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Parlamento Europeo Protezione Dati

Tutte le aziende randellate dal Parlamento europeo nella relazione su reati finanziari, evasione ed elusione fiscale

La risoluzione integrale approvata il 26 marzo dal Parlamento europeo

 

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull’Unione europea (TUE),

– visti gli articoli 107, 108, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

– vista la sua decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale (TAX3)(1) ,

– viste la risoluzione della commissione TAXE del 25 novembre 2015(2) e la risoluzione della commissione TAX2 del 6 luglio 2016(3) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,

– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell’Unione(4) ,

– visti i risultati della commissione d’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale, presentati al Consiglio e alla Commissione il 13 dicembre 2017(5) ,

– visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento(6) ,

– viste le numerose rivelazioni dei giornalisti investigativi, tra cui LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più di recente, gli scandali “cum-ex”, nonché i casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono, in particolare, banche in Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito,

– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sullo scandalo “cum-ex”: criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico(7) ,

– vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Martina Kušnírová(8) ,

– visti gli studi preparati dal servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo “Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts” (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell’UE: stato di avanzamento, questioni ed effetti), “Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses” (Rischi in materia di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale nei porti franchi e nei depositi doganali) e “An overview of shell companies in the European Union” (Panoramica delle società di comodo nell’Unione europea)(9) ,

– visti lo studio dal titolo “VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues”(10) (Evasione dell’IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), lo studio dal titolo “Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion” (Criptovalute e blockchain: contesto legale e implicazioni per i reati finanziari, il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale) e lo studio dal titolo “Impact of Digitalisation on International Tax Matters” (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali)(11) ,

– visti gli studi della Commissione sugli indicatori in materia di pianificazione fiscale aggressiva(12) ,

– viste le prove raccolte dalla commissione TAX3 nel corso delle sue 34 audizioni con esperti o negli scambi di opinioni con commissari e ministri e durante le missioni a Washington, Riga, Isola di Man, Estonia e Danimarca,

– visto il quadro ammodernato e più solido per l’imposta sulle società introdotto durante l’attuale legislatura, in particolare le direttive anti-elusione (ATAD I(13) e ATAD II(14) ) e le revisioni della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC)(15) ,

– viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la CC(C)TB(16) , il pacchetto sulla tassazione del digitale(17) e la rendicontazione pubblica paese per paese (CBCR)(18) , nonché la posizione del Parlamento su tali proposte,

– viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 1° dicembre 1997 su un Gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)” e le relazioni periodiche di tale Gruppo al Consiglio ECOFIN,

– vista la lista del Consiglio relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali adottata il 5 dicembre 2017 e modificata sulla base del monitoraggio continuo degli impegni dei paesi terzi,

– vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l’elusione fiscale nella legislazione dell’UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d’investimento (C(2018)1756),

– visto l’ammodernamento in corso del quadro dell’IVA, in particolare il regime definitivo dell’IVA,

– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell’IVA(19) ,

– visto il nuovo quadro antiriciclaggio dell’UE approvato recentemente, in particolare dopo l’adozione della quarta (AMLD4)(20) e della quinta (AMLD5)(21) revisione della direttiva antiriciclaggio,

– viste le procedure di infrazione avviate dalla Commissione contro 28 Stati membri per non aver recepito in modo corretto la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale,

– visto il piano d’azione della Commissione, del 2 febbraio 2016, per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo (COM(2016)0050)(22) ,

– vista la comunicazione della Commissione, del 12 settembre 2018, dal titolo “Rafforzare il quadro dell’Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari” (COM(2018)0645),

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull’urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio(23) ,

– visti la piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell’Unione europea (piattaforma delle UIF dell’UE) – Esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle competenze delle UIF dell’UE e degli ostacoli all’ottenimento e allo scambio di informazioni, del 15 dicembre 2016, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 giugno 2017 sul miglioramento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria nell’UE (SWD(2017)0275),

– vista la raccomandazione dell’Autorità bancaria europea (ABE) e della Commissione, dell’11 luglio 2018, all’unità di analisi dell’intelligence finanziaria maltese (FIAU) sulle azioni necessarie per conformarsi alla direttiva antiriciclaggio e alla direttiva sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,

– vista la lettera del 7 dicembre 2018 inviata dal presidente della commissione TAX3 al rappresentante permanente di Malta presso l’UE, S.E. Daniel Azzopardi, con la richiesta di chiarimenti in merito alla società “17 Black”,

– viste le indagini e le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato(24) ,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (COM(2018)0218),

– visto il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica;

– vista la Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito;

– visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,

– vista la risoluzione sul programma d’azione di Addis Abeba adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015,

– vista la relazione del gruppo ad alto livello sui flussi finanziari illeciti provenienti dall’Africa, commissionata congiuntamente dalla conferenza dei ministri africani delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico della Commissione dell’Unione africana (CUA)/Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa (ECA),

– vista la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un’imposizione effettiva (COM(2016)0024), in cui la Commissione ha altresì chiesto all’UE di “dare il buon esempio”,

– viste le sue risoluzioni dell’8 luglio 2015 sull’elusione e l’evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo(25) , e del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell’Unione europea(26) ,

– visto l’obbligo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di rispettare in ogni momento le norme sulla vita privata,

– vista la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 sui programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori nell’Unione europea (COM(2019)0012),

– vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2019 dal titolo “Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell’UE” (COM(2019)0008),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017 dal titolo “I partenariati di sviluppo dell’UE e la sfida posta dagli accordi fiscali internazionali”,

– visto l’articolo 52 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione speciale sui reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale (A8-0170/2019),

1.Introduzione generale per la definizione del contesto

1.1.Cambiamenti

1. afferma che le norme fiscali esistenti spesso non sono in grado di tenere il passo con la crescente rapidità dell’economia; ricorda che le attuali norme fiscali nazionali e internazionali sono state concepite, nella maggior parte dei casi, all’inizio del XX secolo; afferma che sussiste la necessità urgente e continua di riformare le norme, affinché i sistemi fiscali internazionali, dell’UE e nazionali, siano idonei rispetto alle nuove sfide economiche, sociali e tecnologiche del XXI secolo; prende atto della comprensione generale del fatto che gli attuali regimi fiscali e metodi contabili non dispongono dei mezzi per tenere il passo di tale evoluzione e per garantire che tutti i partecipanti al mercato paghino la loro giusta quota di imposte;

2. sottolinea che il Parlamento europeo ha apportato un contributo sostanziale alla lotta contro i reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale, emersi tra l’altro nei casi LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks, e cum-ex, in particolare grazie al lavoro delle commissioni speciali TAXE, TAX2(27) e TAX3, della commissione d’inchiesta PANA e della commissione per i problemi economici e monetari (ECON);

3. accoglie con favore il fatto che nel corso dell’attuale legislatura la Commissione ha presentato 26 proposte legislative volte a eliminare alcune delle lacune, a migliorare la lotta contro i reati finanziari e la pianificazione fiscale aggressiva e ad aumentare l’efficienza nella riscossione delle imposte e l’equità fiscale; deplora profondamente la mancanza di progressi in seno al Consiglio in merito a importanti iniziative in materia di riforma dell’imposta sulle società che non sono ancora state completate a causa della mancanza di un’autentica volontà politica; chiede di adottare rapidamente le iniziative dell’UE che non sono ancora state completate e di monitorarne con attenzione l’attuazione per garantire l’efficienza e la corretta applicazione, al fine di tenere il passo con la versatilità della frode fiscale, dell’evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva;

4. ricorda che una giurisdizione fiscale ha il controllo solo delle questioni fiscali relative al suo territorio, mentre i flussi economici e alcuni contribuenti come le imprese multinazionali e gli individui con ampie disponibilità patrimoniali operano a livello globale;

5. sottolinea che la definizione delle basi imponibili impone di essere in possesso del quadro completo della situazione del contribuente, compresi gli elementi che sono al di fuori di una data giurisdizione fiscale, e di determinare quale elemento si riferisce a quale giurisdizione; rileva che ciò richiede anche che tali basi imponibili siano ripartite tra le giurisdizioni fiscali al fine di evitare la doppia imposizione e la doppia non imposizione; afferma che dovrebbe essere data priorità all’eliminazione della doppia non imposizione e al fatto di garantire che venga affrontata la questione della doppia imposizione;

6. ritiene che tutte le istituzioni dell’UE, e gli Stati membri, debbano compiere sforzi per spiegare ai cittadini il lavoro svolto nel settore fiscale e le azioni intraprese per porre rimedio ai problemi e alle lacune esistenti; ritiene che l’UE debba adottare un’ampia strategia in base alla quale l’UE sostenga, attraverso le politiche pertinenti, gli Stati membri a passare dai loro attuali sistemi fiscali dannosi a un sistema fiscale compatibile con il quadro giuridico dell’UE e lo spirito dei trattati dell’UE;

7. osserva che i flussi economici(28) e le opportunità di cambiare la residenza fiscale sono notevolmente aumentati; avverte che alcuni nuovi fenomeni(29) sono intrinsecamente opachi o agevolano l’opacità, consentendo la frode fiscale, l’evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro;

8. deplora il fatto che alcuni Stati membri confischino la base imponibile di altri Stati membri attirando utili generati altrove, consentendo così alle imprese di ridurre artificialmente la propria base imponibile; evidenzia che questa pratica non solo danneggia il principio di solidarietà dell’UE, ma conduce anche a una redistribuzione della ricchezza nei confronti delle imprese multinazionali e dei loro azionisti a spese dei cittadini dell’UE; esprime sostegno nei confronti dell’importante lavoro degli accademici e dei giornalisti che aiutano a far luce su queste pratiche;

1.2.Obiettivo della tassazione e impatto della frode fiscale, dell’evasione fiscale, delle pratiche fiscali dannose e del riciclaggio di denaro sulle società europee

9. ritiene che una tassazione equa e la lotta decisa contro la frode fiscale, l’evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro debbano svolgere un ruolo centrale nella definizione di una società equa e di una economia forte, difendendo nel contempo il contratto sociale e lo Stato di diritto; osserva che un sistema fiscale equo ed efficiente è fondamentale per affrontare le disuguaglianze, non solo attraverso il finanziamento della spesa pubblica a sostegno della mobilità sociale, ma anche mediante la riduzione delle disparità di reddito; sottolinea che la politica fiscale può esercitare una notevole influenza sulle decisioni in materia di occupazione, sui livelli degli investimenti e sulla volontà delle imprese ad espandersi;

10. sottolinea che la priorità più urgente è ridurre il divario fiscale derivante dalla frode fiscale, dall’evasione fiscale, dalla pianificazione fiscale aggressiva e dal riciclaggio di denaro e il loro impatto sui bilanci nazionali e dell’UE, al fine di garantire parità di condizioni ed equità fiscale tra tutti i contribuenti, lottare contro l’aumento della disuguaglianza e rafforzare la fiducia nel processo democratico di elaborazione delle politiche, garantendo che gli autori delle frodi non dispongano di un vantaggio fiscale competitivo rispetto ai contribuenti onesti;

