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Disposizioni urgenti per Genova. Ecco la bozza del decreto

Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze. Parte I Interventi urgenti per Genova Articolo 1 – MISE (Criteri e modalità generali per la concessione di contributi per la ricostruzione privata) 1. Per gli interventi urgenti di…

Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze.
Parte I
Interventi urgenti per Genova

Articolo 1 – MISE
(Criteri e modalità generali per la concessione di contributi per la ricostruzione privata)
1. Per gli interventi urgenti di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi , da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo XX , possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al X per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al X per cento del costo della riparazione, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al X per cento del costo degli interventi sulle strutture, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi, che, alla data del 14 agosto 2018, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi, che, alla data del 14 agosto 2018, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi, nei quali, alla data del 14 agosto 2018, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c);
e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi, e che alla data del 14 agosto 2018 risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), è subordinata all’impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data del 14 agosto 2018, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell’avente diritto l’immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al X per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo X .
5. Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente decreto.
[6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo X , è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.] 7. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di X.
8. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
9. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 14 agosto 2018, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo X.
10. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
11. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nelle zone XX , come risultante dallo stato di famiglia alla data del 14 agosto 2018, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo X.
13. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Articolo 1 – PCM
(Misure in materia fiscale)

1. I redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come Ponte Morandi, verificatosi in data 14 agosto 2018, nel seguito del presente decreto definito come “evento”, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all’evento di cui all’articolo 1. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il ……… 2018, sono stabiliti, i criteri e le modalità per il rimborso al comune di Genova del minor gettito connesso all’esenzione di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari di immobili o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali nell’area circostante all’evento che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede entro il limite di spesa di ……….. per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall’articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n.143 del 2013 come da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del suddetto fondo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Le persone fisiche proprietarie di immobili o residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa nella “zona rossa” delimitata con ordinanze sindacali adottate a seguito dell’evento, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento.
4. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all’imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all’imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché’ per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali nelle aree oggetto di ordinanza sindacale di sgombero sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
6. Fatto salvo l’accertamento delle relative responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie, residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l’evento di cui al comma 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti tra le parti del contratto.

Articolo 2 – PCM
(Disposizioni concernenti il personale)

1. Per far fronte alle urgenti necessità conseguenti all’evento, la Regione Liguria, il Comune di Genova, gli enti del settore regionale allargato e le relative società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare per il settore pubblico stabiliti all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite complessivo di spesa di euro …….. per l’anno 2018 e di euro xxxxxxxx per l’anno 2019, fino a ulteriori 200 unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all’emergenza, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro ……. per l’anno 2018 e di euro ………… per l’anno 2019 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui ……………..
2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.
3. La Direzione marittima di Genova, al fine di ottimizzare l’impiego del proprio personale in ambito portuale per far fronte alle esigenze logistiche connesse all’evento, è autorizzata alla spesa di euro
xxxx per avvalersi del personale degli altri comandi periferici del Corpo secondo il principio di prossimità.

Articolo 3 – PCM
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire urgentemente la mobilità cittadina e regionale fino al termine dello stato di emergenza originato dall’evento, sono previste risorse straordinarie (da definire di concerto con l’amministrazione regionale): a) nella misura di euro xxxxxxx oltre IVA 10%, a partire dal 1 gennaio 2019, per dare continuità ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati; b) nella misura di euro xxxxxxx per garantire l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto.
2. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile, il rinnovo e l’efficienza del materiale rotabile per garantire il servizio di trasporto pubblico locale straordinario è istituito un fondo speciale per l’acquisto e il mantenimento in efficienza del materiale rotabile pari a: a) euro xxxxxxxxxxxxx per l’effettuazione dei servizi aggiuntivi programmati a seguito dell’evento; b) euro xxxxxxxxxxxxx per un piano di rinnovo del parco rotabile attuale circolante necessario a fronteggiare la maggior usura che si viene a determinare nel medio periodo a fronte dell’effettuazione del maggior servizio, nell’area interessata dal crollo.
3. Per gli enti di governo di cui alla legge Regione Liguria 7 novembre 2013, n. 33, il termine del 30 settembre 2017 di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole “30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

