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Decreto fiscale, ecco la bozza completa più recente

La bozza integrale datata 9 ottobre del decreto fiscale in cantiere nel governo in vista della manovra di bilancio SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE INDICE TITOLO I Disposizioni in materia fiscale САРО І Disposizioni in materia di pacificazione fiscale Art. 1 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (ruoli…

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
FISCALE
INDICE
TITOLO I Disposizioni in materia fiscale
САРО І Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Art. 1 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (ruoli fino a 2017) Art. 2 – Saldo e stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ( in istruttoria) Art. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea
Art. 5 – Definizione agevolata delle controversie tributarie Art. 6 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Art. 7 – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Art. 8 – Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
CAPO II
Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali Art. 9 – Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
Art. 10 – Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
Art. 11 – Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
Art. 12 – Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti Art. 13 – Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
Art. 14 – Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
САРО ІІІ
Altre disposizioni fiscali
Art. 15 – Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Art. 16 – Rinvio lotteria dei corrispettivi Art. 17 – Disposizioni in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione Art. 18 – Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi Art. 19 – Attivo circolante società che non applicano i principi contabili internazionali
TITOLO II
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 20 – Disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga
Art. 21 – Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Art. 22 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dell’area di Termini Imerese

TITOLO III
Altre disposizioni urgenti
Art. 23 – Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica Art. 24 – Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali Art. 25 – Servizi informatici Equitalia Giustizia S.p.A. Art. 26 – Anticipo FF.SS.
Art. 27 – Fondo di Garanzia e FSC.
Art. 28 – Fondo 300 milioni
Art. 29 – Autotrasporto e porto di Genova Art. 30 – Disposizioni finanziarie (copertura)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del […]; SU proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze e ……, di concerto con………;
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Disposizioni in materia fiscale
CAPOI
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
ART. 1
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)
MANCA RT
1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 del presente decreto risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo le somme:
a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) eb), del presente articolo, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previse dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di
definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5; b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) eb), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero; b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo, e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All’articolo 6, comma 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
20.All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrateRiscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.”.
21. L’integrale pagamento, entro il 30 novembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Și applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c), del presente articolo; si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 30 novembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c), del presente articolo; si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), n. 1, dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Relazione illustrativa

L’articolo 1 prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, con salvezza di quanto previsto dall’art. 3 per le risorse proprie comunitarie. Il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’art. 6 del DL n. 193/2016 e dall’art. 1 del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:
• potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio
(cinque anni);
• potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i
crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA; se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse molto ridotto, pari allo 0,3%, anziché a quello del 4,5% (previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato
nelle precedenti definizioni);
• provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere
l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione. Ciò premesso in termini generali, il comma 1 prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale. Il medesimo comma 1 consente il pagamento dilazionato delle somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo. Ai sensi del comma 2 tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Il comma 3 stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l’art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso dello 0,3% annuo, pari al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 4 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet. Secondo il comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato. Il comma 6 precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti. Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2019. Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento -si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima. In base al comma 9, restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione. Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lett. b):
l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già
iscritti alla predetta data (lett. c);
• il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonchè di proseguire quelle già avviate
in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);
la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della
procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e DM n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del DM n. 40/2008 Nel comma 11 si dispone che l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute, consentendo, in particolare, di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA (art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013). Il comma 13 prevede, anzitutto, alla lettera a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973. La successiva lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In tale contesto resta naturalmente fermo, a fini antielusivi, quanto prescritto dalle norme penali (cfr. art. 11, comma 1, D.Lgs. n.74/2000) in caso di sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva. Il comma 14 precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo v rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo; in tal caso, l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. Il comma 16 ripropone le previsioni dell’art. 6, comma 10, del DL n. 193/2016 in merito all’esclusione dalla definizione agevolata: dei recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. a); dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. b); delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna  (lett. c); delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. d).

In virtù del comma 17, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’art. 27, sesto comma della legge n. 689/1981. Il comma 18, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione. Il comma 19 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l’eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori. In tale contesto sono apportate modifiche anche al termine di rendicontazione agli enti creditori previsto per le precedenti definizioni agevolate. Il comma 20 dispone lo slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione. Tale slittamento si rende necessario in ragione dell’esigenza di attendere gli esiti della nuova procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo in commento. Il comma 21 permette – ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 del DL n. 148/2018 e che effettuano entro il 30 novembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini, versamento che sarà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Nessun adempimento è previsto a carico di tali debitori, cui l’agente della riscossione trasmetterà, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate. Il comma 21 dispone, inoltre, l’applicazione, anche ai debitori in parola, delle previsioni recate dal precedente comma 12, lett. c) (facoltà di pagare mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA), nonché, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, di quelle di cui al comma 13, lettera b), (permettendo, in tal modo, al debitore di beneficiare dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo). Il comma 22 consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), delle rate differite automaticamente ai sensi del comma 21. Il comma 23 preclude l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvederanno a versare le rate dovute per la definizione di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017 che, secondo il comma 21 dell’articolo in esame, devono essere corrisposte entro il 30 novembre 2018. Il comma 24 permette anche ai soggetti colpiti dai simi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex art. 6 del DL n. 193/2016 e ex art. 1 del DL n. 148/2017 in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, entro tale data, in unica soluzione. Ciò, relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento. Il comma 25, infine, ammette alla nuova procedura di “rottamazione” anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del DL n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016 (cfr. comma 8, lett. b), n. 1, del medesimo art. 1).

ART.2 (Saldo e stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)
da stimare in relazione perdita gettito rottamazioni – Difficoltà gestionali

ART. 3
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse
proprie dell’Unione europea)

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 1 del presente decreto, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) eb), del presente decreto: 1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114; 2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo; b) entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), n. 1, lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con lestesse modalità; c) entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato
la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; d) il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31
luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo; e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 12, lettera c), del presente decreto, relative al pagamento mediante compensazione;

f) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei
crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all’articolo 13 del Reg. (UE) n. 609/14, specifica richiesta all’agente della riscossione, che, entro 60 giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l’elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Relazione illustrativa

La proposta normativa, riprendendo nella sostanza, le disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n.193, convertito, con modificazioni, con Legge 1° dicembre 2016, n.225, che avevano previsto e disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, estende tale possibilità anche ai debiti tributari affidati ai medesimi agenti fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. La norma, garantendo sia all’erario unionale sia a quello nazionale, la riscossione integrale dei tributi di rispettiva spettanza (dazi ed IVA) risulta compatibile con l’ordinamento unionale. Oggetto della “sanatoria”, previo pagamento integrale dei tributi, sono, infatti, le sole sanzioni e, parzialmente gli interessi moratori (comunque dovuti in base alle disposizioni del Codice doganale dell’Unione, Reg. (UE) n.952/2013, a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 luglio 2019, per debiti afferenti le risorse proprie tradizionali). Quanto all’esonero dalle sanzioni connesse a violazioni di carattere doganale non sussistono invece particolari vincoli di fonte europea. Il comma unico disciplina le particolari modalità procedurali di adesione rispetto a quelle previste per gli altri tributi oggetto di definizione, disciplinati dall’art. x del decreto.

Relazione tecnica

La proposta normativa incentiva anche i debitori di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto all’importazione a regolarizzare la propria posizione debitoria, agevolando così la riscossione ed il successivo versamento dei primi all’Erario europeo – fatta salva la trattenuta all’erario nazionale degli importi pari al 20% dei dazi versati come previsto dalla normativa unionale di settore- e all’Erario nazionale, per quanto concerne l’IVA all’importazione. L’ammontare delle risorse proprie tradizionali dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 è pari a 540.782.024,00 euro mentre l’ammontare dell’IVA all’importazione è di 827.772.601,00 euro. A motivo dell’incisivo sistema sanzionatorio amministrativo doganale previsto dal DPR n. 43/73, si ritiene verosimile un’elevata soglia di adesione al pagamento dei tributi in questione (dazi ed IVA all’importazione). Si ipotizzano, a tal fine, le possibili entrate erariali unionali e nazionali derivanti da una adesione totale o parziale della platea dei debitori alla definizione agevolata. Tenuto conto della mancanza di precedenti storici relativi ad analoghe disposizioni di definizione dei ruoli per dazi ed IVA all’importazione si ritiene prudenziale considerare, almeno in questa fase iniziale, una percentuale di adesione intorno al 20%.

