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Ansfisa, ecco come funzionerà la nuova Agenzia per la sicurezza di ferrovie, strade e autostrade

“A decorrere dalla data di cui al comma 1, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 è soppressa e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e…

“A decorrere dalla data di cui al comma 1, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 è soppressa e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie”.

E’ quanto si legge nella bozza di decreto con le disposizioni urgenti per Genova che sarà oggi all’ordine del giorno del consiglio dei ministri.

Ecco i compiti della nuova Agenzia: “A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA o Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali”.

Come sarà finanziata l’Ansfisa? “Mediante le risorse derivanti dai canoni di concessione e da un apposito contributo che sarà determinato nell’ambito dei contratti di programma con ANAS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, è scritto nella bozza di decreto.

QUI LA BOZZA INTEGRAL DEL DECRETO

DI SEGUITO LA PARTE CHE RIGUARDA LA NUOVA AGENZIA ANSFISA

Parte II
Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 12 – MIT
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA o Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 è soppressa e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L’ANSFISA ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.

3. Con riferimento al settore ferroviario, l’Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l’intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 e fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto medesimo. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, all’Agenzia, all’Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L’Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all’articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE.

4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) effettua la vigilanza tecnica sull’esecuzione dei lavori, in particolare di costruzione, manutenzione straordinaria, ripristino in efficienza e adeguamento delle infrastrutture stradali e autostradali, ivi compresi gli altri interventi che i concessionari sono tenuti ad eseguire nell’ambito di rapporti concessori disponendo, ove necessario, le misure correttive utili per superare gli eventuali aspetti critici per la sicurezza stradale e autostradale;
b) effettua la vigilanza tecnica sull’esecuzione, da parte dei concessionari, degli interventi necessari ai fini della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e del traffico, in conformità alle previsioni legislative e regolamentari di settore disponendo, ove necessario, le misure correttive utili a superare gli eventuali aspetti critici per la sicurezza stradale e autostradale;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall’art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche operando la puntuale ricognizione e verifica delle attività di collaudo già condotte sulle opere al fine di valutarne la sottoposizione a nuovi accertamenti
tecnici e disponendo, ove necessario, le misure correttive utili a superare gli eventuali aspetti critici per la sicurezza stradale e autostradale;
d) predispone un piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente.
e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l’inosservanza da parte dei concessionari delle disposizioni adottate dall’ANSFISA ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro xxxxxx a euro xxxxxx per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate entro il termine prescritto dall’Agenzia. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell’adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione irrogata. L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall’ANSFISA, secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza dell’infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l’ANSFISA può inibire in via cautelare la circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l’applicazione della misura stessa.

6. Sono organi delle ANSFISA:
a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell’agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all’articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell’Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

8. Lo statuto dell’ANSFISA è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 8 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell’ANSFISA, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in base alla normativa vigente.

9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia sono trasmessi, per l’approvazione, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell’Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

10. I dipendenti dell’ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell’ANSFISA e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per l’ANSFISA è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti contratti di lavoro l’ANSFISA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Sono altresì trasferiti tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresa qualsiasi altra tipologia di contratto di collaborazione in corso, che rimane in vigore sino a naturale scadenza.

11. In ragione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta al personale trasferito dall’ANSF, è assegnato ad ANSFISA un contingente di personale pari a duecento unità, destinato all’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. La relativa dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale è determinata in numero di uno da attribuire ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, di due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale e di dodici posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale. Resta ferma la possibilità per l’Agenzia di avvalersi della struttura organizzativa di ANAS e di Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito dei rispettivi contratti di programma.

12. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, si provvede:
a) alla definizione dell’assetto organizzativo dell’ANSFISA, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall’ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
b) alla disciplina delle competenze degli organi dell’ANSFISA non previste nel presente articolo;
c) alla definizione del ruolo organico del personale nel limite massimo di cinquecento unità;
d) alla disciplina del reclutamento delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche, da espletarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12 per la fase di prima attuazione;

13. In fase di prima attuazione e per garantire l’immediata operatività dell’ANSFISA, sino all’emanazione del decreto di cui al comma 11, lettera d), l’ANSFISA provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima del venticinque per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall’ANSFISA è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nei ruoli dell’ANSFISA con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento della collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile. Per la fase di prima attuazione è, altresì, prevista la facoltà per l’ANSFISA di fare ricorso all’assegnazione temporanea di personale ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell’articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni centrali. Il trasferimento definitivo nell’ANSFISA del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell’amministrazione di provenienza.

14. Al personale e alla dirigenza dell’ANSFISA si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni centrali.

15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all’ANSFISA è garantito l’accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all’art. 13.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse derivanti dai canoni di concessione e da un apposito contributo che sarà determinato nell’ambito dei contratti di programma con ANAS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

17. In sede di prima applicazione gli organi di cui al comma 6, lett. a) e b) possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

18. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

19. L’art. 4 del d.lgs. 10 agosto 2007 n. 162 è abrogato.

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