skip to Main Content

Facebook

Perchè l’Europa ha inflitto una multa da 110 milioni di euro a Facebook

Multa da 110 milioni di euro per Facebook: lo ha decsio l’Antitrust Ue, dopo che il social ha condiviso informazioni e dati con Whatsapp Tutto è iniziato nel 2014, quando Facebook ha acquistato Whatsapp. Il famoso social network voleva convolare a nozze con una promettente app di messaggistica istantanea: l’unione dei dati avrebbe potuti creare…

Multa da 110 milioni di euro per Facebook: lo ha decsio l’Antitrust Ue, dopo che il social ha condiviso informazioni e dati con Whatsapp

Tutto è iniziato nel 2014, quando Facebook ha acquistato Whatsapp. Il famoso social network voleva convolare a nozze con una promettente app di messaggistica istantanea: l’unione dei dati avrebbe potuti creare una concentrazione di potere non conforme alle regole europee. Qualche dubbio sulle intenzioni, all’epoca, c’era già, ma la società di Menlo Park aveva promesso che non avrebbe fatto nulla per opporsi alla legge.

Così non è stato, però, e così la Commissione Ue ha inflitto una maxi multa da 110 milioni a Facebbok. Una multa che arriva dopo quella di 3 milioni di euro. Ma andiamo per gradi.

La vicenda Facebook – Whastapp

Ad agosto 2016,  a due anni e mezzo dall’acquisizione da parte di Facebook, l’app di messaggistica ha annunciato una modifica dei termini di servizio e dell’informativa sulla privacy, che le ha consentito di ‘collegare’ i numeri di telefono degli utenti ai sistemi del social.  “Anche se ci coordineremo maggiormente con Facebook nei mesi a venire, i messaggi crittografati rimaAnteprimarranno privati e nessun altro potra’ leggerli. Ne’ WhatsApp, ne’ Facebook, ne’ nessun altro”, hanno provato a rassicurare i dirigenti della chat. Ma la cosa, ovviamente, non poteva passare inosservata.

L’operazione di condivisione dati era riportata nella nuove regole sulla privacy di Whatsapp e deve essere autorizzata dall’utente. Chi non vuole condividere i dati, infatti, può disattivare un’opzione dalle impostazioni dell’app (si hanno solo trenta giorni di tempo dall’accettazione dei nuovi termini).

Peccato, però, che quando Zuckerberg aveva comprato la promettente startup aveva assicurato che le due piattaforme sarebbero rimaste separate. Tutto procedeva bene, anche perchè, nei prmi due anni, il gruppo di Menlo Park si è concentrato sulla crescita dell’utenza. Quando sono stati raggiunti numer altissimi, allora Facebook ha deciso di “approfittare”. L’applicazione di messaggistica, ricordiamo, è utilizzata da più di un miliardo di persone.

La maxi multa Ue

Con l’accusa, dunque, di aver fornito informazioni false e fuorvianti nel momento dell’acquisto di Whatsapp, l’Antitrust Ue ha deciso di infliggere una maxi-multa da 110 milioni di euro a Facebook. La sanzione, comunque, non ha alcun effetto retroattivo sull’autorizzazione all’acquisizione concessa nell’ottobre del 2014, ma per l’Ue, lo staff di Facebook era al corrente sin dal 2014 della possibilità tecnica di poter collegare automaticamente i profili Facebook con quelli Whatsapp, sebbene lo avesse negato.

Facebook è anche accusata di aver fornito informazioni scorrette anche a fine 2016, quando Bruxelles ha chiesto dei chiarimenti in merito alla questione.

Un segnale alle altre aziende

Margrethe Vestager fusione Microsoft - LinkedinLa multa vuole esser un monito , “un chiaro segnale alle società che devono rispettare tutti gli aspetti delle norme sulle fusioni, incluso l’obbligo di fornire informazioni corrette”, ha affermato la commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager. “La Commissione Europea deve poter prendere decisioni sugli effetti delle fusioni sulla concorrenza avendo piena conoscenza dei fatti. Il regolamento europeo sulle fusioni obbliga le società durante un’indagine su un’aggregazione a fornire informazioni corrette che non siano ingannevoli o fuorvianti, poiché ciò è essenziale affinché la Commissione possa esaminare fusioni e aggregazioni in maniera tempestiva ed efficace”. E questo obbligo “si applica a prescindere dal fatto se l’informazione abbia o meno un impatto sul risultato ultimo della valutazione della fusione”.

La prima volta dell’Ue

E’ la prima volta che la Commissione impone una multa ad una azienda per aver fornito informazioni scorrette o ingannevoli da quando il regolamento sulle fusioni è entrato in vigore (2004).

La risposta di Facebook

“Abbiamo agito in buona fede sin dalle nostre prime interazioni con la Commissione Ue e abbiamo cercato di fornire informazioni accurate ogni volta”, ha commentato un portavoce di Facebook  “Gli errori che abbiamo fatto nel 2014 non erano intenzionali e la Commissione ha confermato che non avevano impatto sull’esito dell’analisi della fusione”, ha aggiunto sottolineando che “l’annuncio di oggi porta a conclusione la questione”.

La multa dell’Antistrust italiano

Anche l’Antistrust italiano ha multato  la società di Menlo Park, per 3 milioni di euro, al termine di due istruttorie aperte sul caso. Per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Facebook ha “di fatto indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi termini di utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione”, si legge in una nota dell’Antitrust. Chi era già utente, invece, ha avuto la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app.

Le altre questioni da risolvere

whatsappL’Antistrust ha avviato anche una una seconda istruttoria contro Whatsapp Inc, in cui ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contrattuali delle app, quali:

  • le esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento;
  • la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso”;
  • quale la legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California; un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti; la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese.

Back To Top