 

Adesione 100%
IVA 827.772.601+
DAZI [540.782.024=> 80% = 432.625.619 (erario UE) e 20% = 108.156.405 (erario nazionale)]=935.929.006 euro all’erario nazionale
PAGAMENTO RATEALE SU 10 RATE
Anno 2019 20% Euro 187.185.801
Anno 2020 20% Euro 187.185.801
Anno 2021 20% Euro 187.185.801
Anno 2022 20% Euro 187.185.801
Anno 2023 20% Euro 187.185.801

Adesione 80% IVA 662.218.081 + DAZI [ 432.625.619 => 80% =346.100.495 (erario UE) e 20%= 86.525.124 (erario nazionale)] = 748.743.205 euro all’erario nazionale PAGAMENTO RATEALE SU 10 RATE
Anno 2019 20% Euro 149.748.641
Anno 2020 20% Euro 149,748.641
Anno 2021 20% Euro 149.748.641
Anno 2022 20% Euro 149.748.641
Anno 2023 20% Euro 149.748.641

Adesione 50% IVA 413.886.301 + DAZI [270.391.012=> 80% = 216.312.810 (erario UE) e 20% = 54.078.202 (erario nazionale)] = 467.964.503 euro all’erario nazionale
Anno 2019 20% Euro 93.592.901
Anno 2020 20% Euro 93.592.901
Anno 2021 20% Euro 93.592.901
Anno 2022 20% Euro 93.592.901
Anno 2023 20% Euro 93.592.901
Adesione 30% IVA 248.331.780 + DAZI [162.234.607=> 80% =129.787.686 (erario UE) e 20% = 32.446.921 (erario nazionale)] = 280.778.702 euro all’erario nazionale
Anno 2019 20% Euro 56.155.740
Anno 2020 20% Euro 56.155.740
Anno 2021 20% Euro 56.155.740
Anno 2022 20% Euro 56.155.740
Anno 2023 20% Euro 56.155.740

Adesione 20% IVA 165.554.520 + DAZI [108.156.405=>80% = 86.525.124(erario UE) e 20%= 21.631.281 (erario nazionale)] = 187.185.801 euro all’erario nazionale Anno 2019 20% Euro 37.437.160
Anno 2020 20% Euro 37.437.160
Anno 2021 20% Euro 37.437.160
Anno 2022 20% Euro 37.437.160
Anno 2023 20% Euro 37.437.160

ART. 5
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte [l’agenzia delle entrate), aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, [con il pagamento delle maggiori imposte che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, esclusi gli interessi, le sanzioni e gli altri accessori.]. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) della [metà, del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) di [un terzo] del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del [quindici] per cento del valore della controversia in caso di soccombenza [dell’agenzia delle entrate] nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, resa alla medesima data, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. 4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il (30 settembre 2018] e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 6. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, [con riduzione a cinque del numero massimo di rate trimestrali]. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, se non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro). Il termine per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo o della prima rata scade [il 16 maggio 2019]. Sulle rate successive alla prima, da versare entro l’ultimo giorno del trimestre di scadenza, si applicano gli interessi legali calcolati dal 17 maggio 2019 alla data del versamento. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 7. Entro il [16 maggio 2019), per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 8. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del presente articolo. 9. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al [10 giugno 2019]. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al [31 dicembre 2020).

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al (16 maggio 2019]. 11. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il [31 luglio 2020] con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il [31 dicembre 2020] dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 12. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8. 13. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. 14. [Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.]

Relazione illustrativa

L’articolo …, al comma 1, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte [l’agenzia delle entrate), aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute. La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle maggiori imposte che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, esclusi gli interessi, le sanzioni e gli altri accessori. Il comma 2 prevede tuttavia che, qualora l'[agenzia delle entrate] risulti soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione può avvenire con il pagamento della metà del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e di un terzo dello stesso, nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Il comma 3 dispone che, per la definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, è richiesto il pagamento del [quindici per cento] del valore della controversia in caso di soccombenza [dell’agenzia delle entratel nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e del quaranta per cento negli altri casi (soccombenza del contribuente, mancanza di una pronuncia, ecc.). Il comma 4 precisa che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il [30 settembre 2018] e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione. Ai sensi del comma 5, non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Al comma 6 si prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di cinque rate. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione se non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro). Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione o della prima rata è fissato al 16 maggio 2019. Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Il comma 7 stabilisce che, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il [16 maggio 2019], esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Il comma 8 prevede che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del [la data di entrata in vigore dell’articolo in commento.]. Ai sensi del comma 9, le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al [10 giugno 2019]. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al [31 dicembre 20201. Il comma 10 prevede che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal [la data di entrata in vigore dell’articolo in commento] fino al [16 maggio 2019]. In base al comma 11, il diniego della definizione deve essere notificato entro il [31 luglio 2020] con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Si consente l’impugnazione del diniego entro sessanta giorni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il [31 dicembre 2020] dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. Il comma 12 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso. Il comma 13 fa quindi rinvio ad uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate per l’adozione delle modalità di attuazione delle norme in esame. [Infine, il comma 14 dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente).

Relazione tecnica

La presente relazione utilizza un metodo analogo a quello impiegato per la definizione delle controversie tributarie di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per stimare le entrate conseguenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell’agenzia delle entrate. Occorre preliminarmente effettuare una previsione del tasso di adesione alla presente definizione da parte dei contribuenti. La relazione tecnica di cui all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017 individuo, come tasso di adesione prevalente di riferimento, una percentuale del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo. Questo dato può costituire un riferimento orientativo attendibile anche per la nuova definizione agevolata, considerato fra l’altro la predetta stima del 2,5% è stata nei fatti poi ampiamente confermata e superata in sede di applicazione all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017. Si ritiene opportuno non applicare un tasso superiore per le seguenti co
i. la presente definizione agevolata è relativamente più favorevole di quella di all’articolo 11
del DL n. 50 del 2017, ma interviene poco dopo quest’ultima e quindi su controversie già interessate di recente da una definizione agevolata; attualmente l’ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle controversie pendenti. Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l’agenzia delle entrate, che ora più dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011. La MIAC non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è di oltre 25 miliardi di euro. Applicando il predetto tasso del 2,5% si può știmare un incasso di 625 milioni, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all’IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente dell’8%. Le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni di euro. Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma, che prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in 5 rate trimestrali di pari importo, di cui tre da corrispondere nel 2019 e due nel 2020. Tenuto conto che il valore medio delle controversie definibili risulta piuttosto elevato, si stima che i pagamenti avverranno in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione, conseguentemente si può stimare che nel 2019 saranno effettuati versamenti in misura pari a 300 milioni di euro (60% del gettito complessivo stimabile); la restante parte (40% del gettito complessivo stimabile), in misura pari a 200 milioni, si può ritenere che sarà versata nel 2020.

ART.6 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il [30 settembre 2018 o data di entrata in vigore del presente decreto), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali
tro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro
orni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il [30 settembre 2018 o data di entrata in vigore del presente decreto), possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data. 3. Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il [30 settembre 2018 o data di entrata in vigore del presente decreto] possono essere perfezionati ai sensi dell’articolo 9, del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. 4. Per gli adempimenti successivi si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione da 8 a 5 del numero massimo di rate ovvero da 16 a 10, se l’importo supera i 50.000 euro. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Sono esclusi dalla procedura gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. 7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

L’articolo in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione dell’Agenzia delle entrate. Tale modifica normativa, al fine di ricostruire un rapporto con il Fisco basato sulla reciproca fiducia, consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti ma non ancora definite, versando esclusivamente le maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi. Il comma 1, prevede che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il [30 settembre 2018 o data di entrata in vigore del presente decreto), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Il comma 2, prevede una disciplina specifica per consentire la definizione anche degli inviti a comparire, su istanza del contribuente o su iniziativa dell’ufficio, in cui sono quantificate le maggiori imposte accertabili, come previsto dalla lettera c), dell’articolo 5 e dalla lettera b-bis), dell’articolo 11 del decreto sopra citato. Entro trenta giorni decorrenti [dal 30 settembre 2018 0 dalla data di entrata in vigore della norma) possono essere definiti solo gli inviti notificati entro tale data, con il versamento delle maggiori imposte accertabili indicate in tali atti. Il comma 3, infine, consente di definire anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il [30 settembre 2018 o data di entrata in vigore della norma), che non si sono ancora perfezionati con il versamento in unica soluzione o della prima rata, come prescritto dall’articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997. I contribuenti in tali casi possono beneficiare della definizione agevolata versando, entro venti giorni decorrenti dal [30 settembre 2018 o dalla data di entrata in vigore della norma], le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. Il comma 4, con riferimento agli adempimenti successivi rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di rateazione, attestazione dell’avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. Diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo di rate è di 5 ovvero di 10, se l’importo supera i 50.000 euro, ed è esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma 5, esclude dall’ambito di applicazione della norma gli atti emessi dagli Uffici ai fini della procedura di collaborazione volontaria prevista dall’articolo 5-quater del decreto-legge28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa. Il comma 6, prevede che tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi. Il comma 7, rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate attuativi delle disposizioni previste nel presente articolo.

