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Fondo Competenze

Ecco il Decreto Dignità (discusso e discutibile) firmato Luigi Di Maio

Pubblichiamo la relazione illustrativa del Decreto Dignità come da ultima bozza del provvedimento messo a punto dal ministero retto da Luigi Di Maio LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI RELAZIONE ILLUSTRATIVA Titolo I Misure per il contrasto al precariato Il Titolo I reca disposizioni per il contrasto…

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I
Misure per il contrasto al precariato

Il Titolo I reca disposizioni per il contrasto al precariato.
Le misure introdotte con il presente decreto intendono limitare con
maggiore efficacia l’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine,
oggi sempre più ricorrenti e spesso non corrispondenti ad una
reale necessità da parte del datore di lavoro. Per questo si
intendono limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso
l’introduzione di misure che diano al datore di lavoro l’onere di
dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare
tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale.
L’articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato) prevede che fatta salva la possibilità di libera
stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato,
di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza
di specifiche necessità, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà
possibile esclusivamente a fronte di esigenze:
a) temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del
datore di lavoro, nonché sostitutive;
b) connesse ad incrementi temporanei, significativi e non
programmabili dell’attività ordinaria;
c) relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati
con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.
In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo
contratto sarà possibile apporre un termine comunque non
superiore a 36 mesi. Attraverso tale misura sarà così possibile
utilizzare il lavoratore per un periodo più breve, entro il quale il
datore di lavoro avrà la possibilità di valutare l’eventuale
conferma, anche a seguito di u per l’azienda. Allo stesso tempo, se
il datore di lavoro sarà in grado sin da subito di determinare le
motivazioni per cui il lavoratore, pur essendo assunto per un
periodo sufficientemente lungo, non potrà comunque essere
stabilizzato all’interno dell’azienda, sarà per lui possibile
assumere il lavoratore fino ad un termine massimo di 36 mesi.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12
giorni, l’apposizione del termine sarà priva di effetti se non
risultante da atto scritto, e il contratto sarà considerato da subito a
tempo indeterminato. Una copia del contratto dovrà essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni
lavorativi dall’inizio della prestazione. Si applicherà, inoltre, un
costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo a partire
dal secondo. In questo modo sarà possibile disincentivare
l’utilizzo del contratto a termine, il quale deve rappresentare una
tipologia utile esclusivamente ad esigenze limitate e particolari.
È inoltre aumentato fino a 270 giorni il termine entro il quale sarà
possibile consentire l’impugnazione del contratto, estendendo così
la possibilità per il lavoratore di poter far valere l’eventuale abuso.
Il termine del contratto a tempo determinato, con il consenso del
lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore
a trentasei mesi, non potrà essere comunque prorogato più di
quattro volte nell’arco dei trentasei mesi, a prescindere dal numero
di contratti. Dovesse superare tale limite il contratto si trasformerà
a tempo indeterminato.

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

L’articolo 2

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di
lavoro), invece, stabilisce che al lavoratore da somministrare
assunto a tempo determinato si dovrà applicare la disciplina del
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fatte salve
speciali previsioni di legge. Il termine iniziale può in ogni caso
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto,
nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal
somministratore, ma nei limiti previsti dalle nuove disposizioni
introdotte dal decreto.

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Articolo 3

(Modifiche alla legge n. 92 del 2012) – Al fine di
indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali
stabili, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale
– attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del
contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Al fine vengono apportate le necessarie modifiche all’articolo 2,
comma 28, della legge n. 92 del 2012.
Il contributo è destinato a finanziare la Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ossia l’indennità
mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela
di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione. Non viene modificata la regola secondo la quale il
contributo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione
del contratto a tempo indeterminato.