11. sottolinea che gli sforzi congiunti a livello dell’UE e nazionale sono fondamentali per difendere i bilanci dell’UE e nazionali dalle perdite dovute a imposte non pagate; osserva che solo attraverso gettiti fiscali riscossi in modo integrale ed efficiente gli Stati possono fornire, tra l’altro, servizi pubblici di qualità, compresi istruzione a prezzi accessibili, assistenza sanitaria e alloggi, sicurezza, controllo della criminalità, risposta alle emergenze, sicurezza e assistenza sociale, applicazione delle norme sul lavoro e in materia di ambiente, lotta contro il cambiamento climatico, promozione della parità di genere, trasporti pubblici e infrastrutture essenziali al fine di promuovere e, se necessario, stabilizzare lo sviluppo socialmente equilibrato, onde progredire verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

12. ritiene che i recenti sviluppi in materia di tassazione e riscossione delle imposte, che hanno spostato l’incidenza fiscale dal patrimonio al reddito, dai redditi di capitale ai redditi da lavoro e ai consumi, dalle imprese multinazionali alle piccole e medie imprese (PMI) e dal settore finanziario all’economia reale, abbiano avuto un impatto sproporzionato sulle donne e sulle persone a basso reddito, che di norma dipendono maggiormente dal reddito da lavoro e spendono una quota maggiore del loro reddito per i consumi(30) ; osserva che tra i più benestanti si riscontrano tassi più elevati di evasione fiscale(31) ; invita la Commissione a tenere conto, nelle sue proposte legislative in materia fiscale e di antiriciclaggio, dell’impatto sullo sviluppo sociale, compresa l’uguaglianza di genere e le altre politiche summenzionate;

1.3.Rischi e benefici legati alle transazioni in contanti

13. sottolinea che le transazioni in contanti restano un rischio molto elevato in termini di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, compresa la frode in materia di IVA, nonostante i loro benefici, quali l’accessibilità e la velocità; rileva che alcuni Stati membri dispongono già di restrizioni sui pagamenti in contanti; osserva inoltre che, mentre le norme relative ai controlli sul denaro contante presso le frontiere esterne dell’UE sono state armonizzate, le norme tra gli Stati membri per quanto riguarda i movimenti di denaro contante all’interno dei confini dell’UE variano;

14. rileva che la frammentazione e la natura divergente di tali misure possono perturbare il corretto funzionamento del mercato interno; invita pertanto la Commissione a elaborare una proposta sulle restrizioni europee ai pagamenti in contanti, pur mantenendo il contante come mezzo di pagamento; osserva inoltre che le banconote in euro di taglio elevato presentano un rischio più alto in termini di riciclaggio di denaro; accoglie con favore il fatto che la Banca centrale europea (BCE) abbia annunciato nel 2016 che non emetterà più nuove banconote da 500 EUR (anche se quelle in circolazione rimangono a corso legale); invita la BCE a elaborare un calendario per eliminare gradualmente la possibilità di utilizzare le banconote da 500 EUR;

1.4.Valutazione quantitativa

15. sottolinea che la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva comportano una perdita di risorse per i bilanci nazionali e dell’Unione europea(32) ; riconosce che la quantificazione di tali perdite non è semplice; rileva tuttavia che l’aumento dei requisiti di trasparenza non solo fornirebbe dati migliori, ma contribuirebbe anche a ridurre l’opacità;

16. osserva che diverse valutazioni hanno cercato di quantificare l’entità delle perdite dovute alla frode fiscale, all’evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; ricorda che nessuna di queste ha fornito un quadro sufficientemente ampio a causa della natura dei dati o della loro mancanza; osserva che alcune delle valutazioni recenti si integrano a vicenda, sulla base di metodologie diverse ma complementari;

17. osserva che, a tutt’oggi, mentre la Commissione effettua una stima del divario dell’IVA per l’UE, solo quindici Stati membri preparano le proprie stime nazionali in materia di divario fiscale; invita ciascuno Stato membro, sotto la guida della Commissione, ad elaborare una stima completa del divario fiscale, non limitata all’IVA e comprendente una valutazione del costo di tutti gli incentivi fiscali;

18. deplora ancora una volta la mancanza di statistiche affidabili e imparziali sull’ampiezza dell’elusione fiscale e dell’evasione fiscale e sottolinea l’importanza di sviluppare metodologie idonee e trasparenti per quantificare la portata di questi fenomeni e il loro impatto sulle finanze pubbliche, sulle attività economiche e sugli investimenti pubblici nei paesi(33) ; evidenzia l’importanza dell’indipendenza politica e finanziaria degli istituti di statistica al fine di assicurare l’affidabilità dei dati statistici; chiede l’assistenza tecnica di Eurostat per raccogliere statistiche complete e accurate, in modo che siano fornite in un formato digitale comparabile e facilmente coordinato;

19. ricorda, in particolare, la valutazione empirica, effettuata nel 2015, dell’ampiezza delle perdite annuali di gettito provocate dalla pianificazione fiscale aggressiva delle società nell’UE; osserva che secondo la valutazione, tali perdite oscillano tra 50 e 70 miliardi di EUR (la somma persa per il solo trasferimento degli utili, equivalente ad almeno il 17 % del gettito dell’imposta sul reddito delle società nel 2013 e allo 0,4 % del PIL) e tra 160 e 190 miliardi di EUR (se si aggiungono gli accordi fiscali personalizzati per le grandi imprese multinazionali e le inefficienze nella riscossione);

20. chiede al Consiglio e agli Stati membri di assegnare la priorità, in particolare con il sostegno del programma Fiscalis, ai progetti finalizzati a quantificare l’ampiezza dell’elusione fiscale, al fine di affrontare meglio l’attuale divario fiscale; sottolinea che il Parlamento europeo ha approvato(34) un incremento nell’ambito del programma Fiscalis; sollecita gli Stati membri, sotto il coordinamento della Commissione, a stimare i loro divari fiscali e a pubblicare i relativi risultati con cadenza annuale;

21. osserva che il documento di lavoro del FMI(35) stima le perdite mondiali dovute all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e relative ai paradisi fiscali in circa 600 miliardi di USD all’anno; rileva che le stime approssimative a lungo termine del FMI sono di circa 400 miliardi di USD per i paesi OCSE (l’1 % del loro PIL) e di 200 miliardi di USD per i paesi in via di sviluppo (l’1,3 % del loro PIL);

22. accoglie con favore le recenti stime della economia non osservata – spesso denominata economia sommersa – del sondaggio 2017 sulle politiche fiscali nell’Unione europea(36) , che fornisce un’indicazione più ampia dell’evasione fiscale; sottolinea che il valore dell’economia non osservata misura le attività economiche che potrebbero non essere rilevate nelle fonti dei dati di base utilizzate per l’elaborazione dei conti nazionali;

23. sottolinea che quasi il 40 % degli utili delle imprese multinazionali viene trasferito, ogni anno, in paradisi fiscali in tutto il mondo, laddove alcuni paesi dell’Unione europea sembrano registrare le perdite maggiori a causa del trasferimento degli utili, in quanto il 35 % degli utili trasferiti proviene da paesi dell’UE, seguiti dai paesi in via di sviluppo (30 %)(37) ; evidenzia che circa l’80 % degli utili trasferiti a partire da numerosi Stati membri dell’UE è destinato a un numero esiguo di Stati membri dell’UE o passa attraverso di essi; sottolinea che le imprese multinazionali possono pagare fino al 30 % in meno d’imposta rispetto ai concorrenti nazionali e che la pianificazione fiscale aggressiva distorce la concorrenza per le imprese nazionali, in particolare le PMI;

24. rileva che le ultime stime dell’evasione fiscale nell’UE indicano una cifra di circa 825 miliardi di EUR all’anno(38) ;

25. osserva che le imprese multinazionali ascoltate dalla commissione TAX3 producono le proprie stime relative alle aliquote d’imposta effettive(39) ; sottolinea che tali stime sono messe in discussione da alcuni esperti;

26. chiede che siano raccolte statistiche in merito a transazioni di grandi dimensioni nei porti franchi, nei depositi doganali e nelle zone economiche speciali, nonché sulle rivelazioni fatte da intermediari e informatori;

1.5.Frode fiscale, evasione fiscale, elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva

27. ricorda che la lotta contro l’evasione fiscale e la frode ha come obiettivo gli atti illeciti, mentre la lotta contro l’elusione fiscale fa fronte a situazioni che sfruttano le lacune nella legge o rientrano nei limiti della legge – salvo che siano ritenute illegali dalle autorità fiscali o, in ultima istanza, dalle autorità giudiziarie – ma che sono contrarie al suo spirito; chiede pertanto una semplificazione del quadro fiscale;

28. ricorda che migliorare l’efficienza della riscossione delle imposte nei paesi dell’UE potrebbe contribuire a ridurre i reati legati all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro che ne conseguono;

29. ricorda che la pianificazione fiscale aggressiva descrive l’istituzione di un sistema fiscale finalizzato a ridurre il debito d’imposta con l’ausilio dei tecnicismi di un regime fiscale o dell’arbitraggio tra due o più regimi fiscali in modo contrario allo spirito della legge;

30. accoglie con favore la risposta della Commissione alle richieste formulate nelle risoluzioni TAXE, TAX2 e PANA per individuare meglio la pianificazione fiscale aggressiva e le pratiche fiscali dannose;

31. invita la Commissione e il Consiglio a proporre e ad adottare una definizione completa e specifica degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva, basandosi sia sugli elementi identificati nella quinta revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6)(40) sia sugli studi e le raccomandazioni(41) pertinenti della Commissione; sottolinea che tali chiari indicatori possono basarsi, se del caso, su norme concordate a livello internazionale; invita gli Stati membri a utilizzare tali indicatori come base per abrogare tutte le pratiche fiscali dannose che derivano dalle scappatoie fiscali esistenti; invita la Commissione e il Consiglio ad aggiornare regolarmente tali indicatori qualora emergano nuove disposizioni o pratiche di pianificazione fiscale aggressiva;

32. sottolinea la somiglianza tra le imprese contribuenti e gli individui con ampie disponibilità patrimoniali nell’uso di strutture societarie e strutture analoghe, come i trust e le sedi offshore, ai fini della pianificazione fiscale aggressiva; evidenzia il ruolo degli intermediari(42) nella creazione di tali sistemi; ricorda, in tale contesto, che la maggior parte del reddito degli individui con ampie disponibilità patrimoniali giunge sotto forma di plusvalenze anziché come retribuzioni;

33. accoglie con favore la valutazione della Commissione e l’inclusione degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva nelle relazioni per paese del semestre europeo 2018; chiede che tale valutazione diventi un elemento abituale, per garantire parità di condizioni nel mercato interno dell’UE nonché una maggiore stabilità delle entrate pubbliche nel lungo periodo; invita la Commissione a garantire un seguito chiaro per porre fine alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, se del caso sotto forma di raccomandazioni formali;

34. ribadisce l’invito alle imprese, in quanto contribuenti, ad adempiere pienamente ai loro obblighi fiscali e ad astenersi da una pianificazione fiscale aggressiva che porti all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, così come dalle pratiche fiscali dannose, nonché a vedere in una strategia equa in materia di tassazione una parte importante della loro responsabilità sociale d’impresa, tenendo conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali al fine di garantire la fiducia dei contribuenti nei sistemi fiscali;