ART. 7 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

1. Il contribuente può definire, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro il 30 settembre 2018 o data di entrata in vigore del presente decreto] presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, 218. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il [31 maggio 2019] con le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il [31 maggio 2019]. 4. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 3. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione (da 8 a 5] del numero massimo di rate ovvero [da 16 a 10), se l’importo supera i 50.000 euro. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate. 6. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo

Relazione illustrativa

L’articolo in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate. I contribuenti in tal modo possono ricostruire un rapporto con il Fisco basato sulla reciproca fiducia, regolarizzando la propria posizione fiscale e beneficiando della mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni relative alle violazioni constatate nei verbali di cui all’articolo 24, della legge n. 4 del 1929. In tal modo si comprimono i tempi di definizione dei verbali conseguenti ad una attività istruttoria esterna non ancora confluita in un atto impositivo e si semplifica, al tempo stesso, la gestione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Ai fini della definizione dei processi verbali consegnati entro il [30 settembre 2018 o data di entrata in vigore della norma], il comma 1, prevede la presentazione di una dichiarazione per ciascun periodo d’imposta, ovvero più dichiarazioni ove prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta, con cui regolarizzare tutte le violazioni relative a tale periodo d’imposta, constatate nel processo verbale. In tal modo il contribuente definisce integralmente il contenuto del verbale. L’eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio antecedente alla data del [30 settembre 2018 o di entrata in vigore della norma] costituisce causa preclusiva all’accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale. Il comma 2, individua al 31 maggio 2019 il termine di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l’attività di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli per il raddoppio dei termini previsti dall’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-leggel luglio 2009, n. 78. La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la disciplina con cui presentare le suddette dichiarazioni. Il comma 3, prevede che per avvalersi dell’istituto i contribuenti provvedono al versamento, entro il 31 maggio 2019, delle sole maggiori imposte relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta oggetto del verbale. In tal modo le stesse violazioni vengono regolarizzate senza il versamento di somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, irrogabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il comma 4, prevede che la definizione si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione di cui ai commi precedenti e il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Con riferimento agli adempimenti successivi rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di rateazione, attestazione dell’avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. Diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo di rate è di 5 ovvero di 10, se l’importo supera i 50.000 euro, ed è esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Se il contribuente non presenta la dichiarazione e non effettua il versamento nei termini di cui ai commi precedenti, le violazione constatate nel verbale non risultano regolarizzate, come previsto dal comma 5. Verificato il mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta, i competenti Uffici possono procedere all’ordinaria attività di controllo, i cui termini di decadenza, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni ai sensi del successivo comma 6, in deroga all’articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000). Il comma 7, rinvia ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate attuativi delle disposizioni previste nel presente articolo.

ART. 8 (Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale)
САРО ІІ
Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali NON SI ASCRIVONO EFFETTI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 9 (Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica)

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente “Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ovvero si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.”.
Relazione illustrativa
Con l’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all’articolo 21, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.ne.
Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso [anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997] entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso.

ART. 10 (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera “g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;”;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente “La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.”. 2. Le modifiche del comma precedente si applicano a decorrere dal 1°luglio 2019.
Relazione illustrativa La norma, con valenza generale (e dunque al di là della sola fatturazione elettronica), consente l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni che le stesse documentano. La previsione, pur ampliando, in linea con la direttiva n. 2006/112/CE, il termine per l’emissione delle fatture, non muta l’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione ne deve dare evidenza nel documento stesso. Il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma
(10 giomi) sia effettuata anche tale trasmissione. Tenendo in considerazione i necessari adeguamenti dei sistemi attualmente in uso, la decorrenza della nuove disposizioni è fissata al 1° luglio 2019, ferme restando le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, per il primo semestre 2019, per effetto delle modifiche recate all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
ART. 11 (Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse)
1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”.

Relazione illustrativa

La norma, in un ottica di semplificazione, modifica i termini di registrazione delle fatture emesse. In particolare, tutte le fatture emesse, ossia quelle cd. “immediate”, quelle cd. “differite/riepilogative” di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera a), quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera c)), ed infine, quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extraUe (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera d)) [le ultime tre da emettere al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ciò consentirà di liquidare correttamente l’imposta a debito di periodo. La norma conserva l’eccezione prevista per le operazioni di “cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente” (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)), disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese, consentendo di fatto lo slittamento dell’esigibilità dell’imposta. Tale norma è coerente anche con la modifica recata all’articolo 21 comma 4 che, a partire dal 2019, consentirà l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni.

ART. 12 (Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti)

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro” sono sostituite dalle seguenti “ Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,”;
b) al secondo comma, le parole “11 numero progressivo ad essa attribuito,” sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione, in un’ottica di agevolazione per i contribuenti, abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sdi.

ART. 13 Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA)

1. Nell’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”.

Relazione illustrativa

In base alla normativa vigente, come chiarito da recenti documenti di prassi adottati a seguito della modifica del termine entro cui il diritto alla detrazione può essere esercitato, il cessionario/committente può detrarre l’imposta, previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta. Tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cd “differita”, e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile – la norma prevede una modifica al d.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 100, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.

ART. 14 (Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “, stabiliti o identificati” sono sostituite dalle seguenti: “o stabiliti”.

Relazione illustrativa

La previsione mira ad allineare il testo dall’articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato il nostro Paese ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio
italiano.

САРО ІІ Altre disposizioni fiscali

ART. 15 (Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.”;
b) al comma 6 le parole “optano per” sono sostituite dalla parola “effettuano”;

c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: “6-ter. Le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonché con l’osservanza delle relative discipline. 6-quater. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo una tantum pari al 50 per cento della spesa sostenuta. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.”. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020:

a) l’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è abrogato;
b) all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “compresi coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1,”sono soppresse.