IL LINK AL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DECRETO DIGNITÀ

Titolo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali

Articolo 4 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie
di aiuti) – Le disposizioni recate dall’articolo in commento sono
volte ad arginare il fenomeno della “delocalizzazione” delle
attività economiche delle imprese, per tale intendendo lo
spostamento in altri Paesi di attività o processi produttivi o di fasi
di essi alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da
un minor costo della manodopera e da una minore
regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da altri vantaggi,
soprattutto in termini di fiscalità.
Pur non esistendo statistiche ad hoc e complete in grado di
fotografare con precisione il fenomeno della delocalizzazione
delle imprese italiane all’estero, negli ultimi anni è aumentato il
numero di imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a
gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e
occupazione, che, nel contesto della globalizzazione dei mercati e
di una sempre più ricercata divisione internazionale del lavoro
connessa alla mobilità dei capitali, scelgono di delocalizzare le
attività al di fuori del territorio nazionale, con gravi conseguenze
per il Paese in termini di perdita di posti di lavoro e di
indebolimento della competitività strutturale.
La norma intende arginare detto fenomeno, ponendo limiti efficaci
alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare,
ampliare e sostenere le proprie attività economiche.
A tal fine, la norma ridefinisce divieti e sanzioni che vigenti
norme hanno tentato di introdurre nell’ordinamento (v., in
particolare, l’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre
2013, n. 147), ma che hanno un ridotto ambito di applicazione e si
sono rivelati scarsamente efficaci.
Il comma 1 stabilisce, in particolare, che, in caso di
delocalizzazione dell’attività economica o di un’attività analoga o
di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per
l’effettuazione di investimenti produttivi, l’impresa beneficiaria
decade dal beneficio concesso ed è sottoposta, inoltre, a sanzioni
pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio
fruito.
Il vincolo si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata tanto
in Paesi extra UE quanto in altri Stati dell’Unione europea e trova
applicazione nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti
di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma
(contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.).
L’arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività
economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico è pari a
cinque anni.
La norma inoltre trova applicazione indipendentemente
dall’impatto sull’occupazione: se la tutela di quest’ultima resta il
principale fine, seppure indiretto, della norma, non è, infatti,
richiesta una misura minima di riduzione dell’occupazione quale
presupposto per la comminatoria della decadenza e delle altre
sanzioni.

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Così formulata, pertanto, la norma, amplia l’ambito oggettivo di
applicazione del vincolo rispetto alla disciplina vigente, essendo
quest’ultima limitata alle delocalizzazioni effettuate in Paesi non
appartenenti all’Unione europea e riferita esclusivamente a
imprese beneficiarie di contributi in conto capitale, oltre che
condizionata nell’applicazione al verificarsi di una riduzione di
personale pari almeno al 50 per cento.
La norma in commento, inoltre, inasprisce le conseguenze della
violazione del vincolo (circoscritte, nel comma 60 sopra citato,
alla sola decadenza dai benefici), e definisce in modo più
articolato le modalità di attuazione delle nuove previsioni.
Sotto tale ultimo aspetto, stante la molteplicità delle tipologie di
aiuti, il comma 2 assegna alle diverse amministrazioni che
istituiscono e gestiscono misure di aiuto l’individuazione delle
modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto
del vincolo, nonché le modalità per la restituzione dei benefici
dovuti dalle imprese per effetto della decadenza disposta dal
comma 1, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di
riferimento vigente all’atto dell’erogazione o della fruizione del
beneficio e maggiorati sino a 5 punti percentuali.
La norma è applicabile anche agli interventi già istituiti alla data
di entrata in vigore delle nuove previsioni. A tal fine alle
amministrazioni competenti è assegnato un congruo termine,
fissato in 180 giorni, per l’adeguamento delle misure esistenti.
Infine il comma 2, attraverso il richiamo a disposizioni recate dal
decreto legislativo 123/98, istituisce il privilegio dello Stato sui
crediti derivanti dalla restituzione dei benefici e ne disciplina le
modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo.