35. esorta gli Stati membri che partecipano alla procedura di cooperazione rafforzata ad accordarsi quanto prima possibile sull’adozione di un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), riconoscendo nel contempo che una soluzione globale sarebbe la più appropriata;

2.Tassazione delle imprese

36. ricorda che le opportunità di scegliere un luogo per l’attività economica o ai fini della residenza sulla base del quadro normativo sono aumentate con la globalizzazione e la digitalizzazione;

37. ricorda che le imposte devono essere pagate nelle giurisdizioni in cui ha luogo l’attività economica effettiva, sostanziale e autentica e la creazione di valore o, nel caso della tassazione indiretta, in cui ha luogo il consumo; sottolinea che ciò può essere conseguito adottando la base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) nell’UE con una distribuzione adeguata ed equa, che comprenda tra l’altro tutti i beni materiali;

38. rileva che nella direttiva ATAD I l’UE ha adottato una tassazione in uscita, per consentire agli Stati membri di tassare il valore economico delle plusvalenze generate nel loro territorio, anche quando la plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell’uscita; ritiene che il principio della tassazione degli utili realizzati negli Stati membri prima che lascino l’Unione dovrebbe essere rafforzato, ad esempio tramite ritenute alla fonte coordinate sugli interessi e sui canoni, in modo da eliminare le scappatoie esistenti ed evitare che gli utili lascino l’UE senza essere tassati; invita il Consiglio a riprendere i negoziati sulla proposta relativa agli interessi e ai canoni(43) ; osserva che i trattati fiscali spesso riducono l’aliquota della ritenuta alla fonte al fine di evitare la doppia imposizione(44) ;

39. ribadisce che l’adeguamento delle norme fiscali internazionali deve rispondere all’evasione derivante dall’eventuale sfruttamento dell’interazione tra le disposizioni fiscali nazionali e le reti di trattati fiscali, con conseguente erosione della base imponibile e doppia non imposizione, garantendo nel contempo che non vi sia doppia tassazione;

2.1.Piano d’azione sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e relativa attuazione nell’UE: direttiva antielusione

40. riconosce che il progetto sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili guidato dal G20/OCSE intendeva affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che portano a pratiche BEPS, attraverso una maggiore coerenza delle norme fiscali nei vari paesi, il rafforzamento dei requisiti sostanziali e il miglioramento della trasparenza e della certezza; afferma, tuttavia, che il grado di volontà e l’impegno a collaborare al piano d’azione BEPS dell’OCSE varia tra i paesi e tra le azioni specifiche interessate;

41. rileva che il piano d’azione BEPS in 15 punti del G20/OCSE, volto ad affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che danno origine alle pratiche BEPS, è in fase di attuazione e di monitoraggio e che sono in corso ulteriori discussioni, in un contesto più ampio rispetto a quello dei soli paesi partecipanti iniziali, attraverso il Quadro inclusivo; invita pertanto gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che le scappatoie fiscali rimanenti e i quesiti fiscali irrisolti come la ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi siano disciplinati dall’attuale quadro internazionale, al fine di contrastare le pratiche BEPS; accoglie con favore l’iniziativa del Quadro inclusivo per discutere e trovare un consenso globale su una migliore ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi;

42. prende atto del fatto che le azioni richiedono un’attuazione; prende atto della nota strategica(45) del Quadro inclusivo sul BEPS, che mira a individuare possibili soluzioni alle sfide individuate relative alla tassazione dell’economia digitale;

43. osserva che alcuni paesi hanno recentemente adottato contromisure unilaterali contro le pratiche fiscali dannose (come l’imposta del Regno Unito sugli utili trasferiti e le disposizioni GILTI (redditi da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale) della riforma fiscale negli Stati Uniti) per far sì che il reddito estero delle imprese multinazionali sia debitamente tassato con un’aliquota d’imposta minima effettiva nel paese di residenza della società madre; chiede una valutazione di tali misure da parte dell’UE; osserva che, contrariamente a tali misure unilaterali, generalmente l’UE promuove soluzioni multilaterali e consensuali per gestire un’equa ripartizione dei diritti di imposizione; sottolinea che, ad esempio, l’UE dà la priorità a una soluzione globale per la tassazione del settore digitale, ma propone comunque una imposta sui servizi digitali nell’UE, dato che le discussioni a livello globale procedono a rilento;

44. ricorda che il “pacchetto antievasione” UE del 2016 integra le disposizioni esistenti in modo da attuare a livello dell’UE le 15 azioni BEPS nel mercato unico in maniera coordinata;

45. accoglie con favore l’adozione delle direttive ATAD I e ATAD II da parte dell’UE; osserva che esse prevedono una tassazione più equa in quanto stabiliscono un livello minimo di protezione contro l’elusione dell’imposta sulle società in tutta l’UE e garantiscono alle imprese un ambiente più equo e più stabile, sia dal punto di vista della domanda che dell’offerta; accoglie con favore le disposizioni sui disallineamenti da ibridi per contrastare la doppia non imposizione, al fine di eliminare i disallineamenti esistenti ed evitare la creazione di ulteriori disallineamenti, sia tra Stati membri che con paesi terzi;

46. accoglie con favore le disposizioni sulle società estere controllate (SEC) inserite nella direttiva ATAD I per garantire che gli utili realizzati da società collegate stabilite in paesi con un livello di tassazione basso o inesistente siano effettivamente assoggettati a imposta; riconosce che tali disposizioni evitano che l’assenza o la diversità delle norme nazionali sulle SEC all’interno dell’Unione provochino distorsioni del funzionamento del mercato interno escludendo costruzioni di puro artificio, come chiesto ripetutamente dal Parlamento; deplora la coesistenza di due approcci nell’attuazione delle norme SEC nella direttiva ATAD I e invita gli Stati membri ad attuare unicamente le norme SEC più semplici ed efficaci, come quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva ATAD I;

47. accoglie con favore la norma generale antiabuso ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sulle società, prevista dalla direttiva ATAD I, che consente agli Stati membri di ignorare le costruzioni che non sono genuine e, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, sono finalizzate unicamente a ottenere un vantaggio fiscale; ribadisce la sua reiterata richiesta di adottare una norma antiabuso generale, rigorosa e comune, segnatamente nella normativa esistente e in particolare nella direttiva sulle società madri e figlie, nella direttiva sulle fusioni e nella direttiva sugli interessi e i canoni;

48. ribadisce la sua richiesta di una definizione chiara di stabile organizzazione e presenza economica significativa, affinché le società non possano evitare in modo artificioso di avere una presenza imponibile in uno Stato membro in cui svolgono attività economiche;

49. chiede che sia completato il lavoro svolto in seno al Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento (JTPF) sullo sviluppo di buone pratiche nonché il monitoraggio della Commissione sull’attuazione da parte degli Stati membri;

50. ricorda le sue preoccupazioni riguardo all’utilizzo dei prezzi di trasferimento nella pianificazione fiscale aggressiva e rammenta pertanto la necessità di prendere adeguati provvedimenti e migliorare il quadro sui prezzi di trasferimento per combattere questo fenomeno; sottolinea la necessità di garantire che tali prezzi rispecchino la realtà economica e forniscano certezza, chiarezza ed equità agli Stati membri e alle imprese che operano nell’Unione, e di ridurre il rischio di un uso improprio delle norme a fini di trasferimento degli utili, tenuto conto delle linee guida dell’OCSE del 2010 sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali(46) ; rileva che, come ripetutamente sottolineato da numerosi esperti e pubblicazioni, il ricorso al “concetto di entità indipendente” o al “principio di piena concorrenza” costituisce uno dei principali fattori che permettono le pratiche fiscali dannose(47) ;

51. sottolinea che le azioni intraprese dall’UE per affrontare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili nonché la pianificazione fiscale aggressiva hanno fornito alle autorità fiscali una serie di strumenti aggiornati per garantire un’equa riscossione delle imposte pur mantenendo la competitività delle imprese europee; sottolinea che la responsabilità di utilizzare in modo efficace tali strumenti dovrebbe ricadere sulle autorità fiscali, senza imporre oneri aggiuntivi ai contribuenti responsabili, in particolare le PMI;

52. riconosce che il nuovo flusso di informazioni alle autorità fiscali in seguito all’adozione delle direttive ATAD I e DAC4 comporta la necessità di prevedere risorse adeguate per garantire l’uso più efficiente di tali informazioni e ridurre l’attuale divario fiscale; invita tutti gli Stati membri a garantire che gli strumenti utilizzati dalle autorità siano sufficienti e adeguati a utilizzare tali informazioni e combinare e sottoporre a controlli incrociati le informazioni provenienti da fonti e insiemi di dati diversi;

2.2.Rafforzamento delle azioni dell’UE per combattere la pianificazione fiscale aggressiva e integrare il piano d’azione sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS)

2.2.1.Controllo dei regimi fiscali degli Stati membri e del contesto fiscale globale – pianificazione fiscale aggressiva nell’UE (semestre europeo)

53. si compiace che i regimi fiscali e il contesto fiscale globale degli Stati membri siano entrati a far parte del semestre europeo, in linea con l’invito in tal senso rivolto dal Parlamento europeo(48) ; accoglie con favore gli studi e i dati elaborati dalla Commissione(49) , che consentono di affrontare meglio le situazioni che forniscono indicatori economici sulla pianificazione fiscale aggressiva, danno un’indicazione chiara dell’esposizione alla pianificazione fiscale e offrono a tutti gli Stati membri una ricca banca dati sul fenomeno; sottolinea che gli Stati membri, secondo lo spirito di una leale cooperazione, non devono facilitare la creazione di sistemi di pianificazione fiscale aggressiva che siano incompatibili con il quadro giuridico dell’UE e lo spirito dei trattati UE;

54. chiede che a questi nuovi indicatori fiscali per il semestre europeo sia attribuito lo stesso valore degli indicatori relativi al controllo della spesa; sottolinea il vantaggio di fornire al semestre europeo questa dimensione fiscale, in quanto ciò consentirà di combattere alcune pratiche fiscali dannose che finora non erano state affrontate attraverso la direttiva ATAD e altre normative europee esistenti;

55. accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC6 definisca le caratteristiche dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica che gli intermediari devono comunicare all’amministrazione fiscale per consentirle di valutarli; si compiace che tali caratteristiche dei sistemi di pianificazione fiscale aggressiva possano essere aggiornate laddove emergono nuovi meccanismi o nuove pratiche; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva non è ancora scaduto e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantirne l’efficienza;

56. invita il Gruppo “Codice di condotta” a riferire a cadenza annuale al Consiglio e al Parlamento sui principali meccanismi notificati negli Stati membri, per consentire ai decisori di restare al passo con i nuovi sistemi fiscali elaborati e adottare le contromisure eventualmente necessarie;

