dei mandati, bensì esclusivamente sul prolungamento della prorogatio, assimilando tale fattispecie a quella prevista per gli enti, istituzioni e società regolati dalle norme del codice civile. Il comma 2 è finalizzato al rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell’esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all’esercizio scaduto. Comma 3. L’articolo 1, comma 671 della legge n. 190/2014 stabilisce che “Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall’Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell’Unione europea……il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico…, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi. Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2014, sono state attivate apposite contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea. In particolare l’articolo 6 del predetto DM stabilisce che i rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilità speciali di cui all’art. l, sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 123, del 30 giugno 2011. In particolare, l’articolo 11, che si intende modificare, individua al comma 1, dalla lettera a) alla lettera e-bis) una serie di atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. La metodologia di controllo da applicare agli atti suddetti è specificata al successivo articolo 12 del decreto legislativo 123/2011. Infatti, in base quanto previsto dal predetto articolo 12, solamente per i rendiconti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Sulla base della vigente normativa, pertanto, solo per taluni rendiconti, cioè quelli elencati nell’articolo 11, lettere a), b) e c) può essere applicato un metodo di campionamento, mentre ai rendiconti riguardanti la gestione degli interventi comunitari, sulla base della legislazione vigente, il metodo del campionamento non può essere applicato. Tale proposta normativa inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell’ambito della previsione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-bis, facendoli rientrare nell’alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento. Per l’effetto di tale previsione normativa, la metodologia di controllo dei rendiconti resi dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari viene adeguata alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo, delineando a livello nazionale il quadro giuridico di procedure di controllo a completamento dei principi recati dai Regolamenti dei Fondi Strutturali e dai Regolamenti di settore delle altre linee di Bilancio UE. 

Relazione tecnica Il comma 1 ha lo scopo di fronteggiare, durante il periodo emergenziale, l’eventuale paralisi amministrativa che potrebbe generarsi in alcuni enti pubblici, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le Società, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, conseguentemente alla decadenza degli organi di amministrazione e di controllo, scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l’impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali. Stante il carattere ordinamentale della norma, dalla stessa non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica. 

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rendiconti sono sottoposti al controllo degli UCB a legislazione vigente. Con l’entrata in vigore della nuova norma verrà modificata la metodologia di controllo che potrà essere effettuato a campione secondo criteri che saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell’economia. 

22 Art. (Divieto di cumulo pensioni e redditi) 1. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia. 

Relazione illustrativa La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 44 del DL 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell’indennità prevista dal medesimo articolo, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui d.lgs 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia. 

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