Articolo 4 – MIT
(Ottimizzazione flussi veicolari logistici nel porto di Genova)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di somma urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, affidate al soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della piattaforma per il funzionamento della rete logistica nazionale PLN, ai sensi dell’articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nell’ambito delle iniziative di implementazione della piattaforma medesima. Per la realizzazione delle suddette attività il soggetto attuatore unico può esercitare i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. 2. Agli oneri derivanti dall’esecuzione delle attività di cui al comma 1, pari ad euro ….. per l’anno 2018, euro …. per l’anno 2019, ed euro ….. per l’anno 2020, si provvede mediante ……. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare idonea convenzione con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1.

Articolo 5 – PCM
(Interventi in corso)

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla demolizione del viadotto e alla realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, il Commissario delegato, nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, nonché i soggetti attuatori e gli altri soggetti individuati dallo stesso
Commissario, operano avvalendosi delle deroghe consentite dalle ordinanze adottate e da adottare dal Capo della Protezione civile anche con riferimento ad interventi già in corso alla data di pubblicazione dell’ordinanza n. 539 inseriti nel piano degli interventi, con possibilità di revocare i contratti in essere in presenza di gravi ritardi nell’esecuzione delle opere.

Articolo 6 – MISE
(Zona economica speciale)

1. Al fine di favorire in via d’urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell’area interessata dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l’istituzione [per la durata massima di un anno] di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123 e del d.P.C.m. 25 gennaio 2018, n. 12.

Articolo 6 – PCM
(Zona logistica speciale – porto e retroporto di Genova)

1. Ai fini del superamento dell’emergenza conseguente all’evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall’evento stesso, è istituita la “Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova” comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Alessandria e Piacenza.
2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Articolo 7 – MISE
(Contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi)

1. Per sostenere in via d’urgenza il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nelle zone XX, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall’evento relativo al crollo del ponte Morandi, contributi di sostegno una tantum finalizzati alla ripresa delle attività produttive fino al limite di XX per ciascuna impresa. Il contributo di cui al presente comma è attribuito tenendo conto del fatturato delle imprese danneggiate e/o dal numero di lavoratori impiegati nelle stesse imprese.
2. Viene altresì riconosciuto un contributo forfettario in favore di professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nelle zone XX.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, per l’anno 2018 [2019], nel limite massimo complessivo di XX, a tal fine utilizzando le risorse del fondo YY.
4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo X , sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
5. Il contributo di cui al presente articolo non è imputabile a quanto eventualmente spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo da parte del soggetto obbligato per effetto dell’evento dannoso relativo al crollo del ponte Morandi.

Articolo 7 – PCM
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento)

1. Al fine di fronteggiare l’emergenza e assicurare interventi di rimborso dei danni, diretti o indiretti, occorsi alle attività economiche a seguito dell’evento, è attivato un plafond di provvista finanziaria di scopo dedicato all’evento, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 422-428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).
2. In considerazione della specificità dell’evento, con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono disciplinati, in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, che prevedano l’estensione dell’ambito oggettivo d’intervento ai danni indiretti e la semplificazione dell’iter di attivazione.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, in prima applicazione, attraverso l’impiego delle economie registrate a seguito dell’espletamento delle procedure di utilizzo delle risorse attribuite alle regioni con deliberazioni del Consiglio dei Ministri per l’annualità 2018, per la concessione di contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche produttive di cui all’art. 1, commi 422 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

Articolo 8 – MISE
(Zona logistica semplificata di Genova)