57. chiede che sia le istituzioni dell’UE che gli Stati membri garantiscano che i contratti degli appalti pubblici non favoriscano l’elusione fiscale da parte dei fornitori; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero monitorare e garantire che le società o altri soggetti giuridici coinvolti nelle gare e nei contratti di appalto non siano dediti alla frode fiscale, all’evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; invita la Commissione a chiarire le pratiche esistenti in materia di appalti ai sensi della direttiva UE sugli appalti e, se necessario, proporre un aggiornamento della direttiva che non vieti l’applicazione di considerazioni fiscali come criteri di esclusione o addirittura di selezione negli appalti pubblici;

58. invita la Commissione a pubblicare una proposta che obblighi gli Stati membri a garantire che gli operatori economici partecipanti a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rispettino un livello minimo di trasparenza in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione pubblica paese per paese e la trasparenza degli assetti proprietari;

59. invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta finalizzata ad abrogare i cosiddetti “patent box” e invita gli Stati membri a favorire un sostegno non dannoso e, se del caso, diretto per le attività di ricerca e sviluppo; sottolinea che è necessario definire attentamente le agevolazioni fiscali per le società ed attuarle soltanto nei casi in cui vi è un impatto positivo sull’occupazione e la crescita ed escludendo qualsiasi rischio di creare nuove scappatoie nel sistema tributario;

60. ribadisce nel frattempo il suo invito a garantire che gli “patent box” abbiano una correlazione reale con l’attività economica, ad esempio attraverso verifiche delle spese, e non creino distorsioni della concorrenza; osserva che il ruolo crescente che assumono le attività immateriali nella catena del valore delle società multinazionali; prende atto del miglioramento della definizione dei costi di ricerca e sviluppo nella proposta relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB); appoggia la posizione del Parlamento che consiste nel privilegiare i crediti d’imposta per spese reali di ricerca e sviluppo anziché sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo;

2.2.2.Migliore cooperazione in materia di fiscalità, compresa la CCCTB

61. sottolinea che la politica fiscale nell’Unione europea dovrebbe essere incentrata sia sulla lotta all’elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva che sull’agevolazione dell’attività economica transfrontaliera mediante la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e la formulazione di politiche fiscali intelligenti;

62. sottolinea che esistono molti ostacoli di natura fiscale all’attività economica transfrontaliera; ricorda, a tale proposito, la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulle 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico(50) ; esorta la Commissione ad adottare un piano d’azione che affronti tali ostacoli in via prioritaria;

63. si compiace del rilancio del progetto CCCTB con l’adozione da parte della Commissione delle proposte collegate sulla CCTB e sulla CCCTB; sottolinea che, una volta attuata pienamente, la CCCTB eliminerà le scappatoie tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare i prezzi di trasferimento;

64. invita il Consiglio ad adottare e attuare rapidamente e simultaneamente le due proposte, tenendo conto del parere del Parlamento che già prevede il concetto di stabile organizzazione virtuale e formule di ripartizione che eliminerebbero le rimanenti scappatoie che consentono l’elusione fiscale e favorirebbero parità di condizioni in vista della digitalizzazione; deplora il continuo rifiuto da parte di alcuni Stati membri di trovare una soluzione e invita gli Stati membri ad avvicinare le loro posizioni divergenti;

65. ricorda che l’applicazione della C(C)CTB dovrebbe essere accompagnata dall’attuazione di norme contabili comuni e da un’adeguata armonizzazione delle prassi amministrative;

66. ricorda che per porre fine alla pratica del trasferimento degli utili e introdurre il principio secondo cui si versano le imposte nel luogo in cui si genera un profitto, la CCTB e la CCCTB dovrebbero essere introdotte simultaneamente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a presentare una nuova proposta basata sull’articolo 116 TFUE, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria per emanare la legislazione necessaria qualora il Consiglio non adotti una decisione unanime sulla proposta di istituire una CCCTB;

2.2.3.Tassazione digitale delle imprese

67. rileva che il fenomeno della digitalizzazione ha creato una nuova situazione di mercato in cui le imprese digitali e digitalizzate possono cogliere le opportunità offerte dai mercati locali senza avere una presenza fisica, e quindi tassabile, in tale mercato, con conseguenti condizioni disomogenee e svantaggi per le imprese tradizionali; osserva che nell’UE i modelli aziendali digitali sono soggetti a un onere fiscale medio più basso rispetto ai modelli aziendali tradizionali(51) ;

68. sottolinea, in questo contesto, il passaggio graduale dalla produzione tangibile alle attività immateriali nella catena di valore delle imprese multinazionali, come si evince dai relativi tassi di crescita della riscossione dei canoni e dei diritti di licenza negli ultimi cinque anni (quasi il 5 % annuo) rispetto agli scambi di beni e gli investimenti esteri diretti (meno dell’1 % all’anno)(52) ; deplora che le imprese digitali non paghino quasi nessuna imposta in alcuni Stati membri, nonostante la loro significativa presenza digitale e le considerevoli entrate maturate in tali Stati membri;

69. ritiene che l’UE dovrebbe permettere un contesto più favorevole per le imprese, al fine di conseguire il regolare funzionamento del mercato unico digitale, pur garantendo una tassazione equa dell’economia digitale; ricorda che, per quanto riguarda la digitalizzazione dell’economia nel suo insieme, il luogo in cui viene creato il valore dovrebbe tenere conto del contributo degli utenti e delle informazioni raccolte sul comportamento dei consumatori online;

70. sottolinea che la mancanza di un approccio comune dell’Unione in materia di tassazione dell’economia digitale indurrà, e anzi ha già indotto, gli Stati membri ad adottare soluzioni unilaterali che comporteranno un arbitraggio normativo e la frammentazione del mercato unico e potrebbero inoltre diventare un onere per le imprese che operano a livello transfrontaliero nonché per le autorità fiscali;

71. prende atto del ruolo guida svolto dalla Commissione e da taluni Stati membri nel dibattito globale sulla tassazione dell’economia digitalizzata; incoraggia gli Stati membri a proseguire il loro lavoro proattivo a livello di OCSE e di Nazioni Unite, in particolare attraverso il processo introdotto dal quadro inclusivo sulla BEPS nella sua nota politica(53) ; ricorda, tuttavia, che l’UE non deve attendere una soluzione globale ma agire immediatamente;

72. accoglie con favore il pacchetto fiscale digitale adottato dalla Commissione il 21 marzo 2018; deplora, tuttavia, che Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia abbiano mantenuto le loro riserve o la loro fondamentale opposizione al pacchetto relativo all’imposta sui servizi digitali durante la riunione ECOFIN del 12 marzo 2019(54) ;

73. sottolinea che l’accordo su ciò che costituisce stabile organizzazione digitale, l’unico finora raggiunto, rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non risolve la questione della ripartizione della base imponibile;

74. invita gli Stati membri che intendono considerare la possibilità di istituire un’imposta digitale a procedere in tal senso nel quadro di una cooperazione rafforzata al fine di evitare un’ulteriore frammentazione del mercato unico, come sta già avvenendo a livello di singoli Stati membri che stanno valutando l’introduzione di soluzioni nazionali;

75. è consapevole del fatto che la cosiddetta soluzione provvisoria non è ottimale; ritiene che essa contribuirà ad accelerare la ricerca di una soluzione migliore a livello globale, creando nel contempo, in qualche misura, condizioni di concorrenza più eque nei mercati locali; invita gli Stati membri dell’UE a discutere, adottare e attuare quanto prima la soluzione a lungo termine riguardante la tassazione dell’economia digitale (sulla presenza digitale significativa) affinché l’UE continui a essere un precursore a livello globale; sottolinea che la soluzione a lungo termine proposta dalla Commissione dovrebbe costituire la base per gli ulteriori lavori a livello internazionale;

76. prende atto che i cittadini dell’UE chiedono a gran voce un’imposta sui servizi digitali; ricorda che secondo i sondaggi effettuati l’80 % dei cittadini di Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca è a favore di un’imposta sui servizi digitali e ritiene che l’UE dovrebbe svolgere in ruolo guida negli sforzi internazionali; sottolinea altresì che la maggioranza dei cittadini intervistati desidera che l’imposta sui servizi digitali abbia un ampio ambito di applicazione(55) ;

77. invita gli Stati membri a garantire che l'”imposta sui servizi digitali” sia una misura provvisoria, prevedendo una “clausola di caducità” nella proposta di direttiva del Consiglio del 21 marzo 2018 su un sistema comune di imposizione sul gettito derivante dalla fornitura di taluni servizi digitali(56) e accelerando la discussione sulla presenza digitale significativa;

2.2.4.Una tassazione efficace

78. osserva che le aliquote nominali dell’imposta sulle società sono diminuite a livello dell’UE, passando da una media del 32 % nel 2000 al 21,9 % nel 2018(57) , il che rappresenta un calo del 32 %; esprime preoccupazione per le implicazioni di tale concorrenza sulla sostenibilità dei sistemi fiscali e le potenziali ricadute su altri paesi; osserva che il primo progetto BEPS del G20/OCSE non affrontava tale fenomeno; si compiace dell’annuncio che, entro il 2020, il quadro inclusivo sulla BEPS esaminerà “senza pregiudiziali” diritti di imposizione fiscale che rafforzeranno la capacità delle giurisdizioni di tassare gli utili qualora l’altra giurisdizione avente diritti di imposizione applichi a tali utili un basso tasso di tassazione effettiva(58) , il che si traduce in un’imposizione minima effettiva; osserva che, come indicato nel quadro inclusivo sulla BEPS, l’attuale lavoro condotto dall’OCSE non comporta modifiche del fatto che i paesi o le giurisdizioni sono liberi di fissare le proprie aliquote d’imposta o di non avere alcun regime fiscale sul reddito delle società(59) ;

79. accoglie con favore il nuovo standard globale dell’OCSE sull’applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni senza tassazione o con tassazione solo nominale(60) , ampiamente ispirato al lavoro condotto dall’Unione europea sul processo di redazione della lista UE (criterio di tassazione equa 2.2 della lista UE);

80. prende atto delle discrepanze tra le stime delle aliquote d’imposta effettive delle grandi società, spesso basate sulla previsione di imposte(61) , e l’imposta effettiva pagata dalle grandi imprese multinazionali; rileva che i settori tradizionali pagano in media un’aliquota d’imposta effettiva del 23 % mentre il settore digitale paga circa il 9,5 %(62) ;

81. prende atto delle metodologie divergenti per la valutazione delle aliquote d’imposta effettive, che non consentono un confronto affidabile dei loro valori nell’Unione e a livello mondiale; osserva che nell’UE, a seconda della valutazione, le aliquote fiscali effettive spaziano dal 2,2 % al 30 %(63) ; invita la Commissione a sviluppare la propria metodologia e a pubblicare periodicamente le aliquote d’imposta effettive negli Stati membri;

82. invita la Commissione a valutare il fenomeno della riduzione delle aliquote d’imposta nominali e il relativo impatto sulle aliquote d’imposta effettiva nell’UE e a proporre soluzioni, sia all’interno dell’UE che nei confronti dei paesi terzi, a seconda dei casi, comprese rigorose norme antiabuso, misure di difesa, come norme più rigorose sulle società controllate estere, e una raccomandazione per modificare i trattati fiscali;

83. ritiene che il coordinamento globale sulla base imponibile a seguito del progetto dell’OCSE/BEPS dovrebbe essere accompagnato da un migliore coordinamento delle aliquote d’imposta nel tentativo di conseguire una maggiore efficienza;

