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Aiuti Di Stato Fca Panda

Fca tamponata dal Tribunale Ue per gli aiuti di Stato del Lussemburgo

La controllata lussemburghese di Fca dovrà pagare, secondo il Tribunale Ue, imposte aggiuntive per 23,1 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

Arriva una brutta tegola dall’Europa per Fca. Il Tribunale Ue ha confermato, infatti, la decisione della Commissione europea sul cosiddetto ‘tax ruling’ riguardanti le misure di aiuto decise dal Lussemburgo a favore di Fiat Chrysler Finance Europe che ha consentito alla società di determinare annualmente i profitti tassabili a titolo di imposta sulle società nel Granducato.

COME NASCE LA VICENDA AIUTI DI STATO

Come si legge nella sentenza della Corte Ue, il 3 settembre del 2012 l’amministrazione fiscale lussemburghese prese una decisione fiscale a favore di Fiat Chrysler Finance Europe (“FFT”), società del gruppo Fiat che effettua servizi di tesoreria e finanziamento alle società del gruppo stabilite in Europa. Nel 2015 la Commissione ha concluso che la decisione fiscale in questione costituiva un aiuto di Stato e che si trattava di un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha ritenuto che il Granducato di Lussemburgo fosse tenuto a recuperare l’aiuto illegale e incompatibile da FFT. Da qui il ricorso presentato da Fca e Granducato per la revoca della decisione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ha rilevato che, nell’esaminare la conformità della decisione fiscale controversa riguardante le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione Ue non ha operato una “armonizzazione fiscale”, ma ha esercitato il potere ad essa conferito dal diritto dell’Unione verificando se tale decisione fiscale abbia conferito al suo beneficiario un vantaggio rispetto all’imposizione “normale”, come definita dal diritto tributario nazionale. In secondo luogo, per quanto riguarda i motivi relativi all’assenza di vantaggio, la Corte ha anzitutto considerato se, per accertare l’esistenza di un vantaggio, la Commissione fosse legittimata ad analizzare la decisione fiscale controversa alla luce del principio di piena concorrenza. Inoltre, la magistratura Ue ha riscontrato se la determinazione dei prezzi delle operazioni infragruppo non fosse determinata alle condizioni di mercato, precisando che, “qualora la normativa fiscale nazionale non operi una distinzione tra imprese integrate e imprese autonome ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul reddito delle società, tale normativa è intesa a tassare i profitti derivanti dall’attività economica di una siffatta impresa integrata come se fossero derivati da operazioni effettuate a prezzi di mercato”. Tutti elementi su cui l’esecutivo di Bruxelles era legittimato.

UTILI IMPONIBILI 20 VOLTE MAGGIORI

Non solo. Per quanto riguarda la dimostrazione dell’effettiva esistenza di un vantaggio, il Tribunale ha esaminato se la Commissione europea avesse ragione a ritenere che il metodo di calcolo della remunerazione di Fca, quale confermato dalla sentenza fiscale, “consentisse o meno di ottenere una remunerazione conforme alle normali condizioni di mercato e se ciò comportasse una riduzione dell’utile imponibile”. A tale riguardo, il Tribunale ha concluso che la Commissione Ue ha correttamente ritenuto che le modalità di applicazione del metodo del margine netto di transazione (TNMMM), confermato dalla sentenza fiscale controversa, non erano corrette e, in particolare, che l’intero capitale della FFT avrebbe dovuto essere preso in considerazione e avrebbe dovuto essere applicata un’unica aliquota. In ogni caso, la Commissione ha anche correttamente ritenuto che il metodo consistente, da un lato, nell’utilizzare l’ipotetico patrimonio di vigilanza della FFT e, dall’altro, nell’escludere le partecipazioni della FFT in Fiat Finance North America (FFNA) e Fiat Finance Canada (FFC) dall’importo del capitale da remunerare non poteva portare ad un risultato di piena concorrenza. In terzo luogo, per quanto riguarda i motivi relativi alla non selettività del vantaggio concesso alla FFT, il Tribunale ha concluso che la Commissione non ha commesso un errore nel ritenere che il vantaggio conferito alla FFT dalla decisione fiscale controversa fosse selettivo, poiché nel caso di specie erano soddisfatte le condizioni connesse alla presunzione di selettività. Di conseguenza Fiat Finance and Trade aveva pagato le tasse solo su una piccola parte del suo patrimonio contabile effettivo e a una remunerazione estremamente bassa. Dalla valutazione della Commissione emergeva che se nel caso di Fiat Finance and Trade si fossero applicate stime per il capitale e la remunerazione conformi alle condizioni di mercato, gli utili imponibili dichiarati in Lussemburgo sarebbero stati 20 volte maggiori.

FCA NON NASCONDE LA DELUSIONE

Fiat Chrysler Finance Europe si è detta “delusa per la decisione” della Corte di giustizia dell’Ue sugli aiuti di Stato, per bocca di uno dei suoi portavoce ripreso da ANSA. Nel commento, il portavoce ha aggiunto che l’azienda sta “valutando i prossimi passi da fare sulla questione” ma che comunque l’impatto, dal punto di vista economico, è da considerarsi “non rilevanti” per i conti di Fca.

VESTAGER: TUTTI DEVONO PAGARE LA GIUSTA QUOTA DI TASSE

“Tutte le aziende, grandi e piccole, dovrebbero pagare la loro giusta quota di tasse. Se gli Stati membri concedono a determinate società multinazionali vantaggi fiscali non accessibili ai loro rivali, ciò nuoce alla concorrenza leale nell’Ue. Essa priva le finanze pubbliche e i contribuenti europei dei fondi necessari per combattere i cambiamenti climatici, costruire infrastrutture, investire nell’innovazione – ha commentato il commissario Ue Margrethe Vestager in una nota -. Le sentenze confermano che, sebbene gli Stati membri abbiano competenza esclusiva nel determinare la loro legislazione in materia di imposte dirette, essi devono farlo nel rispetto del diritto dell’Ue, comprese le norme sugli aiuti di Stato. Inoltre, il Tribunale ha anche confermato l’approccio della Commissione per valutare se una misura è selettiva e se le operazioni tra società del gruppo danno luogo a un vantaggio ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato basate sul cosiddetto ‘principio di piena concorrenza’”.

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