IIIII
Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a completare la razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, mediante l’introduzione, nella normalità dei casi, dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il superamento dell’attuale regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi può consentire di:
eliminare alcuni adempimenti contabili in vigore ancora oggi sulla base di disposizioni introdotte a partire dalla metà degli anni ’70 dello scorso secolo, quali quelli di tenuta del registro dei corrispettivi ed emissione e conservazione di documenti, gli scontrini e le ricevute fiscali, alternativi alla fattura; semplificare e armonizzare i processi (e quindi i documenti) di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle operazioni B2B e B2C, in un’ottica “cittadino-centrica” e “contribuentecentrica”, mantenendo coerenza con la disciplina comunitaria in materia e tenendo conto del rilevante impatto che tale semplificazione avrebbe sia sulla normativa nazionale che sulle abitudini dei cittadini-consumatori finali e dei contribuenti IVA (oltre che sui processi dell’Amministrazione finanziaria). La semplificazione/armonizzazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi, peraltro, se eseguita in modalità elettronica rappresenterebbe il presupposto per acquisire tempestivamente e in modalità sicura per l’Agenzia delle entrate i dati di tali certificazioni, completando le basi per attuare le disposizioni di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 127 del 2015 in tema di supporto, da parte dell’Agenzia, nella fase di compilazione della dichiarazione IVA, dei redditi e nella liquidazione delle imposte, soprattutto rivolta agli operatori IVA di piccole dimensioni; potenziare i processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni evasivi, consentendo all’Amministrazione finanziaria di intervenire in fase pre-dichiarativa con strumenti di spinta alla compliance (comunicazioni) e di ridurre l’invasività dei controlli; – creare i presupposti per stimolare la diffusione dei pagamenti elettronici; – proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese, aprendo occasioni per far nascere servizi e
processi ad alto valore aggiunto che, nel medio periodo, riducono i costi ed efficientando i
processi aziendali. La disposizione, vincolando alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità sicura e inalterabile, pone come condizione indispensabile – anche per semplificare la quotidianità degli operatori – la necessità, per questi ultimi, di dotarsi di strumenti hardware e software attraverso cui effettuare la predetta memorizzazione e trasmissione. Tali strumenti, i cc.dd. Registratori Telematici (RT) – sono già stati definiti e regolamentati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e oggi utilizzati dai soggetti che hanno esercitato l’opzione di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’attuale art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015
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L’Agenzia delle entrate, peraltro, ha la possibilità di regolamentare ulteriori strumenti per effettuare l’adempimento, come ad esempio una procedura web gratuita (similare a quella già messa a disposizione per la fattura elettronica) utilizzabile anche da tablet o smartphone ovvero POS evoluti in grado di trasmettere sia i dati dei corrispettivi sia l’informazione dell’effettuazione del pagamento elettronico. L’orizzonte temporale di realizzazione di tali ulteriori soluzioni tecniche sarebbe necessariamente almeno 1 anno. Peraltro, i tempi di entrata in vigore dell’obbligo sono condizionati: – dalla capacità dei produttori dei registratori di cassa telematici di effettuare gli adeguamenti del parco macchine oggi esistente, producendo ed immettendo sul mercato gli apparecchi in grado di sostituire i registratori di cassa non adeguabili; – dalla connettività internet delle varie zone all’interno del territorio nazionale. Per i motivi su esposti, la proposta normativa prevede:
una entrata in vigore dell’obbligo graduale e, in particolare, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro (pari a circa 260.000 soggetti) e, dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri; – un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale possono essere dettati specifici esoneri dagli adempimenti in esame – un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico, con il quale possono essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati; un’agevolazione finanziaria per l’adattamento ovvero l’acquisto di un registratore telematico da usufruire, per l’acquirente, sotto forma di sconto al momento dell’esecuzione dell’adeguamento o dell’acquisto del prodotto e da recuperare, per il venditore del prodotto, in compensazione
attraverso il modello F24. Inoltre, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti a carico dei soggetti che vendono farmaci, per tali operatori la proposta prevede la possibilità di ottemperare all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tale evenienza la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente. L’anticipazione, in linea con l’obbligo posto a carico degli altri operatori, consentirà, la partecipazione alla lotteria anche con riferimento alla spesa in esame.

Relazione tecnica

In Italia, il gap dell’IVA può essere ripartito nelle seguenti componenti: i) l’evasione da omessa fatturazione, ovvero la c.d. “evasione con consenso” tra acquirenti e fornitori circa l’importo da fatturare; ii) l’evasione da omessa dichiarazione, ovvero la c.d. “evasione senza consenso”; iii) l’evasione da omesso versamento; iv) false compensazioni e frodi. Incidere con norme specifiche sul contrasto all’evasione da omessa fatturazione è complicato.
ti, basata sul “consenso” tra gli operatori economici, che si accordano per non fatturare l’IVA, e che quindi risultano difficilmente tracciabili e accertabili. Per contrastare l’evasione derivante da omesso versamento o da omessa dichiarazione, sono state, invece, adottate negli ultimi anni dal Governo specifiche misure che hanno contribuito a ridurre il gap dell’IVA. In particolare, l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le operazioni commerciali con soggetti IVA (B2B) e consumatori finali (B2C), permette

all’Amministrazione tributaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute fra operatori, consentendo controlli tempestivi e automatici della coerenza fra l’IVA dichiarata e quella versata. La strategia di organica riduzione del gap IVA fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti, e da una conseguente retroazione da parte dell’Agenzia, costituisce un deterrente per contrastare il fenomeno dell’evasione derivante dalle transazioni B2C, non incluse nell’ambito di applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria. Inoltre, occorre evidenziare che, attualmente, è già prevista: i) la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati dai commercianti al dettaglio per i quali oggi vengono emessi scontrini e ricevute (decorrenza 1° gennaio 2017); ii) l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici (decorrenza 1° aprile 2017); iii) l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (decorrenza 1° luglio 2018). Ovviamente, la combinazione sinergica degli strumenti adottati non azzererà il fenomeno, sia perché esiste una categoria di contribuenti che è restia a rispondere agli stimoli alla compliance, sia perché, a seguito dell’innovazione normativa, parte della platea potrebbe tendere a modificare i propri comportamenti orientandosi verso altre forme di evasione. Nel solco della generale strategia di contrasto all’evasione, la proposta normativa in oggetto prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 633/1972. Gli effetti benefici di tale norma deriverebbero da: i) un effetto deterrente sui contribuenti, che, consapevoli del fatto che l’Amministrazione fiscale ha a disposizione in modo tempestivo le informazioni sui corrispettivi, tendono ad orientarsi verso un comportamento più adempiente (quantificazione vending machine); ii) la possibilità di porre in essere campagne di stimolo della compliance (le cosiddette comunicazioni “cambia verso”) mirate alle transazioni B2C; iii) maggiore efficienza dei controlli, indotta da una campagna di selezione dei contribuenti basata sulle risultanze delle informazioni disponibili negli archivi informatici dell’Agenzia e che in precedenza potevano essere ottenute solo tramite verifiche nella sede di esercizio del contribuente. Al fine di effettuare una stima del potenziale aumento di gettito derivante dall’effetto deterrente (punto i)), si stima che l’introduzione della trasmissione telematica possa indurre un incremento di dichiarazione dei corrispettivi compreso tra l’1,1% e il 4,5%. Il primo dato si ottiene sulla base di una valutazione ex-post basata sul confronto del trend delle dichiarazioni annuali IVA, nel periodo d’imposta compreso tra il 2016 e il 2017, tra due gruppi interessati, con tempistiche diverse, dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici: i soggetti che hanno cominciato ad inviare telematicamente i dati relativi alle vendite tramite distributori automatici (DA), a partire da aprile 2017 (gruppo A) ovvero da gennaio 2018 (gruppo B), entrambi appartenenti alla attività economica “commercio per mezzo di distributori automatici” (ATECO 47.99.20). Ci si attende che un effetto positivo derivante dall’adempimento telematico si manifesti con un variazione di volumi dichiarati nei due anni superiore per il gruppo A, per i quali il provvedimento ha favorito un’emersione” delle operazioni, rispetto a quelli del gruppo B, che non hanno ancora modificato le modalità di comunicazione. In effetti, il confronto in termini di volume di affari evidenzia una variazione percentuale del 6.67% per il gruppo A, a fronte di una variazione del 5.57% per il gruppo B. Questo
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risultato evidenzia un effetto positivo derivante dall’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 1,1 punti percentuali. Per quanto concerne il secondo dato, e al fine di verificare la robustezza di quanto ottenuto, l’analisi aggregata appena descritta è stata affiancata da un approccio di tipo micro, applicato agli stessi gruppi di contribuenti. Con questo metodo si è voluto verificare se la valutazione del fenomeno sia stata condizionata da pochi soggetti, di dimensioni relativamente grandi, in grado di influenzare la dinamica dell’intero gruppo. Si è quindi considerata la distribuzione “micro” delle variazioni percentuali di volume di affari tra gli anni d’imposta 2016 e 2017 calcolate per ciascun contribuente. Si è riscontrata una variazione percentuale mediana di 5.5 punti per i soggetti di tipo B e di 10 punti per i soggetti di tipo A. Questo risultato, ancora più netto del precedente, evidenzia un effetto positivo derivante dall’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 4,5 punti percentuali. Per la quantificazione del provvedimento proposto, si assume che si verifichi un incremento della compliance del 2,8%, pari al valore medio degli effetti positivi evidenziati dalle analisi effettuate. Dal quadro VT della dichiarazione IVA, si osserva che le operazioni imponibili B2C dei soli soggetti con volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro, e con l’esclusione degli esercenti arti e professioni che non sarebbero toccati dalla norma in questione in quanto già interessati dall’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica), ammontano a 242,6 miliardi di euro, a cui corrisponde un ammontare di IVA di 35 miliardi. Applicando alle cessioni il tasso di incremento di compliance stimato del 2,8% si ottiene una stima del gettito IVA aggiuntivo di 981 milioni. A valle del recupero dell’IVA, è lecito attendersi anche un recupero delle imposte dirette, stimato in ragione di 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata. L’extra gettito imputabile alle imposte dirette è, quindi, pari a 284 milioni di euro. L’ulteriore effetto incrementale deriva dalla possibilità di porre in essere campagne di stimolo della compliance (le cosiddette comunicazioni “cambia verso”) mirate alle transazioni B2C (punto ii). Dall’esperienza maturata sulle comunicazioni IVA sulle transazioni B2B si osserva che annualmente sono state inviate ai contribuenti circa 314.000 comunicazioni. Considerando che la
ite IVA che effettua prevalentemente scambi B2C. con l’esclusione dei professionisti, è circa il 45% di quelle che operano B2B, si prevede che il set informativo che l’Agenzia acquisirà con l’introduzione della norma consentirà di inviare almeno 142.000 comunicazioni. Considerando la pretesa media potenziale che potrebbero avere le lettere, e alla luce degli effettivi tassi di risposta registrati, si prevede un extra gettito di IVA di 122,6 milioni di IVA. Sulla base dell’esperienza storica si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette quantificato, prudenzialmente, nel 29% dell’extra gettito IVA, ovvero nel caso concreto pari a 35,4 milioni, per un totale di 158 milioni di euro (122,6 milioni di IVA e 35,4 milioni di IIDD).
Infine, l’analisi del rischio effettuata per elaborare le lettere di compliance costituisce anche la fase istruttoria di selezione per i contribuenti che non regolarizzano la propria posizione né forniscono giustificativi alle anomalie segnalate (punto iii)). Tale sinergia garantisce un efficientamento dell’iter istruttorio da parte degli uffici e un miglioramento dell’efficacia dell’attività accertativa, che, anch’esso produce effetti positivi sia sull’IVA sia sulle IIDD. Tale impatto è quantificabile in 257 milioni di euro (di cui 199,4 milioni di IVA e 57,6 milioni di IIDD). La proposta normativa prevede l’introduzione graduale dell’obbligo di trasmis corrispettivi: a partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro e a partire dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