84. invita gli Stati membri ad aggiornare il mandato del Gruppo “Codice di condotta” per esaminare il concetto di tassazione minima effettiva degli utili delle imprese per dar seguito ai lavori dell’OCSE sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia;

85. prende nota della dichiarazione resa dal ministro francese delle Finanze alla riunione della commissione TAX3 del 23 ottobre 2018 riguardo alla necessità di discutere il concetto di livello minimo di imposizione; si compiace della disponibilità della Francia a inserire il dibattito sul livello minimo di imposizione tra le priorità della sua presidenza del G7 nel 2019, come ribadito in occasione della riunione ECOFIN del 12 marzo 2019;

2.3.Cooperazione amministrativa riguardo alle imposte dirette

86. sottolinea che da giugno 2014 la direttiva DAC è stata modificata quattro volte;

87. invita la Commissione a valutare e presentare proposte volte a colmare le lacune nella direttiva DAC2, includendo, in particolare, nel suo ambito di applicazione i beni materiali e le criptovalute, prevedendo sanzioni in caso di non conformità o false dichiarazioni da parte di istituti finanziari e includendo ulteriori tipi di istituti e conti finanziari attualmente non segnalati, come i fondi pensione;

88. reitera la sua richiesta di un ambito di applicazione più ampio riguardo allo scambio dei ruling fiscali e di un accesso più ampio da parte della Commissione, nonché di una maggiore armonizzazione delle pratiche in materia di ruling fiscali delle diverse autorità fiscali nazionali;

89. invita la Commissione a presentare rapidamente la sua prima valutazione della direttiva DAC3 al riguardo, analizzando in particolare il numero di ruling fiscali scambiati e il numero di occasioni in cui le amministrazioni fiscali nazionali hanno avuto accesso alle informazioni in possesso di un altro Stato membro; chiede che la valutazione tenga conto anche dell’impatto della divulgazione di informazioni essenziali relative ai ruling fiscali (il numero delle decisioni, i nomi dei beneficiari, l’aliquota fiscale effettiva derivante da ciascuna decisione); invita gli Stati membri a pubblicare i ruling fiscali nazionali;

90. deplora che il Commissario responsabile per la fiscalità non riconosca la necessità di estendere l’attuale sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali;

91. reitera, inoltre, la sua richiesta di procedere ad audit fiscali simultanei di persone aventi interessi comuni o complementari (comprese le società madre e le società controllate) nonché la sua richiesta di migliorare ulteriormente la cooperazione fiscale tra Stati membri attraverso l’obbligo di rispondere alle richieste di gruppo su questioni fiscali; rammenta che il diritto di non rispondere alle autorità fiscali non si applica nel quadro di una semplice indagine amministrativa e che la cooperazione è obbligatoria(64) ;

92. ritiene che le ispezioni coordinate sul posto e i controlli congiunti dovrebbero far parte del quadro europeo di cooperazione tra le amministrazioni fiscali;

93. sottolinea che non soltanto gli scambi e il trattamento di informazioni, ma anche lo scambio delle migliori pratiche tra amministrazioni fiscali contribuiscono a una riscossione più efficiente delle imposte; invita gli Stati membri a dare priorità alla condivisione delle migliori pratiche tra autorità fiscali, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione delle amministrazioni fiscali;

94. invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare le procedure per un sistema digitale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per facilitare le attività transfrontaliere e ridurre le procedure burocratiche;

95. invita la Commissione a valutare rapidamente l’attuazione della direttiva DAC4 e a verificare se le amministrazioni fiscali nazionali hanno effettivamente accesso alle informazioni paese per paese in possesso di un altro Stato membro; chiede alla Commissione di valutare in che modo la direttiva DAC4 sia correlata all’azione 13 del piano d’azione BEPS del G20 sullo scambio di informazioni paese per paese;

96. accoglie con favore lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sullo standard globale sviluppato dall’OCSE con Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e la Svizzera; invita la Commissione e gli Stati membri ad adeguare le disposizioni del trattato affinché si adeguino alla direttiva DAC modificata;

97. sottolinea inoltre il contributo del programma Fiscalis 2020 volto a migliorare la cooperazione tra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali e i loro funzionari; ribadisce il valore aggiunto delle azioni congiunte in questo ambito e il ruolo dell’eventuale programma per lo sviluppo e il funzionamento dei grandi sistemi informatici transeuropei;

98. ricorda agli Stati membri tutti i loro obblighi stabiliti dal trattato(65) , in particolare l’obbligo di cooperare in modo leale, sincero e rapido; chiede pertanto, alla luce di casi transfrontalieri come, in particolare, i cosiddetti cum-ex files, che le amministrazioni fiscali nazionali di tutti gli Stati membri definiscano sportelli unici, in linea con il sistema di sportelli unici della JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration) nel quadro dell’OCSE(66) , per agevolare e rafforzare la cooperazione nella lotta alla frode fiscale, all’evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; chiede altresì alla Commissione di facilitare e coordinare la cooperazione tra gli sportelli unici degli Stati membri;

99. raccomanda che le autorità degli Stati membri che ricevono dai loro omologhi di altri Stati membri la notifica di possibili violazioni di legge siano tenute a fornire una notifica ufficiale di ricezione e, ove opportuno, una risposta significativa e tempestiva riguardo alle azioni intraprese in seguito alla suddetta notifica;

2.4.”Dividend stripping” e “coupon washing”

100. osserva che le transazioni cum-ex sono un problema mondiale noto a partire dagli anni ’90, anche in Europa, ma che non è stata ancora intrapresa alcuna azione coordinata per farvi fronte; deplora la frode fiscale rivelata dal cosiddetto scandalo cum-ex files che, secondo alcune stime pubblicate dai mezzi d’informazione, ha causato perdite erariali per gli Stati membri pari a 55,2 miliardi di EUR; sottolinea che il consorzio di giornalisti europei identifica la Germania, la Danimarca, la Spagna, l’Italia e la Francia come i presunti principali mercati di destinazione delle pratiche commerciali “cum-ex”, seguiti da Belgio, Finlandia, Polonia, Paesi Bassi, Austria e Repubblica ceca;

101. sottolinea che la complessità dei sistemi tributari può dar luogo a scappatoie giuridiche che facilitano i meccanismi di frode fiscale, come i cum-ex;

102. osserva che la frode sistematica incentrata sui meccanismi “cum-ex” e “cum-cum” è stata resa in parte possibile perché le pertinenti autorità degli Stati membri non hanno effettuato controlli sufficienti sulle domande di rimborso delle imposte e che le autorità competenti non dispongono di un quadro chiaro e completo dell’effettiva titolarità delle azioni; invita gli Stati membri a consentire a tutte le autorità competenti di accedere a informazioni complete e aggiornate sulla titolarità delle azioni; chiede altresì alla Commissione di valutare se è necessario un intervento dell’UE in tal senso e di presentare una proposta legislativa qualora tale valutazione ne dimostri la necessità;

103. sottolinea che le rivelazioni sembrano indicare eventuali carenze nelle legislazioni nazionali in materia fiscale e negli attuali sistemi di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità degli Stati membri; esorta gli Stati membri a utilizzare efficacemente tutti i canali di comunicazione, i dati nazionali e i dati messi a disposizione dal quadro rafforzato per lo scambio di informazioni;

104. sottolinea che gli aspetti transfrontalieri dei cum-ex files dovrebbero essere affrontati a livello multilaterale; avverte che l’introduzione di nuovi trattati bilaterali sullo scambio di informazioni e di meccanismi di cooperazione bilaterale tra singoli Stati membri complicherebbe la già complessa rete di norme internazionali, introdurrebbe nuove scappatoie e contribuirebbe alla mancanza di trasparenza;

105. esorta tutti gli Stati membri a indagare e analizzare in modo approfondito le pratiche di pagamento dei dividendi nelle rispettive giurisdizioni, a individuare le lacune nelle loro legislazioni fiscali che creano opportunità che possono essere sfruttate dai responsabili di frodi fiscali e dell’elusione fiscale, ad analizzare la potenziale dimensione transfrontaliera di tali pratiche e a porre fine a tutte queste pratiche fiscali dannose; invita gli Stati membri a scambiarsi le loro migliori pratiche in tale settore;

106. invita gli Stati membri e le rispettive autorità di vigilanza finanziaria a valutare la necessità di vietare unicamente le pratiche finanziarie indotte da ragioni fiscali, quali l’arbitraggio dei dividendi o il “dividend stripping” e i meccanismi simili, salvo prova contraria da parte dell’emittente che tali pratiche finanziarie hanno una finalità economica sostanziale diversa dal rimborso ingiustificato di imposte e/o dall’elusione fiscale; invita i legislatori dell’UE a valutare la possibilità di attuare tale misura a livello dell’UE;

107. invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sull’elaborazione di una proposta volta a istituire una forza di contrasto finanziaria europea, nel quadro di Europol, dotata di capacità di indagine proprie, nonché su un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere e altri reati finanziari di natura transfrontaliera;

108. conclude che i cum-ex files dimostrano l’urgente necessità di migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni; esorta pertanto gli Stati membri a migliorare la cooperazione nell’individuare, bloccare, indagare e perseguire i meccanismi di frode fiscale ed evasione fiscale quali il “cum-ex” e, se del caso, il “cum-cum”, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche, e a sostenere, in casi giustificati, soluzioni a livello dell’UE;

2.5.Trasparenza riguardo all’imposta sulle società

109. accoglie con favore l’adozione della direttiva DAC4 che prevede la rendicontazione paese per paese (CBCR) per le autorità fiscali, in linea con l’azione 13 del piano d’azione BEPS;

110. ricorda che la rendicontazione pubblica paese per paese è una delle misure chiave per creare una maggiore trasparenza in materia di informazione fiscale delle imprese; sottolinea che la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese da parte di talune imprese e succursali è stata avanzata dai colegislatori subito dopo lo scandalo dei Panama Papers, il 12 aprile 2016, e che il Parlamento ha adottato la sua posizione al riguardo il 4 luglio 2017(67) ; ricorda che il Parlamento ha chiesto di ampliare l’ambito della rendicontazione e della tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale tenendo debitamente conto della competitività delle imprese europee;

111. ricorda la posizione del Parlamento espressa nelle raccomandazioni della commissione PANA in cui chiedeva un’ambiziosa rendicontazione pubblica paese per paese al fine di migliorare la trasparenza fiscale e il controllo pubblico delle imprese multinazionali; esorta il Consiglio a giungere a un accordo comune al fine di adottare una rendicontazione pubblica paese per paese, in quanto rappresenta una delle misure chiave per conseguire una maggiore trasparenza in merito alle informazioni fiscali delle società per tutti i cittadini;

112. deplora l’assenza di progressi e di cooperazione da parte del Consiglio dal 2016; chiede con insistenza che vengano compiuti rapidi progressi in seno al Consiglio, affinché possa avviare negoziati con il Parlamento per assicurare una rapida adozione della proposta;