1. Per sostenere in via d’urgenza la ripresa economica della città di Genova a seguito degli eventi disastrosi di agosto 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una zona logistica semplificata a carattere straordinario, della durata di XXX anni, nell’area portuale di Genova e nel territorio adiacente o che presenti con essa un nesso economico funzionale, come delimitata dalla Regione Liguria ai sensi del comma 2. Le imprese localizzate nella predetta zona logistica semplificata fruiscono di procedure semplificate individuate per le finalità specifiche della zona ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e delle ulteriori agevolazioni individuate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dalla definizione di un piano di sviluppo strategico, presentato dalla Regione Liguria e recante le eventuali modifiche e integrazioni stabilite d’intesa con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. Il piano di sviluppo strategico individua i territori interessati e contiene l’indicazione delle attività e delle misure che la Regione si impegna a porre in essere per lo sviluppo delle attività economiche nella zona individuata. Ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono individuate, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato, le forme, le modalità di attribuzione e il periodo di applicazione di misure di agevolazione alle imprese di competenza statale complementari e sinergiche rispetto a quelle regionali definite dal piano di sviluppo strategico, ivi incluse misure sotto forma di agevolazione fiscale volte a ristorare i maggiori oneri di trasporto o logistici sostenuti dalle imprese che utilizzano l’area portuale di Genova per il trasporto merci.
4. Per l’attuazione delle misure di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro…..

Articolo 8 – PCM
(Istituzione di una zona franca urbana – Comune di Genova)

1. Nel Comune di Genova è istituita in via d’urgenza la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto al 31 dicembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nel Comune di Genova, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di xxxxxxxxxxxxx euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro xxxxxxxxxxxxx per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo. 5. Agli oneri di cui al comma 2, fino a un massimo di xxxxxxxxxxxxx milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall’articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013, come da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
7. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 9 – PCM
(Incremento gettito Iva porti liguri)

1. Al fine di superare l’emergenza conseguente all’evento e di sostenere la competitività del sistema portuale ligure, in deroga ai criteri previsti dall’art 18-bis della legge n. 84 del 1994, la quota di riparto del gettito Iva riconosciuto ai porti liguri viene stabilita nella misura del tre per cento del gettito complessivo generato annualmente dagli stessi.

Articolo 10 – PCM/MIT
(Commissario straordinario per la ricostruzione, la ripresa economica e il sostegno al Comune di Genova)

1. Al fine di garantire in via d’urgenza la ricostruzione, il sostegno al Comune e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova a seguito dell’evento, il …………………. è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, la ripresa economica e il sostegno al Comune di Genova.
2. Il Commissario invia, per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Piano degli interventi urgenti per la ricostruzione, la ripresa economica e il sostegno al Comune di Genova con le relative priorità e stime di costo. Il Piano contiene interventi per le infrastrutture di viabilità e trasporti, parcheggi, logistica e intermodalità, riqualificazione urbana, risanamento della qualità dell’aria, anche di area vasta. I criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Piano degli interventi è attuato dal Commissario sulla base delle priorità individuate e delle risorse assegnate.
3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della Società ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall’appartenenza
europea. Il decreto di approvazione del Piano degli interventi di cui al comma 2 contiene l’indicazione delle norme di legge cui si intende derogare.
5. L’approvazione rilasciata ai sensi del comma 4 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione degli interventi, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l’autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento.
6. Il Commissario, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi inclusi nel Piano degli interventi di cui al comma 2, emanato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Articolo 11 – PCM/MIT
(Contabilità speciale e Ufficio speciale del Commissario straordinario)

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui all’articolo 10, comma 2, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell’evento.
2. Per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all’espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario di cui all’articolo 10 è costituito l’Ufficio speciale per la ricostruzione, il sostegno alla città e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova, cui è assegnato personale della Regione Liguria, del Comune di Genova e di ogni altra amministrazione pubblica. Per assicurare la funzionalità dell’Ufficio è consentito il ricorso alle procedure di assunzione previste dall’articolo 2.