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Dal quadro VT della dichiarazione IVA, si osserva che il numero di soggetti che effettuano transazioni nei confronti di consumatori finali (B2C) è pari a 2,598 milioni, dei quali 1,732 milioni operano solo con scontrini e ricevute e non sono interessati dall’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. Di quest’ultimi, sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, desunti dall’archivio RADAR, il 15% ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro (0.261 milioni). Il 15% dei soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro fattura circa il 70% dell’intera platea considerata. Pertanto, l’introduzione graduale dell’obbligo comporta, nel 2019, un recupero di gettito derivante dall’effetto di deterrenza inferiore del 30% rispetto a quello complessivamente stimato (ovvero 673 milioni di euro di IVA e 195 milioni di euro di imposte dirette); viceversa, i recuperi di gettito derivanti dallo stimolo della compliance e dall’efficientamento dell’iter istruttorio, essendo calcolati solamente con riferimento alla platea delle piccole imprese, si riducono nel 2019 al 15% di quanto stimato precedentemente (ovvero rispettivamente 24 milioni di euro e 39 milioni di euro). Soltanto a partire dal 2020 si considerano gli effetti complessivi in termini di maggior gettito IVA e, per competenza, delle imposte dirette.
La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari positivi in termini di recupero di gettito, per cassa: Cassa Effetti finanziari in milioni di euro
2019 2020 2021 2022 2023 IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni 336,5 1.051,6 1.103,6 1.103,6 1.103,6 IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli 0,0 114,8 199,4 199,4 199,4 Effetti sulle imposte dirette 0,0 171,5 520,3 406,7 376,6 Totale maggior gettito da recupero evasione 336,5 1.337,9 1.823,3 1.709,7
1.679,5 Alla norma è associato un credito d’imposta forfettario pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto, la sostituzione o l’adeguamento dei misuratori fiscali. A fronte di una spesa per l’acquisto o la sostituzione del misuratore fiscale pari a 500 euro è riconosciuto, nell’anno d’imposta in cui tale spesa è stata sostenuta, un credito d’imposta pari a 250 euro; a fronte di una spesa per l’adeguamento del misuratore fiscale pari a 100 euro è riconosciuto un credito d’imposta pari a 50 euro. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del riconoscimento del credito d’imposta, sulla base di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, i soggetti coinvolti dalla proposta normativa che operano mediante scontrini (1,157 milioni di soggetti) dispongono di 1,57 misuratori fiscali, dei quali, si stima che il 97% dovranno essere adeguati (1,525 milioni, dei quali 0,230 milioni in possesso di soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro), mentre il 3% (0,047 milioni, dei quali 0,007 milioni in possesso di soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro) dovranno essere sostituiti. Inoltre, i restanti 0,575 milioni di soggetti (dei quali 0,092 milioni di soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro) coinvolti dalla disposizione normativa che attualmente operano solo mediante ricevute dovranno dotarsi di nuovi misuratori fiscali. Il credito d’imposta riconosciuto all’intera platea di soggetti coinvolti è, quindi, pari a 231,8 milioni di euro (50 euro x 1,525 milioni +250 euro x 0,622 milioni), dei quali 36,3 milioni [50 euro x 0,230 + 250 euro x 0.099 milionil relativi a soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro, che beneficeranno del credito d’imposta nel 2019.
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La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari negativi, per cassa, derivanti dal riconoscimento del credito d’imposta: Cassa Effetti finanziari in milioni di euro
2019 2020 2021 2022 2023 Credito d’imposta -36,3 -195,5 Effetti sulle imposte dirette 0,0 17,8 88,5 -41,7 0,0 Totale maggiori oneri -36,3 -177,7 88,5 -41,7 0,0
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La misura complessivamente comporta gli effetti finanziari di cassa riportati nella tabella che segue. Cassa Effetti finanziari in milioni di euro
2019 2020 2021 2022 2023 IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni 336,5 1.051,6 1.103,6 1.103,6 1.103,6 IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli 0,0 114,8 199,4 199,4 199,4 Effetti sulle imposte dirette 0,0 171,5 520,3 406,7 376,6 Totale maggior gettito da recupero evasione 336,5 1.337,9 1.823,3 1.709,7
1.679,5 Credito d’imposta per acquisto, sotituzione o adeguamento misuratori fiscali -36,3 -177,7 88,5
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ART. 16 (Rinvio lotteria dei corrispettivi)
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1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540, è sostituito dal seguente: “540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.”;
b) il comma 543 è abrogato;
c) il comma 544 è sostituito dal seguente: “544. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio

2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.”. 2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e la copertura delle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, pari a complessivi euro 3 milioni per l’anno 2020 e 6 milioni per gli anni 2021 e successivi, si fa fronte mediante l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Per la dotazione del Fondo sono utilizzate le maggiori entrate ritratte dalle modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 125.

Relazione illustrativa

La proposta normativa fissa al 1° gennaio 2020 la partenza della c.d. “lotteria dei corrispettivi”, introdotta dalla legge n. 232 del 2016 (art. 1, commi da 537 a 544 e seguenti), al fine di consentire ai produttori dei cc.dd. registratori di cassa telematici di adeguare il software degli stessi per consentire la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate non solo del dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma anche i dati puntuali della singola operazione (data, importo e modalità di pagamento), compreso il CF del cliente: solo attraverso l’acquisizione di tali informazioni, infatti, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria concretizzare i processi automatici di estrazione a sorte. La data di partenza è coerente con l’avvio dell’obbligo generalizzato di trasmissione dei corrispettivi, ed evita distorsioni concorrenziali tra operatori già strutturati per obbligo o per scelta all’invio dei dati, rispetto a quelli che legittimamente non hanno ancora attuato gli opportuni investimenti.

ART. 17
(Disposizioni in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione)

1. A decorrere dal 1°dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna “Impieghi”, le parole da: “In caso di produzione combinata” fino a: “quinquennio di riferimento” sono sostituite dal seguente periodo: “In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati
chimicamente
0,194 kg per kWh
b) gas naturale
0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti
0,173 kg per kWh
d) gasolio
0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, 10,194 kg per kWh
naturali

2. All’articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 è abrogato;
b) nel comma 2, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2018”.