113. ricorda che il controllo pubblico è utile per i ricercatori(68) , i giornalisti d’inchiesta, gli investitori e le altre parti interessate a valutare adeguatamente i rischi, le passività e le opportunità per stimolare un’imprenditorialità equa; ricorda che disposizioni analoghe sono già previste per il settore bancario dall’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE (CDR IV)(69) e per le industrie estrattive e forestali dalla direttiva 2013/34/UE(70) ; osserva che alcuni operatori privati stanno sviluppando su base volontaria nuovi strumenti di rendicontazione che rafforzano la trasparenza fiscale, come la norma dell’iniziativa globale per la comunicazione di informazioni (Global Reporting Initiative) “informativa sulle imposte e i pagamenti ai governi” nel quadro della loro politica in materia di responsabilità sociale delle imprese;

114. ricorda che le misure relative alla trasparenza in materia di imposta sulle società devono essere considerate attinenti all’articolo 50, paragrafo 1, del TFUE sulla libertà di stabilimento; pertanto, detto articolo costituisce la base giuridica appropriata per la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese pubblicata dalla Commissione nella sua valutazione d’impatto del 12 aprile 2016 (COM (2016)0198);

115. osserva che, per quanto riguarda la capacità limitata dei paesi in via di sviluppo di soddisfare i requisiti attraverso le procedure esistenti per lo scambio di informazioni, la trasparenza è particolarmente importante in quanto faciliterebbe l’accesso alle informazioni per le loro amministrazioni fiscali;

2.6.Norme in materia di aiuti di Stato

116. ricorda che il settore della tassazione diretta delle imprese rientra nell’ambito degli aiuti di Stato(71) quando le misure fiscali creano una discriminazione tra contribuenti, contrariamente alle misure fiscali di carattere generale che si applicano a tutte le imprese senza distinzione;

117. invita la Commissione e, in particolare, la Direzione generale della Concorrenza a valutare eventuali misure atte a scoraggiare gli Stati membri dal concedere aiuti di Stato del genere sotto forma di vantaggi fiscali;

118. accoglie con favore il nuovo approccio proattivo e aperto della Commissione in relazione alle indagini sugli aiuti di Stato illegali nel corso dell’attuale mandato, che le ha consentito di chiudere una serie di casi di grande rilievo;

119. deplora il fatto che le imprese possano concludere accordi con i governi per non pagare quasi nessuna imposta in un dato paese nonostante vi svolgano un’attività sostanziale; evidenzia a tale riguardo un ruling in materia fiscale tra l’autorità tributaria dei Paesi Bassi e la Royal Dutch Shell plc che sembra violare il diritto tributario dei Paesi Bassi, e che è stato emanato per il solo fatto che la sede verrebbe ubicata nei Paesi Bassi dopo l’unificazione delle due precedenti società madre, il che si traduce in un’esenzione dalla ritenuta d’imposta olandese sui dividendi; rileva nel contempo che recenti indagini sembrano evidenziare che la società non versi alcuna imposta sugli utili neppure nei Paesi Bassi; ribadisce l’invito alla Commissione a indagare su questo caso di potenziali aiuti di Stato illegali;

120. si compiace che dal 2014 la Commissione indaghi sulle pratiche degli Stati membri in materia di ruling fiscali a seguito delle denunce di trattamento fiscale favorevole nei confronti di talune società e che abbia avviato nove indagini formali dal 2014, sei delle quali hanno concluso che il ruling fiscale costitutiva un aiuto di Stato illegale(72) ; osserva che un’indagine si è chiusa con la conclusione che la doppia non imposizione di alcuni utili non costituiva un aiuto di Stato(73) , mentre altre due sono tuttora in corso(74) ;

121. deplora il fatto che, a quasi cinque anni dalle rivelazioni di LuxLeaks, la Commissione abbia aperto un’indagine formale(75) solo in uno dei oltre 500 ruling in materia fiscale concessi dal Lussemburgo, che sono stati resi noti nell’ambito dell’indagine LuxLeaks condotta dal consorzio internazionale dei giornalisti d’inchiesta (ICIJ);

122. osserva che, sebbene la Commissione abbia accertato che McDonald’s ha beneficiato di una doppia non imposizione su alcuni dei suoi utili nell’UE, non è stato possibile adottare alcuna decisione nel quadro delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, dato che la Commissione ha concluso che la doppia non imposizione derivava da un disallineamento tra le leggi fiscali del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi(76) ; prende atto dell’annuncio da parte del Lussemburgo di rivedere le proprie convenzioni in materia di doppia imposizione al fine di conformarsi al diritto fiscale internazionale;

123. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia concluso che la doppia non imposizione di cui ha beneficiato McDonald’s era riconducibile a un disallineamento tra la legislazione fiscale del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi, un disallineamento di cui McDonald’s ha beneficiato ricorrendo ad arbitrati tra tali giurisdizioni; manifesta inoltre preoccupazione per il fatto che questo tipo di elusione fiscale, basata su arbitrato, venga consentita nell’UE;

124. è preoccupato per l’ordine di grandezza delle imposte non versate in tutti gli Stati membri per lunghi periodi(77) ; ricorda che lo scopo del recupero degli aiuti illegali è riportare la posizione allo status quo e che il calcolo dell’importo esatto degli aiuti da rimborsare rientra nell’obbligo di attuazione che compete alle autorità nazionali; invita la Commissione a valutare e adottare valide contromisure, tra cui ammende, per contribuire a impedire che gli Stati membri offrano trattamenti fiscali favorevoli selettivi che si configurano come aiuti di Stato e non sono conformi alle norme dell’UE;

125. reitera la sua richiesta alla Commissione di formulare orientamenti che chiariscano cosa costituisce un aiuto di Stato di natura fiscale e un prezzo di trasferimento “adeguato”; chiede altresì alla Commissione di eliminare le incertezze giuridiche sia per i contribuenti in regola che per le amministrazioni fiscali e di definire di conseguenza un quadro organico delle pratiche fiscali degli Stati membri;

126. esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione non abbia utilizzato le norme in materia di aiuti di Stato contro qualsiasi misura fiscale che falsa gravemente la concorrenza, e che applichi tali norme solo in casi specifici con caratteristiche particolari in modo da modificare la prassi dello Stato in questione; invita la Commissione a compiere ogni sforzo per recuperare gli aiuti di Stato indebiti, anche per quanto concerne tutte le società menzionate nello scandalo Luxleaks, al fine di garantire condizioni di parità; invita inoltre la Commissione a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri e agli operatori di mercato in merito all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e a cosa ciò significhi per le pratiche di pianificazione fiscale delle società;

127. chiede una riforma del diritto della concorrenza per estendere il campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di essere in grado di agire con maggiore vigore contro gli aiuti di Stato fiscali dannosi a favore delle società multinazionali, che includono i ruling in materia fiscale;

2.7.Società “bucalettere”

128. osserva che non esiste una definizione univoca di società bucalettere, vale a dire società registrate in una giurisdizione unicamente a fini di elusione o evasione fiscale e senza una presenza economica significativa; sottolinea, tuttavia, che semplici criteri, quali l’attività economica effettiva o la presenza fisica di personale che lavora per l’impresa, potrebbero rappresentare strumenti d’identificazione e di lotta alla proliferazione di tali società; ribadisce il suo invito a formulare una definizione chiara;

129. sottolinea che, come proposto nella posizione del Parlamento per i negoziati interistituzionali relativi alla direttiva di modifica relativa alle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere(78) , gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che le conversioni transfrontaliere corrispondano all’effettivo esercizio di un’autentica attività economica, anche nel settore digitale, al fine di evitare la creazione di società bucalettere;

130. invita gli Stati membri a richiedere lo scambio di una serie di informazioni finanziarie tra le autorità competenti prima dell’esecuzione di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;

131. esprime la raccomandazione secondo cui qualsiasi entità che crea una struttura offshore dovrebbe fornire alle autorità competenti le ragioni legittime alla base di tale decisione, al fine di garantire che i conti offshore non siano utilizzati per finalità di riciclaggio di denaro o evasione fiscale;

132. chiede che i titolari effettivi siano resi noti alle autorità fiscali;

133. sollecita misure nazionali che vietino espressamente i rapporti commerciali con le società bucalettere; sottolinea, in particolare, che la normativa lettone definisce una società bucalettere come un’entità che non svolge alcuna attività economica reale e che non dispone di prove documentali che attestino il contrario, registrata in una giurisdizione in cui le società non hanno l’obbligo di presentare un bilancio e/o priva di una sede di attività nel paese di residenza; osserva tuttavia che, a norma del diritto dell’Unione, il divieto delle società bucalettere in Lettonia non può essere utilizzato per vietare le società bucalettere stabilite negli Stati membri dell’UE, in quanto sarebbe considerato discriminatorio(79) ; invita la Commissione europea a proporre alcune modifiche all’attuale legislazione dell’Unione atte a consentire il divieto delle società bucalettere anche se residenti negli Stati membri dell’UE;

134. sottolinea che l’elevato livello di IED in entrata e in uscita in termini di percentuale del PIL in sette Stati membri (Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) può essere spiegato solo in misura limitata dalle attività economiche reali che si svolgono in tali Stati membri(80) ;

135. pone l’accento sull’elevata percentuale di IED in diversi Stati membri, in particolare Lussemburgo, Malta, Cipro, Paesi Bassi e Irlanda(81) ; osserva che tali IED sono solitamente detenuti da società a destinazione specifica (SDS) che spesso hanno la funzione di sfruttare le lacune esistenti; invita la Commissione a valutare il ruolo delle SDS che detengono IED;

136. rileva che indicatori economici quali un livello insolitamente alto di IED nonché di IED detenuti da società a destinazione specifica sono indicatori di una pianificazione fiscale aggressiva(82) ;

137. osserva che le norme antiabuso della direttiva ATAD (costruzioni artificiose) riguardano le società bucalettere, mentre le norme CCTB e CCCTB garantirebbero l’attribuzione del reddito al luogo in cui si svolge l’attività economica effettiva;

138. esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire requisiti coordinati, vincolanti ed esecutivi relativi all’attività economica sostanziale nonché test sulle spese;

139. invita la Commissione a effettuare, entro due anni, controlli dell’adeguatezza delle iniziative legislative e politiche interconnesse finalizzate a far fronte all’impiego di società bucalettere nel contesto della frode fiscale, dell’evasione fiscale, della pianificazione fiscale aggressiva e del riciclaggio di denaro;

3.IVA

140. sottolinea l’esigenza di armonizzare le norme in materia di IVA a livello di UE nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza(83) ;

141. sottolinea che l’IVA è un’importante fonte di gettito fiscale per i bilanci nazionali; osserva che nel 2016 le entrate IVA negli Stati membri dell’UE-28 ammontavano a 1 044 miliardi di EUR, ovvero il 18 % di tutte le entrate fiscali negli Stati membri; prende nota del fatto che il bilancio annuale 2017 dell’UE ammontava a 157 miliardi di EUR;

142. deplora, tuttavia, che importi ingenti delle entrate IVA previste si perdano a causa delle frodi; sottolinea che, secondo le statistiche della Commissione, nel 2016 il divario dell’IVA (ossia la differenza tra le entrate IVA previste e l’IVA effettivamente riscossa, che fornisce quindi una stima della perdita di IVA dovuta non solo alle frodi, ma anche a fallimenti, errori di calcolo ed elusione) ammontava, nell’Unione, a 147 miliardi di EUR, ovvero più del 12 % delle entrate IVA totali previste(84) , sebbene la situazione sia notevolmente peggiore in taluni Stati membri in cui il divario è prossimo o persino superiore al 20 %, il che mostra una notevole differenza tra gli Stati membri nella gestione del divario dell’IVA;

