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Inflazione

Ecco il dopo voucher, come funzionano i nuovi contratti di lavoro occasionale

Contratto di lavoro occasionale e Libretto famiglia: ecco le nuove regole delle modalità di pagamento post voucher   E’ iniziata l’era del dopo voucher. L’Inps, ha pubblicato la circolare 107/2017 con le indicazioni sui nuovi contratti del lavoro occasionale, introdotti dal decreto legge 50/2017, in sostituzione del lavoro accessorio, retribuito con i voucher, aboliti 17…

Contratto di lavoro occasionale e Libretto famiglia: ecco le nuove regole delle modalità di pagamento post voucher

 

E’ iniziata l’era del dopo voucher. L’Inps, ha pubblicato la circolare 107/2017 con le indicazioni sui nuovi contratti del lavoro occasionale, introdotti dal decreto legge 50/2017, in sostituzione del lavoro accessorio, retribuito con i voucher, aboliti 17 marzo scorso.

Le aziende potranno affidarsi ad un contratto vero e proprio, mentre le persone fisiche che non esercitano attività professionale o di impresa, potranno utilizzare il Libretto Famiglia. Le nuove modalità saranno operative da lunedì 10 luglio e utilizzabili tramite la piattaforma telematica dell’Inps. La domanda attesa per i nuovi contratti dovrebbe essere elevata. Ma andiamo per gradi.

Le prestazioni di lavoro occasionale

lavoroPartiamo dalla base. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dal decreto legge 50/2017, tramite Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale, con limiti economici riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.

E in particolare, colui che presta il lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (ovvero dei diversi datori), può ricevere un importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui. Il datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi complessivi non superiori a 5.000 euro, per tale modalità di contratto. Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, il compenso non potrà essere superiore a 2.500 euro. Si tratta di importi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Il decreto legge 50/2017 prevede, però, che per titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università); persone disoccupate; e percettori di prestazioni integrative del salario o di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, gli importi effettivamente erogati siano considerati al 75% del loro valore solo per il limite a carico dell’utilizzatore.

Il contratto di Prestazione occasionale

lavoroPer il contratto di prestazione occasionale, formula che deve essere utilizzata da , professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, il compenso minimo orario è di 9 euro netti (i datori sono obbligati a pagare almeno 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno). Al compenso netto si aggiunge il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro) e il 3,5% di premio Inail (3,2 euro), per un totale lordo di 12,29 euro.

“Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente)”, si legge nella circolare Inps.

Il libretto famiglia

Tramite la modalità Libretto Famiglia, il datore di lavoro (non azienda, ovviamente) può remunerare esclusivamente le prestazioni occasionali rese in suo favore per:

  • lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Per quanto riguarda il compenso, il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro comprende, 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore; euro 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL; 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Ricordiamo, che “al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto”.

Lavoro occasionale: la norma anti abusi

cerco lavoroPer evitare che siano fatti degli abusi, il lavoratore, nel caso del contratto di prestazione occasionale, ha la possibilità di confermare l’effettiva avvenuta prestazione di lavoro. L’utilizzatore, infatti, dopo aver effettuato la comunicazione preventiva obbligatoria sulla piattaforma Inps, può revocarla nei tre giorni seguenti a quello dell’attività prevista, nel caso in cui non si sia svolta. Ma per evitare che venga dichiarato il falso, il lavoratore potrà entrare nella piattaforma e confermare di aver veramente eseguito la prestazione, inibendo in tal caso la revoca da parte del committente.

E se il datore di lavoro revocherà la prestazione prima della conferma, il lavoratore sarà informato tramite sms e potrà intervenire per comunicare di aver svolto l’attività, garantendosi il diritto all’accredito del compenso.

E i vecchi voucher?

Non spariscono ancora del tutto i vecchi voucher, che continueranno a essere erogati per tutto il 2017, per essere utilizzati solo nell’ambito del bonus baby sitter alternativo al congedo parentale. Dal 2018 anche per prestazioni come questa si dovrà ricorrere al libretto famiglia. Confermato che per tutto quest’anno potranno essere ancora utilizzati, secondo le procedure preesistenti, i voucher richiesti prima della loro abolizione.

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