Relazione illustrativa

L’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha stabilito che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica, rideterminate in relazione ai coefficienti da individuare con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. Il successivo comma 2 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, continuino ad applicarsi, per la determinazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote fissate per la produzione di energia elettrica, i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998. In fase di predisposizione del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono emerse forti criticità in relazione agli effetti che sarebbero derivati dalla concreta attuazione del nuovo criterio di tassazione previsto dal citato comma 1 dell’art. 3-bis. In particolare tale criterio, a causa dell’eterogeneo rendimento elettrico degli impianti cogenerativi in questione, avrebbe comportato notevoli e ingiuste variazioni del livello di tassazione fino a quel momento applicato. In tal senso la disposizione prevista dal predetto comma 1 dell’articolo 3-bis non ha mai trovato concreta attuazione. Il legislatore ha provveduto infatti, a differirne l’entrata in vigore con successivi interventi normativi. Tale differimento ha esaurito la sua efficacia il 31 dicembre 2017 non essendo stata introdotta alcuna disposizione di ulteriore proroga di tale termine e di conseguenza si è venuto a creare un vuoto normativo in materia. Nel contesto sopra delineato, è intervenuta, di recente anche la sentenza del 7 marzo 2018 (causa C31/17) della Corte di Giustizia dell’Ue, che ha statuito un importante principio in materia di applicazione dell’accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione di cui trattasi. In particolare, il predetto Organo di giustizia dell’Ue, ha stabilito l’obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del
nergetico destinata alla produzione di calore; ciò al fine di applicare, a ciascuna quota parte, le pertinenti aliquote di accisa. Alla luce di quanto disposto dalla predetta sentenza, il criterio di tassazione delineato dal predetto comma 1 dell’articolo 3-bis potrebbe risultare in contrasto con i principi contenuti nella direttiva 2003/96/CE che disciplina la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, tenuto conto che il medesimo comma 1 prevede l’applicazione di una aliquota di accisa unitaria all’intero quantitativo di prodotto energetico introdotto in un impianto cogenerativo.

In tale complessa situazione, considerata l’evidente necessità di un superamento delle criticità sopra evidenziate, è stato predisposto lo schema di norme in illustrazione avente l’obiettivo di definire in modo più organico e compiuto il quadro giuridico di riferimento in materia di tassazione dei combustibili impiegati nei predetti impianti di cogenerazione. In particolare, si evidenzia che, con il comma 1 dello schema in illustrazione, sono apportate, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, talune modifiche al punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise). In particolare attraverso la modifica introdotta da tale comma 1 si stabilisce che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, il quantitativo di prodotto energetico impiegato per la produzione di energia elettrica venga determinato utilizzando i consumi specifici convenzionali fissati nel medesimo comma 1. Tale norma intende quindi colmare il descritto vuoto normativo esistente rendendo strutturale l’applicazione dei consumi specifici convenzionali già utilizzati. Il comma 2, prevede, alla lettera a), l’abrogazione, a decorrere dal 1° dicembre 2018 del citato comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, per le motivazioni sopra illustrate. Con la successiva lettera b) del predetto comma 2 dello schema di norme in illustrazione infine si provvede a modificare, dal 31 dicembre 2017 al 30 novembre 2018, la data prevista dal citato articolo 3-bis, comma 2; ciò al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le disposizioni in illustrazione e quelle previgenti riguardanti il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al più volte menzionato comma 1 dell’articolo 3-bis.
Relazione tecnica
Il comma 2, lettera a) della norma in esame, prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 dell’art. 3-bis del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sia abrogato. Contestualmente, con il comma 1 della norma in esame, sono introdotti al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, rendendo di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall’articolo 3-bis, comma 2. Tale regime transitorio, con riferimento alla produzione combinata di energia elettrica e calore, stabiliva che, ai fini della determinazione dei quantitativi di combustibile da ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica, si applicassero i consumi specifici individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, ridotti del 12%. Viene, conseguentemente, superato quanto disposto al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise per effetto dell’abrogato comma 1 dell’art. 3-bis del DL 16/2012, che prevedeva l’individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del MISE, di concerto con il MEF. Stante la mancata adozione del decreto in parola, quanto previsto dall’originario comma 1 dell’art. 3-bis del DL 16/2012 non ha trovato attuazione. Infine il comma 2, lettera b) della norma in esame prevede la proroga di 11 mesi, dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 3-bis del DL 16/2012 per il succitato regime transitorio. Da tale proroga consegue che, ai fini dell’individuazione dei quantitativi di prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore utile, continuino ad applicarsi, fino al 30 novembre 2018, i consumi specifici individuati per la sola produzione di energia elettrica con la delibera n. 16/98 ridotti del 12%. Si specifica che, per quanto riguarda il gasolio e i gas di petrolio liquefatti, non espressamente menzionati nella suddetta delibera, i relativi consumi specifici sono indicati nel Telescritto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, datato 05/06/1998, nel quale viene spiegato che essi sono stati ricavati a partire dal valore del coefficiente dell’olio combustibile ATZ riportato nella delibera 16/98. I conşumi specifici del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti così ottenuti sono stati riportati anche nella nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 62488 del 31/05/2012, allorquando anche per essi è stata prevista la riduzione del 12% in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile. Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell’art. 3-bis del DL 16/2012 per tutti gli operatori diversi dall’ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa. In proposito, si precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l’ENEL, con l’eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell’art. 3-bis del DL 16/2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari. Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 32D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all’introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, non si ascrivono effetti finanziari. Pertanto, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all’introduzione della norma in esame non si ascrivono effetti finanziari,

ART. 18 (Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)

..
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 70-ter, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a partire dalla data …..”.
b) all’articolo 70-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.

2. Per l’anno 2019 la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 20 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”. 3. Per le disposizioni di cui ai commi precedenti il Ministero dell’economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
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Relazione illustrativa

La norma intende estendere al Gruppo Bancario Cooperativo l’applicazione della disciplina del gruppo IVA, prevista dal titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, n. 633. Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), in base alla normativa vigente, non potrebbe costituire un Gruppo IVA in quanto tra i membri del Gruppo non sussiste il controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.1, del codice civile, secondo cui la controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società controllata. Nel GBC – gruppo al quale le banche di credito cooperativo devono obbligatoriamente aderire per essere autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria in forma di credito cooperativo – il controllo sulle società aderenti è, invece, esercitato dalla Capogruppo in base al particolare contratto di coesione, previsto e definito nei contenuti minimi dalla legge stessa. In particolare, ai sensi dell’art. 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato in sede di riforma delle BCC, è previsto che la società capogruppo eserciti l’attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base al contratto di coesione. La Capogruppo, in base alla normativa richiamata, deve essere una società costituita in forma di società per azioni, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo. Secondo quanto previsto dall’art. 11 della direttiva CE 2006/112, l’eventuale modifica normativa potrebbe essere adottata solo previa consultazione del comitato IVA. La Commissione UE, nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2009, ha fornito le linee guida sulle modalità di attuazione del Gruppo IVA, con la finalità di garantirne l’attuazione uniforme, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema comunitario. In particolare, per quanto concerne la individuazione del vincolo finanziario, la Commissione in tale sede ha ritenuto che possa farsi riferimento ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50%) o alla stipula di un contratto di franchising, chiarendo che ciò garantirebbe che un’impresa ha effettivamente il controllo su un’altra. Tenuto conto della peculiarità giuridica del GBC, caratterizzato dalla previsione normativa che la capogruppo Spa sia partecipata, almeno per la maggioranza del capitale, dalle BCC che sono a loro volta controllate dalla stessa capogruppo mediante la formalizzazione di un contratto di coesione, la norma individua nella sussistenza del vincolo di controllo su base contrattuale un requisito idoneo ad integrare la nozione di vincolo finanziari richiesta ai fini della costituzione del Gruppo IVA. A tal fine la norma integra le disposizioni del titolo V-bis del DPR n. 633 del 1972 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportando modifiche all’articolo 70-ter, concernente la definizione dei vincoli finanziario economico e organizzativo, e all’articolo 70septies, concernente gli adempimenti. In particolare il comma 1 della disposizione prevede: a) nel comma 1 dell’articolo 70-ter è inserita la disposizione secondo cui per i partecipanti al Gruppo bancario cooperativo, il vincolo finanziario si considera sussistente sulla base del contratto di coesione stipulato ai sensi dell’articolo
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) nel comma 2 dell’articolo 70-septies è inserita la disposizione secondo cui nel gruppo bancario cooperativo il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il comma 2 detta regole per il periodo transitorio. Tenuto conto che la disciplina del Gruppo IVA entra in vigore dal 1° gennaio 2019, previa opzione da esercitare entro il 15 novembre 2018 e sussistendo i vincoli economico finanziario e organizzativo dal 1 luglio del 2018, la norma per. comprendere i GBC nel relativo ambito di applicazione fin dall’inizio, individua nel 20 dicembre 2018 la data in cui deve essere presentata la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA e devono sussistere i vincoli finanziario economico e organizzativo. Infine, tenuto conto che l’articolo 11 della direttiva 2006/112 CE prevede che ogni Stato membro può introdurre la disciplina del gruppo IVA – in base alla quale le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi sono considerate come un unico soggetto passivoprevia consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto in seguito denominato «comitato IVA»), il comma 3 prevede per la introduzione delle modifiche proposte, la consultazione di detto comitato.