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Preme precisare che l’inclusione nella norma delle
delocalizzazioni effettuate in altri Stati membri dell’Unione
europea, derivante dalla constatazione che i processi di
esternalizzazione assumono rilevanza e consistenza anche entro i
confini del territorio europeo, costituisce una novità non solo
nell’ordinamento nazionale, ma per alcuni aspetti anche
nell’ordinamento europeo. A quest’ultimo, tuttavia, non è estranea
l’imposizione di vincoli, nella materia degli aiuti di Stato, legata
ad obblighi di mantenimento di matrice analoga.
In particolare, a prescindere dalle norme particolari in materia di
utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (che pure
manifestano sfavore nei confronti dei processi di delocalizzazione
attinenti a operazioni finanziate – v. articolo 71, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 1303/2013), quanto alla previsione di vincoli
direttamente operanti nei confronti delle imprese beneficiarie
possono rammentarsi le disposizioni contenute nel regolamento
generale di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014 del 17
giugno 2014). Quest’ultimo, con riferimento agli “aiuti a finalità
regionale agli investimenti”, stabilisce un obbligo di
mantenimento dell’investimento nel territorio per un periodo
(minimo) di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi
imprese (v. art. 14, paragrafo 5, ai sensi del quale: “Una volta
completato, l’investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per
almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI
[…]”).

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

In sede di modifica della disciplina degli aiuti in esenzione,
inoltre, la Commissione europea ha introdotto disposizioni
specifiche per i processi di “delocalizzazione” operati nell’ambito
dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il regolamento (UE)
2017/1084 del 14 giugno 2017, modificando il predetto
regolamento (UE) 651/2014, ha infatti introdotto l’obbligo, per
l’impresa che presenti domanda di aiuti a finalità regionale agli
investimenti, di confermare di non avere effettuato una
delocalizzazione verso lo stabilimento finanziato nei due anni
precedenti nonché l’obbligo di impegnarsi a non effettuare una
delocalizzazione nei due anni successivi al completamento
dell’investimento (articolo 14, paragrafo 16, del regolamento di
esenzione modificato). La delocalizzazione è definita in tale
contesto come “trasferimento della stessa attività o attività
analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una
parte contraente dell’accordo SEE […] verso un’altra parte
contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento
sovvenzionato […]” (articolo 2, punto 61-bis del regolamento di
esenzione modificato). In tal modo la delocalizzazione è
configurata sostanzialmente come condizione ostativa ai fini
dell’accesso all’aiuto, nell’intento di contrastare il fenomeno della
“caccia alla sovvenzione” e di scongiurare il rischio che la politica
di coesione europea contribuisca ad incentivare la
delocalizzazione produttiva delle imprese, determinando una
distorsione collaterale e involontaria della concorrenza.
La norma che si va ad introdurre presenta elementi di novità
rispetto ad entrambi i precitati vincoli, senza peraltro contrastare
con gli stessi, ma piuttosto completandoli: le norme europee
richiamate, infatti, trovano applicazione con riferimento ad una
specifica tipologia di aiuti di Stato (aiuti in esenzione dalla
notifica a finalità regionale dati agli investimenti), mentre la
nuova norma intende introdurre un regime sanzionatorio di portata
generale applicabile a tutti gli aiuti di Stato diretti a sostenere gli
investimenti produttivi, pur facendo salve le disposizioni speciali
dettate dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sotto
questo aspetto, se i limiti posti dall’articolo 14, paragrafo 16, del
regolamento (UE) 651/2014 alla delocalizzazione si pongono in
una fase diversa (la concessione) e mirano, come chiarito, ad un
utilizzo corretto e proprio delle politiche di coesione territoriale,
non si determinano margini di sovrapposizione con la norma
nazionale, che semmai si pone in rapporto di continuità con i
limiti europei. Quanto all’obbligo di mantenimento di cui
all’articolo 14, paragrafo 5, esso ha contenuto in parte diverso,
riferendosi a tutte le forme di distoglimento dei beni, incluse
quelle che non integrano una delocalizzazione delle attività ovvero
non comportano una delocalizzazione al di fuori dello Stato. Dette
fattispecie, in virtù della clausola di salvezza, continueranno ad
essere disciplinate dalla precitata norma del regolamento di
esenzione, mentre i processi di delocalizzazione, qualora
comportino il trasferimento di attività al di fuori del territorio
nazionale, saranno soggetti alla disciplina decadenziale e
sanzionatoria di cui al presente articolo. Né l’estensione temporale
a cinque anni del vincolo per le piccole e medie imprese è in
contrasto con la norma europea, che definisce, come visto, un
termine solo “minimo” di mantenimento (“almeno” tre anni per le
PMI).