Parte II
Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 12 – MIT
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA o Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 è soppressa e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L’ANSFISA ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l’Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l’intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 e fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto medesimo. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, all’Agenzia, all’Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L’Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all’articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) effettua la vigilanza tecnica sull’esecuzione dei lavori, in particolare di costruzione, manutenzione straordinaria, ripristino in efficienza e adeguamento delle infrastrutture stradali e autostradali, ivi compresi gli altri interventi che i concessionari sono tenuti ad eseguire nell’ambito di rapporti concessori disponendo, ove necessario, le misure correttive utili per superare gli eventuali aspetti critici per la sicurezza stradale e autostradale;
b) effettua la vigilanza tecnica sull’esecuzione, da parte dei concessionari, degli interventi necessari ai fini della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e del traffico, in conformità alle previsioni legislative e regolamentari di settore disponendo, ove necessario, le misure correttive utili a superare gli eventuali aspetti critici per la sicurezza stradale e autostradale;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall’art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche operando la puntuale ricognizione e verifica delle attività di collaudo già condotte sulle opere al fine di valutarne la sottoposizione a nuovi accertamenti
tecnici e disponendo, ove necessario, le misure correttive utili a superare gli eventuali aspetti critici per la sicurezza stradale e autostradale;
d) predispone un piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente.
e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l’inosservanza da parte dei concessionari delle disposizioni adottate dall’ANSFISA ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro xxxxxx a euro xxxxxx per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate entro il termine prescritto dall’Agenzia. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell’adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione irrogata. L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall’ANSFISA, secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza dell’infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l’ANSFISA può inibire in via cautelare la circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l’applicazione della misura stessa.
6. Sono organi delle ANSFISA:
a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell’agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all’articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell’Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia.
8. Lo statuto dell’ANSFISA è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 8 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell’ANSFISA, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in base alla normativa vigente.
9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia sono trasmessi, per l’approvazione, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell’Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
10. I dipendenti dell’ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell’ANSFISA e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per l’ANSFISA è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti contratti di lavoro l’ANSFISA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Sono altresì trasferiti tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresa qualsiasi altra tipologia di contratto di collaborazione in corso, che rimane in vigore sino a naturale scadenza.
11. In ragione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta al personale trasferito dall’ANSF, è assegnato ad ANSFISA un contingente di personale pari a duecento unità, destinato all’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. La relativa dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale è determinata in numero di uno da attribuire ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, di due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale e di dodici posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale. Resta ferma la possibilità per l’Agenzia di avvalersi della struttura organizzativa di ANAS e di Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito dei rispettivi contratti di programma.
12. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, si provvede:
a) alla definizione dell’assetto organizzativo dell’ANSFISA, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall’ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
b) alla disciplina delle competenze degli organi dell’ANSFISA non previste nel presente articolo;
c) alla definizione del ruolo organico del personale nel limite massimo di cinquecento unità;
d) alla disciplina del reclutamento delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche, da espletarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12 per la fase di prima attuazione;
13. In fase di prima attuazione e per garantire l’immediata operatività dell’ANSFISA, sino all’emanazione del decreto di cui al comma 11, lettera d), l’ANSFISA provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima del venticinque per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall’ANSFISA è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nei ruoli dell’ANSFISA con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento della collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile. Per la fase di prima attuazione è, altresì, prevista la facoltà per l’ANSFISA di fare ricorso all’assegnazione temporanea di personale ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell’articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni centrali. Il trasferimento definitivo nell’ANSFISA del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell’amministrazione di provenienza.
14. Al personale e alla dirigenza dell’ANSFISA si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni centrali.
15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all’ANSFISA è garantito l’accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all’art. 13.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse derivanti dai canoni di concessione e da un apposito contributo che sarà determinato nell’ambito dei contratti di programma con ANAS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
17. In sede di prima applicazione gli organi di cui al comma 6, lett. a) e b) possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
18. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
19. L’art. 4 del d.lgs. 10 agosto 2007 n. 162 è abrogato.

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