143. rileva che, secondo le stime della Commissione, ogni anno si perdono circa 50 miliardi di EUR, ovvero 100 EUR per cittadino dell’Unione, a causa delle frodi IVA transfrontaliere(85) , mentre l’Europol stima che circa 60 miliardi di EUR di frodi IVA siano legati alla criminalità organizzata e al finanziamento terrorismo; prende atto della maggiore armonizzazione e semplificazione dei regimi dell’IVA nell’Unione, sebbene la cooperazione tra gli Stati membri non sia ancora sufficiente né efficace; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione onde contrastare con maggior efficacia le frodi IVA; invita la prossima Commissione ad attribuire priorità all’introduzione e all’attuazione del sistema dell’IVA definitivo, allo scopo di migliorarlo;

144. chiede statistiche affidabili per stimare il divario dell’IVA e sottolinea l’esigenza, all’interno dell’Unione, di un approccio comune relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati; esorta la Commissione a garantire che negli Stati membri siano regolarmente raccolti e pubblicati dati statistici uniformi;

145. sottolinea che la caratteristica dell’attuale regime (transitorio) dell’IVA di applicare un’esenzione alle cessioni intracomunitarie ed esportazioni nell’UE è stata oggetto di abuso da parte di truffatori, in particolare con la frode “carosello” dell’IVA e la frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente (MTIC);

146. prende nota del fatto che, secondo la Commissione, le imprese che operano su base transfrontaliera si fanno carico attualmente di costi di conformità superiori dell’11 % rispetto a quelli sostenuti da imprese che operano solo a livello nazionale; osserva, in particolare, che i costi di conformità in materia di IVA gravano eccessivamente sulle PMI, ragion per cui queste ultime sono restie a cogliere i vantaggi del mercato unico; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare soluzioni per ridurre i costi di conformità in materia di IVA legati al commercio transfrontaliero;

3.1.Ammodernamento del quadro dell’IVA

147. accoglie pertanto con favore il piano d’azione sull’IVA della Commissione, del 6 aprile 2016, volto a riformare il quadro dell’IVA e le 13 proposte legislative adottate dalla Commissione da dicembre 2016 per affrontare la transizione verso il sistema dell’IVA definitivo, eliminare gli ostacoli posti dall’IVA al commercio elettronico, rivedere il regime dell’IVA per le PMI, modernizzare la politica relativa alle aliquote IVA e affrontare il divario fiscale dell’IVA;

148. accoglie con favore l’introduzione nel 2015 di un mini sportello unico IVA per i servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e i servizi elettronici, quale sistema volontario per la registrazione, dichiarazione e versamento dell’IVA; plaude all’estensione del mini sportello unico ad altri beni e servizi per i consumatori finali a partire dal 1° gennaio 2021;

149. rileva che, secondo le stime della Commissione, la riforma per modernizzare l’IVA dovrebbe ridurre la burocrazia del 95 %, pari a una cifra stimata di 1 miliardo di EUR;

150. accoglie con favore, in particolare, il fatto che il 5 dicembre 2017 il Consiglio abbia adottato nuove norme che agevolano il rispetto degli obblighi in materia di IVA per le imprese online; plaude in particolare al fatto che il Consiglio abbia tenuto conto del parere del Parlamento riguardo all’introduzione della responsabilità per le piattaforme online per la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza che facilitano; ritiene che tale misura garantirà parità di condizioni con le imprese non UE, dato che molti beni importati per le vendite a distanza entrano attualmente nell’UE in regime di esenzione IVA; invita gli Stati membri ad applicare correttamente le nuove norme entro il 2021;

151. accoglie con favore le proposte relative al sistema dell’IVA definitivo adottate il 4 ottobre 2017(86) e il 24 maggio 2018(87) ; plaude in particolare alla proposta della Commissione di applicare il principio di destinazione alla tassazione, che prevede che l’IVA venga versata alle autorità fiscali dello Stato membro del consumatore finale secondo il tasso vigente in tale Stato;

152. accoglie con favore, in particolare, i progressi compiuti dal Consiglio verso il sistema dell’IVA definitivo attraverso l’adozione delle soluzioni rapide(88) il 4 ottobre 2018; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che non siano state adottate tutele riguardo ai suoi aspetti sensibili alla frode sulla falsariga della posizione del Parlamento(89) riguardo alla proposta del soggetto passivo certificato(90) , espressa nel suo parere del 3 ottobre 2018(91) ; deplora profondamente che il Consiglio abbia posticipato la decisione sull’introduzione dello status di soggetto passivo certificato fino all’adozione del sistema dell’IVA definitivo;

153. invita il Consiglio a garantire che lo status di soggetto passivo certificato sia coerente con la qualifica di operatore economico autorizzato rilasciata dalle autorità doganali;

154. chiede un coordinamento minimo trasparente a livello di UE sulla definizione dello status di soggetto passivo certificato, ivi compresa una valutazione periodica da parte della Commissione sulle modalità di concessione di tale status da parte degli Stati membri; sollecita lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri in merito agli eventuali rifiuti di concedere lo status di soggetto passivo certificato a talune società, al fine di migliorare la coerenza e le norme comuni;

155. accoglie inoltre con favore la revisione dei regimi speciali per le PMI(92) , che è essenziale per garantire parità di condizioni, in quanto i regimi di esenzione dall’IVA sono attualmente disponibili unicamente per gli enti nazionali, e può contribuire alla riduzione dei costi di conformità in materia di IVA per le PMI; invita il Consiglio a tenere conto del parere del Parlamento dell’11 settembre 2018(93) , in particolare per quanto riguarda l’ulteriore semplificazione amministrativa per le PMI; chiede pertanto alla Commissione di istituire un portale online sul quale debbano registrarsi le PMI che intendono avvalersi dell’esenzione in un altro Stato membro, e di introdurre uno sportello unico attraverso il quale le piccole imprese possano presentare le dichiarazioni IVA per i diversi Stati membri in cui operano;

156. prende atto dell’adozione della proposta della Commissione relativa a un meccanismo generalizzato di inversione contabile(94) , che consentirà deroghe temporanee alle normali disposizioni in materia di IVA al fine di prevenire con maggiore efficacia le frodi carosello negli Stati membri maggiormente colpiti da questo tipo di frode; invita la Commissione a monitorare attentamente l’applicazione della nuova legislazione, nonché i potenziali rischi e vantaggi che ne derivano; sottolinea tuttavia che il meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe ritardare in alcun modo la rapida attuazione di un sistema dell’IVA definitivo;

157. osserva che la diffusione del commercio elettronico può spesso rappresentare una sfida per le autorità fiscali, come l’assenza di identificazione a fini fiscali del venditore nell’UE e la registrazione delle dichiarazioni IVA ben al di sotto del valore reale delle operazioni dichiarate; plaude pertanto allo spirito delle norme di attuazione proposte in relazione alle vendite a distanza di beni, adottate dalla Commissione europea l’11 dicembre (COM(2018)0819 e COM(2018)0821), secondo cui, in particolare, a partire dal 2021, le piattaforme online avranno la responsabilità di garantire la riscossione dell’IVA sulle vendite di beni ai consumatori dell’Unione da parte di imprese di paesi terzi effettuate sulle loro piattaforme;

158. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le transazioni di commercio elettronico che vedono coinvolti venditori con sede al di fuori dell’UE che non dichiarano l’IVA (ad esempio, facendo indebito uso della dicitura di campione) o sottovalutandone deliberatamente il valore, al fine di evitare di versare l’IVA in tutto o in parte; ritiene che tali pratiche mettano a repentaglio l’integrità e il buon funzionamento del mercato interno dell’UE; invita la Commissione ad avanzare proposte legislative, ove opportuno e necessario;

3.2.Il divario dell’IVA, la lotta contro la frode IVA e la cooperazione amministrativa riguardo all’IVA

159. ribadisce il suo invito ad affrontare i fattori che contribuiscono al divario fiscale, tra cui l’IVA;

160. accoglie con favore l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione, l’8 marzo 2018, contro Cipro, la Grecia e Malta, e l’8 novembre 2018 contro l’Italia e l’Isola di Man, per quanto riguarda le pratiche abusive in materia di IVA in relazione all’acquisto di yacht e aerei, allo scopo di garantire che tali paesi smettano di offrire illecitamente un trattamento fiscale favorevole agli yacht e aerei privati, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza nei settori marittimo e aereo;

161. accoglie con favore le modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda le misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA; accoglie con favore le visite di monitoraggio della Commissione condotte in 10 Stati membri nel 2017 e in particolare la successiva raccomandazione di migliorare l’affidabilità del sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES);

162. osserva che la Commissione ha di recente proposto ulteriori strumenti di controllo e il rafforzamento del ruolo di Eurofisc, nonché meccanismi per una più stretta collaborazione tra le autorità doganali e le amministrazioni fiscali; invita tutti gli Stati membri a partecipare più attivamente al sistema di analisi della rete di transazioni (TNA) nel quadro di Eurofisc;

163. è del parere che tutti gli Stati membri debbano obbligatoriamente aderire a Eurofisc quale condizione necessaria per ricevere i finanziamenti dell’UE; ribadisce la preoccupazione della Corte dei conti europea sul rimborso dell’IVA nella spesa in materia di Coesione(95) e sul programma antifrode dell’UE(96) ;

164. esorta la Commissione a esaminare le possibilità di raccolta e trasmissione in tempo reale dei dati IVA sulle transazioni da parte degli Stati membri, in quanto ciò migliorerebbe l’efficacia di Eurofisc e consentirebbe l’ulteriore elaborazione di nuove strategie di lotta alla frode IVA; invita tutte le autorità pertinenti a utilizzare diverse tecnologie di analisi statistica ed estrapolazione dei dati per individuare anomalie, relazioni e modelli sospetti, al fine di consentire alle autorità fiscali di affrontare un ampio spettro di comportamenti non conformi in modo proattivo, mirato ed economicamente vantaggioso e con più efficacia;

165. accoglie con favore l’adozione della direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione (direttiva PIF)(97) , che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all’assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea (EPPO), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione, al fine di affrontare la frode IVA; invita l’EPPO, l’OLAF, Eurofisc, Europol ed Eurojust a cooperare strettamente al fine di coordinare gli sforzi nella lotta alla frode IVA e a individuare e rispondere a nuove pratiche fraudolente;

166. rileva, tuttavia, la necessità di una migliore cooperazione tra autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto nell’UE, come sottolineato dagli esperti durante l’audizione tenutasi il 28 giugno 2018 e in uno studio commissionato dalla commissione TAX3;