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Può osservarsi, altresì, che la normativa europea detta una
disciplina puntuale delle restrizioni territoriali che determinano
situazioni di incompatibilità con i trattati. In questo senso,
eventuali limiti alla delocalizzazione non figurano tra le
condizioni che, comportando una “violazione indissociabile del
diritto dell’Unione europea”, precludono la possibilità di
concedere aiuti in esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5,
del regolamento (UE) 651/2014.
Chiariti i rapporti tra le diverse norme, va rilevato come la stessa
disciplina europea ammette dei vincoli alle imprese nella materia
degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che essi
costituiscono in senso proprio “oneri” al fine di beneficiare del
sussidio pubblico e non quindi “obblighi” che comprimono
ingiustificatamente la libertà di impresa nelle sue varie
espressioni.
Ben può, quindi, lo Stato membro adottare disposizioni anche più
restrittive rispetto alle norme europee o condizioni particolari che,
peraltro, nel caso di specie appaiono del tutto coerenti con
l’attenzione manifestata dalla stessa Unione europea, in sede di
disciplina come di dibattito nei diversi consessi istituzionali

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Articolo 5

(Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di
aiuti) – La disposizione è diretta a preservare il mantenimento dei
livelli occupazionali presso le imprese che abbiano beneficiato di
aiuti di Stato.
A tal fine, è previsto un obbligo di mantenimento del personale
impiegato presso l’unità produttiva agevolata ovvero degli addetti
all’attività economica interessata dalle agevolazioni per un
periodo, decorrente dalla data di ultimazione dell’iniziativa, pari
ad almeno dieci anni. La violazione del predetto obbligo è
sanzionata con la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi.
La definizione delle condizioni di revoca è demandata dal comma
2 alle amministrazioni titolari delle misure agevolative in ragione
della specificità di ciascun intervento, fissando, tuttavia, alcuni
criteri generali, atti a consentire la proporzionalità dell’atto
ablatorio tanto alla gravità della violazione dell’obbligo quanto
alla struttura dell’impresa, in particolare alla sua dimensione. Detti
criteri valgono anche ad evitare che l’applicazione della revoca
sanzionatoria volta a preservare i livelli occupazionali si risolva al
contrario in una circostanza incidente sulla stessa capacità di
sopravvivenza dell’impresa, con effetti sull’occupazione, quindi,
ancor più gravi della mera “riduzione” del personale.
Ai sensi del comma 1, la norma trova applicazione alle misure di
aiuto che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ai
fini dell’attribuzione dei benefici (e fatte salve eventuali vigenti
più restrittive disposizioni dettate per specifiche misure). Il
comma 3 estende la norma anche a quelle misure che, pur non
prevedendo la precitata valutazione di impatto occupazionale,
richiedono una valutazione delle ricadute economiche e industriali
dei progetti agevolati, qualora venga pregiudicato il
raggiungimento degli obiettivi connessi a dette ricadute.
La norma, quindi, ha l’effetto di introdurre un apparato
sanzionatorio per le misure in cui assumono rilevanza specifica i
profili occupazionali – qualora ne siano sprovviste – ma, ancor più
rilevante, è volta a consentire l’applicabilità delle sanzioni anche
ad interventi più direttamente riconducibili ad altre finalità o
obiettivi. Si tratta, in ultima analisi, di una norma che fa della
tutela dell’occupazione un obiettivo generale della politica di
sostegno alle imprese mediante pubbliche sovvenzioni.
Sotto questo aspetto, il comma 3 consente di scongiurare o
comunque sanzionare casi, come quelli registrati anche in tempi
recenti, che vedono importanti imprese beneficiarie di aiuti in
“ricerca, sviluppo e innovazione” ridurre notevolmente se non
interrompere attività oggetto di agevolazione nell’arco del
decennio, vanificando il beneficio collettivo in termini di ricadute
economiche e industriali che aveva determinato la scelta di
sostegno pubblico.
La norma non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in
quanto essa verrà attuata da ciascuna amministrazione pubblica
che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e
strumentali già dedicate alla misura stessa.