Relazione tecnica
.
Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge n. 49 del 2016 e, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 91 del 2018, convertito dalla legge n. 108 del 2018), in base alla normativa attualmente vigente, non può accedere al Gruppo IVA per carenza del requisito del vincolo finanziario.
Infatti, nel caso del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) non esiste un soggetto che eserciti un controllo, diretto o indiretto, “su base partecipativa” ma esiste un soggetto (la partecipata dalle BCC-CR) che esercita un controllo ex contractu sulle partecipanti (le BCC-CR, appunto).
Al fine di valutare gli effetti della modifica che può far accedere anche i GBC alla normativa del Gruppo IVA, si è proceduto nel modo seguente.
Sono stati estratti, dalle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, i Codici Fiscali delle BCC e dalle relative dichiarazioni IVA sono stati evidenziati i costi indetraibili (circa 1,2 miliardi).
Si è assunto che circa il 30% di tali costi rappresenti il totale dei servizi forniti da soggetti appartenenti al gruppo ed applicando ad essi l’aliquota IVA tipici dei servizi (22%) si perviene ad un ammontare di imposta pari a circa 79,4 mln di euro.

Per ricostruire gli acquisti dei soggetti appartenenti al gruppo è stata utilizzata la stessa proporzione esistente tra gli acquisti e le cessioni utilizzati nella RT per la Legge di Bilancio 2017 relativa al gruppo IVA bancario (3100/5500 mln) e con lo stesso procedimento (valore utilizzato 30%) ed applicando l’aliquota IVA del 22%, si è determinata l’IVA che diviene indetraibile (44,8 mln).
L’effetto complessivo è di circa -35 milioni di euro.
Gli effetti di cassa, a partire dal 2019, sono stati calcolati applicando un’aliquota ai fini delle imposte dirette pari al 24% ed un’aliquota IRAP pari al 4,97%.
2019 IVA
-34,7 IRES/IRPEF 0,0 IRAP
0,0 TOTALE T-34,7
in milioni di euro
2020 -34,7 14,6
3,2 -16,9
2021 -34,7
8,3
1,7 -24,6
2022 -34,7
8,3
1,7 -24,6 |
ART. 19
(Attivo circolante società che non applicano i principi contabili internazionali)
TITOLO II
Disposizioni in materia di lavoro
ART, 20
(Disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga)
(Proposte Min. lavoro In attesa parere Ragioneria IGB)
1. Con le risorse di cui all’articolo 1 comma 143 della legge 27 dicembre 2017, n, 205, il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 142 del predetto articolo 1, è concesso per 12 mesi anche in favore di quei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1 agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo. 2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Relazione illustrativa e tecnica
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Con il presente articolato si estende il trattamento di cui all’articolo 1, comma 142 della legge 205/2017 per 12 mesi, anche a quei lavoratori che hanno cessato o cessano il trattamento di mobilità ordinaria in deroga nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 ai 31 dicembre 2018 già occupati in aziende localizzate nelle Aree di crisi industriali complesse riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2018, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2018, n. 134, nel periodo 8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017. Non ci sono oneri aggiuntivi in quanto si utilizzano le risorse già presenti nel successivo comma
143 dell’articolo 1, pari a 34 milioni di euro. Si fa presente che le regioni interessate per le Aree in esame, sono Campania e Veneto ed iri applicazione dei commi 140,141 e 142 sempre dell’articolo 1 in questione, la Regione Veneto ha risposto che non ha situazioni da tutelare tramite la normativa di cui trattasi, mentre la Regione Campania ha quantificato, a suo tempo, il suo fabbisogno in poco più di 27 milioni di euro ed alla data odierna risulta, comunque, un effettivo utilizzo per poco più di 1.800,000,00 di euro. La presente disposizione non comporta oneri in quanto si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 1, comma 143, delia legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 21
(Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)

(Proposte Min. lavoro RGS IGESPES parere favorevole- In attesa parere IGB)

1. All’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole “organico superiore a 100 unità lavorative e” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al successivo comma 2”.
Relazione illustrativa
Con l’articolo 1, comma 133, della legge di stabilità per l’anno 2018 (legge n. 205/2017) è stata inserita, nell’ambito del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, una disposizione che consente la proroga, per imprese con organico superiore a 100 unità e che presentino rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, dei programmi di riorganizzazione aziendale – sino ad un limite massimo di 12 mesi – 0 di crisi, sino ad un limite massimo di 6 mesi, per gli anni 2018 e 2019. La proroga è disposta in deroga alla normativa a regime sulla durata massima dei trattamenti di CIG5, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due più Regioni.

Oprogrammi di CIGS per riorganizzazione, per poter essere oggetto di proroga, devono essere caratterizzati da investimenti non attuabili nel limite temporale previsto dalla normativa a regime in ragione delle complesse caratteristiche tecniche dei processi produttivi aziendali ovvero da piani di recupero occupazionale non attuabili nel medesimo limite temporale. | piani di risanamento delle crisi aziendali, per poter essere oggetto di proroga, devono essere caratterizzati da interventi correttivi particolarmente complessi non attuabili nel limite temporale previsto dalla normativa a regime. Il comma 2 della norma in esame prevede che, ai fini dell’ammissione all’intervento di proroga, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione o le Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni. Al fine di individuare l’interesse strategico delle imprese possibili beneficiarie della proroga di CIGS, la norma attualmente in vigore fa riferimento al requisito dell’organico superiore a 100 unità. Con lo schema di norma proposto si intende abrogare il riferimento al requisito dell’organico superiore a 100 unità, considerato che la rilevanza strategica dell’impresa, in base alla norma stessa, deve essere valutato anche a livello territoriale dalla Regione o dalle Regioni interessate, che sono chiamate a garantire le politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori in esubero. E’ di tutta evidenza che a livello territoriale anche imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica notevole. Pertanto, si propone di consentire anche a queste imprese l’accesso alle proroghe di CIGS, ovviamente a condizione che presentino gli altri requisiti individuati dall’art. 22-bis in esame. Inoltre, si propone di poter autorizzare la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS, crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.
Relazione tecnica Non sono previsti costi aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziate dall’articolo 22-bis, comma 1, pari ad € 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il comma 3 dell’articolo 22-bis prevede già uno specifico stanziamento per gli anni 2018 e 2019. In particolare, l’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, la modifica normativa non ha bisogno dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, atteso che l’intervento potrà essere autorizzato nel limite dei 100 milioni di euro già disponibili. La stipula dell’accordo in sede ministeriale ha la funzione di monitorare l’impegno di spesa. L’importo totale delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli interventi già concordati nell’anno 2018 è pari ad € € 39.203.479,744. Residuano, pertanto, € 60 milioni per l’anno 2018, cui si aggiungono i € 100 min già stanziati per l’anno 2019.

ART. 22
(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dell’area di Termini Imerese)

INVITO
(In attesa di RI e RT da parte del Min. lavoro.)
1. Con esclusivo riferimento all’area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, le disposizioni di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

TITOLO III
Altre disposizioni urgenti
ART, 23
(Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa
farmaceutica)

1. Le transazioni, di cui all’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Relazione illustrativa
La norma dispone l’efficacia delle transazioni previste dell’articolo 1, comma 390, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio per il 2018) che dispone che l’AIFA, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, concluda le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dei medicinali. Tale disposizione normativa si limita a dare efficacia alle transazioni previste dalla norma. La norma è funzionale all’erogazione alle regioni degli importi oggetto di transazione ai sensi dell’articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017 consentendo, pertanto, l’erogazione delle relative somme di cassa alle regioni per 372 milioni di euro a cui si aggiungono le ulteriori risorse non oggetto di contenzioso, per 133 milioni di euro, per complessivi 505 milioni di euro.
Relazione tecnica
La proposta normativa si rende necessaria al fine di dare efficacia alle transazioni stipulate in ossequio all’articolo 1, comma 390, della legge n, 205/2017. Tale disposizione normativa si limita a dare efficacia alle transazioni previste dalla norma. Pertanto non comporta effetti rispetto a quanto già previsto dalla norma sopra citata. La norma è funzionale all’erogazione alle regioni degli importi oggetto di transazione ai sensi dell’articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017 consentendo, pertanto, l’erogazione delle relative somme di cassa alle regioni per 372 milioni di euro a cui si aggiungono le ulteriori risorse non oggetto di contenzioso, per 133 milioni di euro, per complessivi 505 milioni di euro.

