skip to Main Content

Nomine

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Ubi, Popolare di Bari e non solo. Ecco come sarà la nuova Gacs (garanzia pubblica per le cartolarizzazioni)

Che cosa prevede lo schema di decreto Brexit e dintorni con la nuova forma di garanzia Gacs per le banche come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Ubi, Popolare di Bari e non solo. Ecco la bozza del provvedimento

 

E’ pronto il “decreto Brexit”, la serie di norme che il ministero dell’Economia ha messo a punto per “garantire la stabilità e integrità del sistema finanziario” in caso di uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza accordo, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri di mercoledì.

In base ad una bozza (QUI IL TESTO COMPLETO), il decreto introduce un regime di salvaguardia transitorio per gli operatori finanziari britannici presenti in Italia e per gli intermediari italiani attivi in Gran Bretagna. Viene inoltre concessa una proroga di 2 anni della Gacs, la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, in scadenza a marzo, con qualche paletto in più.

Si prevede anche di rafforzare la presenza del Mef ai tavoli internazionali, con il reclutamento speciale di 30 sherpa per l’economia.

Ecco la parte che riguarda in particolare la garanzia Gacs attesa dal sistema bancario.

CAPO II

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

Art. 13. Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati “società cedenti”, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto legge.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori 12 mesi, previa approvazione da parte della Commissione Europea.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all’articolo 16.

Art. 14. Modifiche al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “alla data della cessione” sono abrogate;

b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: “f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100% per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione; f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l’obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.”.

2. All’articolo 5 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “all’ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti “a BBB o equivalente”;

b) il comma 2 è abrogato;

3. All’articolo 6, comma 2, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al [90%], gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all’avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100%.”.

4. All’articolo 7, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: “1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al [90%], i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al [20%] dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100%.”.

5. All’articolo 9, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap – CDS ) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody’s, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e’ BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,

iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A- /A3/A-/A L.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l’individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell’allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Direttore Generale del Tesoro decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione Europea.”;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due mesi”;

2) alla lettera d), punto i), le parole “2,70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2,76 volte”;

3) alla lettera d) punto ii), le parole “8,98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9,23 volte”.

6. L’allegato 1 al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, è sostituito dal seguente:

“Allegato 1. PANIERI CDS

1)Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)
UBI BANCA SPA
MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ATLANTIA SPA

2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H) MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA ACEA SPA
ENI SPA
ATLANTIA SPA

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ENI SPA

7. All’allegato 2 al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: “Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.”;

b) al punto (4), lettera a., le parole “2.70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2.76 volte”;

c) al punto (4), lettera b., le parole “8.98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9.23 volte”;

d) al punto (5), le parole “I fattori 2.70 e 8.98” sono sostituite dalle seguenti: “I fattori 2.76 e 9.23”;

e) al punto (11) le parole “un tasso di sconto al 2%” sono sostituite dalle seguenti: “un tasso di sconto al 2.75%” e le formule:

“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 ) / (7 + 4r) ∗ (CDS5y – CDS3y ) = 2.70 ∗ (CDS5y – CDS3y )

P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 ) / (3+2r) ∗ (CDS7y – CDS5y ) = 8.98 ∗ (CDS7y – CDS5y )”

sono sostituite dalle seguenti:

“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 ) / (7 + 4r) ∗ (CDS5y – CDS3y ) = 2.76 ∗ (CDS5y – CDS3y )

P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 ) / (3+2r) ∗ (CDS7y – CDS5y ) = 9.23 ∗ (CDS7y – CDS5y )”.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi3 dell’articolo 3 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49.

Art. 15. Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

Art. 16. Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 13 e che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Back To Top