IL LINK AL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DECRETO DIGNITÀ

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Articolo 6

(Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in
caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti) –

La disposizione subordina l’applicazione dei benefici dell’iper
ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive
situate sul territorio dello Stato, ivi incluse ovviamente le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti.
Il comma 2 introduce nella disciplina dell’iper ammortamento un
meccanismo di “recapture” delle agevolazioni concesse per i casi
in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati
formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione.
La norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di
delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito
dell’agevolazione l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una
variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali
applicati nei periodi d’imposta precedenti.
In ragione del carattere innovativo della previsione, il comma 3
stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge.
Il comma 4 dell’articolo opera il coordinamento delle nuove
disposizioni con la disciplina dei c.d. “investimenti sostituivi”
introdotta dai commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge n. 205 del
2017, nel senso che l’applicazione di tale disciplina impedisce che
scatti il meccanismo di “recapture”; coordinamento che viene
completato anche con l’estensione della disciplina degli
investimenti sostitutivi al caso della delocalizzazione.
Trattandosi di previsioni finalizzate all’eventuale recupero dei
benefici concessi o, nel caso del comma 4, al mantenimento dei
benefici già riconosciuti, l’articolo in esame non comporta lo
stanziamento di risorse aggiuntive; tuttavia, per evidenti esigenze
di prudenza non si ritiene opportuno al contempo fare valutazioni
in termini di recupero di risorse.

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Articolo 7

(Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo
ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali) – La
disposizione in esame intende meglio disciplinare il trattamento,
agli effetti del credito d’imposta per gli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti
di privativa industriale e degli altri intangibles previsti tra i costi
ammissibili. A questo riguardo, viene espressamente stabilito che i
costi in questione non assumono rilevanza se l’acquisto deriva da
operazioni infragruppo.
Pur trattandosi di una modifica che non interferisce con la
determinazione dell’imponibile e dell’imposta di periodo, il
comma 2 dell’articolo, nel fissarne l’applicazione a decorrere dalla
data di inizio del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto (coincidente nella generalità dei casi
con il 2018), prevede espressamente la deroga all’art. 3 della legge
n. 212/2000.
Con il comma 3 viene confermato che in ogni caso – vale a dire a
prescindere dalla circostanza che l’operazione di acquisto sia
intercorsa con parti indipendenti o, fino al 2017, anche con altre
imprese del gruppo – l’ammissibilità dei costi in questione è pur
sempre subordinata alla condizione che i beni immateriali siano
direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di
nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell’impresa
acquirente.
La norma, introducendo condizioni più restrittive in ordine
all’ammissibilità dei costi non comporta lo stanziamento di risorse
aggiuntive.

IL LINK AL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DECRETO DIGNITÀ

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Titolo III
Misure per il contrasto alla ludopatia

