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Mytaxi, cosa ha deciso l’Antitrust e cosa cambia per tassisti e clienti

Secondo l’Antitrust le clausole di esclusiva applicate dai radiotaxi ai propri tassisti sono in violazione della concorrenza. Articolo di Giusy Caretto Un tassista non può essere vincolato a lavorare per un solo servizio di radiotaxi. Lo ha deciso una sentenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui le clausole di esclusiva nei rapporti…

Un tassista non può essere vincolato a lavorare per un solo servizio di radiotaxi. Lo ha deciso una sentenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui le clausole di esclusiva nei rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Roma e Milano che vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria attività a un singolo radiotaxi sono “restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE”.

La decisione avrà delle conseguenze per i tassisti, ovviamente, ma anche per i clienti che potrebbero chiamare un taxi che solitamente lavora con un radiotaxi senza però che questo (nelle ore di attività come libera impresa) si attenga alle tariffe del radiotaxi. Ma andiamo per gradi.

LA SENTENZA

“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che le clausole di esclusiva contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Roma (…) e Milano (…) e i tassisti aderenti, nella misura in cui vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, ad un singolo radiotaxi, costituiscono reti di intese verticali restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE”.

Tutto è partito “su segnalazione di Mytaxi, società appartenente al gruppo automobilistico tedesco Daimler AG, che gestisce una piattaforma aperta attraverso un’app liberamente accessibile dai tassisti affiliati, i quali, in base alle proprie esigenze, possono mettere a disposizione della piattaforma una quota variabile di corse”.

Per l’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella, le clausole chiudono di fatto il mercato della raccolta e dello smistamento della domanda del servizio taxi e ostacolano l’accesso a nuovi operatori: “L’Autorità ha verificato che tali clausole sono idonee a determinare un consistente e duraturo effetto di chiusura del mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma e Milano, ostacolando l’accesso a nuovi operatori che adottano un diverso e innovativo modello di business, come Mytaxi, e, più in generale, la concorrenza tra piattaforme chiuse (come i radiotaxi) e aperte. L’Autorità ha inoltre verificato che la presenza delle clausole di esclusiva non ha alcuna giustificazione di natura giuridica o economica”.

GLI OPERATORI

E’ la stessa sentenza Antitrust a citare gli operatori coinvolti. Su Roma ci sono: Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa. A Milano, invece: TTaxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa.

LE NOVITA’ NELLA PRATICA

Con la sentenza, i tassisti che solitamente lavorano per un radiotaxi potranno destinare alcune ore della loro attività ad una di libera professione, registrandosi per esempio all’applicazione Mytaxy. Così, quando chiamiamo un taxi che solitamente lavora con Radiotaxi 3570, nelle sue ore di libera attività, potrebbe applicare tariffe diverse rispetto a quelle solitamente praticate.

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