ART. 24
(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. All’articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di operatività delle posizioni organizzative di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 giugno 2019″. 2. All’articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 giugno 2019”.
………
.
….
Relazione illustrativa
La norma proposta proroga il termine di operatività delle posizioni organizzative di cui all’articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddette POS); la proroga riguarda anche le analoghe posizioni di natura transitoria, attribuite ai delegati di funzioni dirigenziali di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per coprire le posizioni dirigenziali vacanti (cosiddette POT). L’attuale scadenza è fissata al 31 dicembre 2018. Così ha disposto l’articolo 1, commi 94 (POS) e 95 (POT), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), in relazione alla contestuale istituzione, prevista dal comma 93 della stessa legge, di una nuova tipologia di posizioni organizzative a cui affidare lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione. Tali nuove posizioni sono finanziate con i risparmi derivanti dalla contestuale soppressione di posizioni dirigenziali, oltre che con le somme attualmente utilizzate per le POS – istituite solo presso l’Agenzia delle Entrate – che sono destinate a c posizioni. L’Agenzia delle Entrate ha tempestivamente recepito nel proprio Regolamento di amministrazione le previsioni della legge di bilancio (delibera del Comitato di gestione n. 10 dell’8 febbraio 2018) ed ha successivamente approvato gli atti direttoriali che fissano il nuovo assetto organizzativo (atti del Direttore dell’Agenzia n. 186053 e n. 186067 del 7 agosto 2018 e n. 187175 del successivo 8 agosto). Nel nuovo assetto, la cui data di operatività andrà fissata con successivo provvedimento, le posizioni dirigenziali sono state ridotte di oltre 450 unità, un numero superiore a quello delle POT attualmente conferite (416).
Anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prontamente modificato, con delibera del Comitato di gestione n. 359 del 28 febbraio 2018, il proprio Regolamento di amministrazione tenendo conto delle previsioni della legge di bilancio e ha successivamente approvato gli atti direttoriali che definiscono il nuovo assetto organizzativo centrale e regionale (atti del Direttore dell’Agenzia del 16 maggio 2018 e del 17 luglio 2018). Attualmente è in corso l’attività di verifica della sostenibilità nel breve termine delle modifiche organizzative programmate, in ragione delle rilevate complessità attuative collegate all’adeguamento delle funzionalità informatiche; con successivo provvedimento andrà fissata la data di operatività del nuovo assetto.
Solo in forza di tale riduzione, verrà meno la necessità di ricorrere ulteriormente all’istituto della delega e alla corrispondente attribuzione delle POT. La natura transitoria di queste ultime era inizialmente legata alla necessità di concludere i concorsi per la dirigenza, previsti dallo stesso articolo 4-bis del decreto-legge n. 78/2015; per questa ragione, il termine di operatività delle POT è stato oggetto negli anni di ripetute proroghe. Le nuove norme dettate in materia di accesso alla dirigenza dalla stessa legge di bilancio 2018 hanno però indebolito tale legame, sicché l’ultima proroga è stata piuttosto prevista assieme alla necessità di assicurare la regolare transizione al nuovo modello organizzativo. Le POS invece erano state a suo tempo introdotte a regime nell’ordinamento e la loro scadenza è stata prevista in ragione della loro già ricordata confluenza nella nuova disciplina. Nel fissare la scadenza delle attuali POS e POT al 31 dicembre 2018, il legislatore aveva evidentemente ritenuto che le nuove posizioni potessero essere rése operative entro tale termine. Il tempo necessario per espletare una efficace selezione dei funzionari a cui affidare le posizioni in commento, anche tenendo conto del recente avvicendamento al vertice dell’Agenzia, rende oltremodo complesso rispettare il predetto termine, sicché si rende necessario prevedere una proroga “tecnica”. Nella norma proposta, la proroga viene esplicitamente agganciata alla data di operatività delle nuove posizioni organizzative, fermo restando che essa non potrà superare la data del 30 giugno 2019.

ART. 25 (Servizi informatici Equitalia Giustizia S.p.A.)

1. All’articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole “legge 6 agosto 2008, n. 133” è aggiunto infine il seguente periodo: “I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.
Relazione illustrativa
La disposizione, che aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle attività informatiche necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, continua ad avvalersi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Si tratta di SOGEI S.p.A., a totale partecipazione statale per il tramite del MEF, come pure la stessa Equitalia Giustizia S.p.a., il cui capitale sociale è del pari, interamente, di titolarità MEF. Fin dalla sua istituzione, Equitalia Giustizia faceva parte del Gruppo Equitalia in quanto partecipata in via totalitaria da Equitalia S.p.A. e si avvaleva di SOGEI S.p.A. secondo il modello di servizio accentrato intercompany, che prevedeva la centralizzazione in Equitalia S.p.A. delle attività di supporto di natura tecnica ed informatica, su piattaforma SOGEI. La disposizione è necessaria e urgente per assicurare a Equitalia Giustizia S.p.A. il perdurante avvalimento dei servizi informatici, altamente specializzati, già erogati da SOGEI S.p.A., non suscettibili di soluzione di continuità e necessari a Equitalia Giustizia per adempiere ai suoi compiti istituzionali. La previsione si rende necessaria per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, a seguito dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia, con l’eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A., disposto con il decreto-legge n. 193 del 2016 (art. 1).
Relazione tecnica
L’introduzione della norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26
(Anticipo RFI)

1. E’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa
2. E’ autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

ART. 27
(Fondo garanzia e FSC)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l’anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 già destinate al predetto Fondo ai sensi

dell’articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 47 e per la rimanente quota ai sensi dell’articolo …(art. copertura finanziaria)
ART. 28
(Fondo 300 milioni)
ART. 29
(Autotrasporto e Porto di Genova)
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. In relazione all’articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2018.

b) quanto 150 milioni euro per l’anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato; (Sanzioni Antistrust)
c) quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all’erario. I decreti di cui al comma 3 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; (proventi Aste Co2 destinati a MISE e Ambiente)
. d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 20.000.000 euro per l’anno 2018; (contributi a org. Internazionali) da valutare con MAECI
e) quanto a 20 milioni di euro mediante le somme di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge30 dicembre 2009, n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2018 che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. (Fitto termovalorizzatore Regione Campania) da valutare con Ambiente
f) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; (concordato con MAECI a copertura Missioni di pace)
g) quanto a ….. milioni di euro per l’anno 2018, a …. milioni di euro per l’anno 2019, a …. milioni di euro per l’anno 2020, a … milioni di euro per l’anno 2021, a ….. milioni di euro per l’anno 2023, a …. milioni di euro per l’anno 2024 e a …. milioni di euro per l’anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a …. milioni di euro per l’anno 2017, a …. milioni di euro per l’anno 2018, a …. milioni di euro per l’anno 2019, a … milioni di euro per l’anno 2020, a ….. milioni di euro per l’anno 2021, a ….. milioni di euro per l’anno 2022, a … milioni di euro per l’anno 2023, a …. milioni di euro per l’anno 2024, a …. milioni di euro per l’anno 2025, a ….. milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a …… milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
h) quanto a 80 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
i) quanto a euro 19 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti sui c/c no 211390 e no 211389 accesi presso BNL SpA;
1) quanto a 23,943 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere d), del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate, nell’anno 2018, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
m) quanto a euro 16.614.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato;
n) quanto a 300 milioni per l’anno 2018 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui alla legge all’articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47; (Quota non programmata (Sentire dip. Coesione PCM) A copertura fondo garanzia PMI)
o) quanto a 300 milioni mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decretolegge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell’indebitamento netto dell’operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A.. 2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

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