Articolo 8 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse) – In
particolare, la disposizione di cui all’articolo 8 pone il divieto
della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in
considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha
assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio
soprattutto per i soggetti più vulnerabili di una dipendenza socioeconomica
con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul
soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo
l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario comportando un
aumento dell’indebitamento e quindi con un più facile
assoggettamento a prestiti usurari.
La disposizione, che viene prevista pertanto ai fini del
rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace
contrasto alla ludopatia, stabilisce, al comma 1, il divieto , dalla
data di entrata in vigore del decreto legge, di qualsiasi forma di
pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro,
comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le
manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni
televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le
pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Il divieto si
applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di
comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i
consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni
visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio,
simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la
scommessa. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a
estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e
l’Autorità competente ad effettuare l’accertamento e l’irrogazione
delle stesse. Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del
5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni
caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di €
50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del
sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della
manifestazione, evento o attività. Detta misura sanzionatoria si
applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni
recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già
previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre
2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di
pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive
o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche
rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.
Il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi
derivanti dall’irrogazione delle sanzioni.
La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore
da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di
continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da
tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo (v. L. 10 aprile 1962, n.
65), le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, limitate
però ai minori, previste dalla legge “Balduzzi (D.L. 13/09/2012, n.
158 ed in particolare l’art. 7, comma 4) e quelle recate
dall’articolo 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015
(c.d. “pacchetto giochi”) e il divieto di pubblicità di cui
all’articolo4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n.401.
A livello dell’Unione Europea non c’è una normativa specifica sul
gioco d’azzardo. Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo
del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato
interno in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco
d’azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione
nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall’altro, che è
opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le
restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il
gioco d’azzardo online illegale. Nel 2014 la Commissione europea
ha emanato una raccomandazione concernente principi intesi a
tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al Gioco
d’azzardo on-line.Il comma 5 prevede una disposizione transitoria volta a fare salvi i
contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai quali resta applicabile la normativa
vigente anteriormente a tale data.

 

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Titolo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale

Articolo 9 (Disposizioni in materia di accertamento sintetico e
redditometro) – L’articolo in esame reca disposizioni finalizzate a
revisionare l’istituto del redditometro in chiave di contrasto
all’economia sommersa.
La norma intende aggiornare lo strumento di accertamento del
reddito delle persone fisiche previsto dall’art. 38, comma quinto,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ( cd. redditometro) e
riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione
fiscale derivante dall’economia non osservata.
La norma vigente prevede che, sala la prova contraria da parte del
contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone
fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di
elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante
l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati
anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di
appartenenza.
Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono individuati
con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze da
pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Il
decreto ministeriale attualmente vigente è stato emanato il 16
settembre 2015.
Il comma 1 della norma in commento prevede che il Ministero
dell’Economia e delle finanze, possa emanare il decreto che
individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver
sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative
dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di
ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla
capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Il comma 2 dispone che il decreto ministeriale il 16 settembre
2015, attualmente vigente non ha più effetto per i controlli ancora
da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi.
Il comma 3 fa salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai
fini dell’accertamento e gli atti previsti dall’art. 38, comma
settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. La
norma dispone altresì che, in ogni caso, non si applica agli atti già
notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
Articolo 10 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture
emesse e ricevute) – L’articolo 10 introduce disposizioni in materia
di invio dei dati di fatturazione (cd. Spesometro).
L’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 prevede, come
regola generale, che i contribuenti trasmettono telematicamente
all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle
ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del secondo mese
successivo ad ogni trimestre.
A sua volta, l’articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017 prevede che in
relazione alle comunicazioni di cui all’articolo 21, comma 1, del
D.L. n. 78 del 2010 è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati
con cadenza semestrale.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei predetti dati
relativi al terzo trimestre del 2018, il comma 1 dell’articolo in
esame interviene prevedendo che gli stessi possono essere
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28
febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al
trimestre.
Il comma 2 chiarisce che, per coloro che optino per l’invio a
cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30
settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28
febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

Articolo 11 (Split payment) – L’articolo 11 prevede l’abolizione
dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta
o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973.
Articolo 12 detta disposizioni sull’entrata in vigore del
provvedimento.

IL LINK AL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DECRETO DIGNITÀ

LE MIRE DI DI MAIO, GLI SBUFFI DELLA LEGA E I COMMENTI DEGLI ESPERTI

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