167. accoglie con favore la comunicazione della Commissione volta ad estendere le competenze della Procura europea ai reati terroristici transfrontalieri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la Procura europea diventi operativa quanto prima e comunque entro il 2022, assicurando una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione già esistenti, responsabili della tutela degli interessi finanziari dell’Unione; chiede che vengano comminate sanzioni esemplari, proporzionate e dissuasive; ritiene che chiunque sia coinvolto in un meccanismo organizzato di frode IVA dovrebbe essere sanzionato severamente, per evitare una percezione di impunità;

168. ritiene che uno dei problemi principali che consentono un comportamento fraudolento riguardo all’IVA è il “profitto in denaro” che un truffatore può ottenere; chiede pertanto alla Commissione di analizzare la proposta avanzata dagli esperti(98) di inserire i dati sulle transazioni transfrontaliere in una blockchain e di impiegare valute digitali protette utilizzabili unicamente per i pagamenti IVA (uso unico) invece del denaro a corso legale;

169. accoglie con favore il fatto che il Consiglio abbia affrontato la questione della frode legata alle importazioni(99) ; ritiene che la corretta integrazione nel VIES dei dati delle dichiarazioni doganali consentirà agli Stati membri di destinazione di effettuare un controllo incrociato sulle informazioni doganali e relative all’IVA, al fine di garantire che l’IVA sia versata nel paese di destinazione; invita gli Stati membri ad attuare questa nuova normativa in modo efficace e tempestivo entro il 1° gennaio 2020;

170. ritiene che la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali e doganali non sia ottimale(100) ; invita gli Stati membri a incaricare Eurofisc di elaborare nuove strategie per seguire le merci nell’ambito del regime doganale 42, il meccanismo che consente all’importatore di ottenere l’esenzione dall’IVA se i beni importati sono destinati a un cliente commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di importazione;

171. sottolinea l’importanza di adottare un registro dei titolari effettivi delle società, a norma della direttiva AMLD5, quale strumento utile nella lotta alla frode IVA; esorta gli Stati membri a rafforzare le competenze e le qualifiche delle forze di polizia, dei servizi fiscali, dei pubblici ministeri e dei giudici che si occupano di questo tipo di frode;

172. è preoccupato per i risultati dello studio(101) commissionato dalla commissione TAX3, secondo cui le proposte della Commissione ridurranno la frode sulle importazioni, ma non la elimineranno; prende nota del fatto che la questione della sottovalutazione e dell’applicazione delle norme dell’UE in generale nel caso dei soggetti passivi non UE non sarà risolta; invita la Commissione a prendere in esame metodi alternativi di riscossione per tali cessioni nel lungo periodo; sottolinea che fare affidamento sulla buona fede dei soggetti passivi non UE per la riscossione dell’IVA UE non è un’opzione sostenibile; ritiene che tali modelli alternativi di riscossione non dovrebbero riguardare solo le vendite effettuate tramite le piattaforme elettroniche, ma estendersi a tutte le vendite effettuate da soggetti passivi non UE, indipendentemente dal modello aziendale che utilizzano;

173. chiede alla Commissione di monitorare attentamente le conseguenze dell’introduzione del regime definitivo per il gettito IVA negli Stati membri; invita la Commissione a prendere in esame seriamente le possibilità di nuovi rischi di frode nel sistema dell’IVA definitivo, in particolare la possibilità che il fornitore mancante nelle transazioni transfrontaliere possa soppiantare il tipo cliente mancante della frode carosello; sottolinea, a tale proposito, che il sistema di transito doganale può certamente agevolare il commercio nell’UE; osserva, tuttavia, che possono verificarsi abusi e che le organizzazioni criminali, evitando il pagamento di imposte e dazi, possono causare una notevole perdita sia per gli Stati membri che per l’UE (con l’elusione dell’IVA); invita pertanto la Commissione a monitorare il sistema di transito doganale e a presentare proposte partendo dalle raccomandazioni formulate, in particolare, da OLAF, Europol ed Eurofisc;

174. ritiene che una vasta maggioranza di cittadini europei si attenda una legislazione nazionale ed europea chiara che consenta di individuare e sanzionare chi non versa le imposte che è tenuto a pagare e di recuperare tempestivamente il gettito mancante;

4.Tassazione delle persone fisiche

175. sottolinea che, in genere, le persone fisiche non utilizzano la libertà di circolazione ai fini della frode fiscale, dell’evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva; osserva, tuttavia, che alcune persone fisiche hanno una base imponibile sufficientemente ampia da comprendere varie giurisdizioni fiscali;

176. deplora che individui con patrimoni ingenti e molto ingenti, che si avvalgono di strutture fiscali complesse, compresa la costituzione di società, continuino ad avere la possibilità di spostare i propri guadagni e fondi o i propri acquisti tra varie giurisdizioni fiscali per ottenere una notevole riduzione o un azzeramento della responsabilità fiscale tramite i servizi di gestori patrimoniali e di altri intermediari; deplora che taluni Stati membri abbiano attuato regimi fiscali volti ad attrarre individui con ampie disponibilità patrimoniali senza promuovere un’attività economica reale;

177. rileva che i tassi di riferimento del reddito da lavoro sono di solito più elevati di quelli del reddito da capitale in tutta l’UE; osserva che il contributo delle imposte basate sulla ricchezza al totale delle entrate fiscali è rimasto, nel complesso, piuttosto limitato, raggiungendo il 4,3 % delle entrate fiscali complessive nell’UE(102) ;

178. constata con rammarico che la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva delle imprese contribuiscono a trasferire l’onere fiscale ai contribuenti onesti ed equi;

179. invita gli Stati membri a imporre sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate nei casi di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva illegale, nonché a garantire l’applicazione di tali sanzioni;

180. deplora che alcuni Stati membri abbiano introdotto regimi fiscali di dubbia legalità che concedono sgravi dell’imposta sul reddito alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza a fini fiscali in tali Stati, erodendo in tal modo la base imponibile di altri Stati membri e promuovendo politiche dannose e discriminatorie nei confronti dei propri cittadini; osserva che tali regimi possono offrire vantaggi non accessibili ai cittadini nazionali, tra cui la non tassazione di proprietà e redditi esteri, la tassazione forfettaria dei redditi esteri, franchigie fiscali su parte dei redditi percepiti nel paese, aliquote d’imposta inferiori sulle pensioni trasferite al paese di origine;

181. ricorda che, in una sua comunicazione del 2011, la Commissione aveva suggerito di includere i regimi speciali per il personale espatriato altamente qualificato nell’elenco di pratiche fiscali dannose stilato dal Gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)”(103) , ma da allora non ha mai fornito informazioni sull’entità del problema; invita la Commissione a riesaminare la questione e, in particolare, a valutare i rischi di doppia imposizione e di doppia non imposizione di tali regimi;

4.1.Programmi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) e residenza tramite investimenti (RBI)

182. esprime preoccupazione per il fatto che la maggioranza degli Stati membri ha adottato programmi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) o di residenza tramite investimenti (RBI)(104) , generalmente noti come programmi per i visti d’oro o per gli investitori, con i quali si concede la cittadinanza o la residenza a cittadini UE e non UE in cambio di investimenti finanziari;

183. osserva che gli investimenti effettuati nel quadro di tali programmi non promuovono necessariamente l’economia reale dello Stato membro che concede la cittadinanza o la residenza e che i programmi spesso non impongono ai candidati di trascorrere del tempo sul territorio in cui è effettuato l’investimento e, qualora tale requisito esista formalmente, il suo adempimento non è solitamente soggetto a verifica; sottolinea che tali programmi mettono a repentaglio il conseguimento degli obiettivi dell’Unione e sono pertanto in violazione del principio di leale cooperazione;

184. osserva che almeno 5 000 cittadini di paesi terzi hanno ottenuto la cittadinanza dell’Unione ricorrendo a programmi di cittadinanza tramite investimenti(105) ; rileva che, secondo uno studio(106) , almeno 6 000 persone hanno ottenuto la cittadinanza e sono stati rilasciati quasi 100 000 permessi di soggiorno;

185. teme che la CBI e la RBI vengano concesse senza un’adeguata indagine di sicurezza dei richiedenti, compresi i cittadini di paesi terzi ad alto rischio, mettendo così a repentaglio la sicurezza dell’Unione; deplora che la mancanza di trasparenza che circonda l’origine degli importi associati ai programmi di CBI e RBI abbia notevolmente aumentato i rischi politici, economici e di sicurezza cui sono esposti i paesi europei;

186. sottolinea che i programmi CBI e RBI comportano rischi notevoli, tra cui una svalutazione delle cittadinanze dell’UE e nazionale, e favoriscono la corruzione, il riciclaggio e l’evasione fiscale; osserva che la decisione di uno Stato membro di attuare i programmi CBI e RBI ha ricadute sugli altri Stati membri dell’UE; ribadisce la sua preoccupazione che la cittadinanza o la residenza possano essere concesse tramite questi programmi senza che sia condotta un’adeguata verifica della clientela da parte delle autorità competenti;

187. osserva che l’obbligo stabilito dalla direttiva AMLD5, che impone ai soggetti obbligati di considerare i richiedenti della CBI o RBI come soggetti ad alto rischio nel corso dell’adeguata verifica della clientela, non esonera gli Stati membri dalla responsabilità di stabilire e di condurre essi stessi una dovuta diligenza rafforzata; osserva che a livello nazionale e di Unione sono state avviate varie indagini formali su casi di corruzione e di riciclaggio direttamente collegati a programmi CBI e RBI;

188. sottolinea, al contempo, che la sostenibilità e la fattibilità economiche degli investimenti effettuati tramite questi programmi restano incerte; pone l’accento sul fatto che la cittadinanza e tutti i diritti ad essa associati non dovrebbero mai essere messi in vendita;

189. rileva che i programmi CBI e RBI di taluni Stati membri sono stati ampiamente utilizzati da cittadini russi e cittadini di paesi sotto l’influenza russa; sottolinea che tali programmi possono costituire un mezzo per aggirare le sanzioni dell’UE da parte dei cittadini russi inclusi nell’elenco delle sanzioni adottate a seguito dell’annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell’aggressione russa nei confronti della Crimea;

190. critica il fatto che tali programmi prevedano regolarmente privilegi fiscali o regimi fiscali speciali per i beneficiari; è preoccupato che tali privilegi possano ostacolare l’obiettivo di un contributo equo da parte di tutti i cittadini al sistema fiscale;

191. esprime preoccupazione la mancanza di trasparenza riguardo al numero e all’origine dei candidati, al numero di persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza tramite tali programmi e agli importi e all’origine degli investimenti effettuati attraverso i suddetti programmi; apprezza il fatto che alcuni Stati membri rendano noti il nome e la nazionalità delle persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza attraverso tali programmi; esorta gli altri Stati membri a seguire questo esempio;

192. è preoccupato per il fatto che, secondo l’OCSE, i programmi CBI e RBI potrebbero essere utilizzati impropriamente per mettere a repentaglio le procedure di adeguata verifica nel quadro degli standard comuni di comunicazione di informazioni (CRS), con conseguente comunicazione imprecisa o incompleta nel quadro dei CRS, in particolare quando non tutte le giurisdizioni di residenza fiscale sono state comunicate all’istituto finanziario; rileva che secondo l’OCSE, i regimi di visti che presentano un potenziale rischio elevato per l’integrità dei CRS sono quelli che consentono al contribuente di accedere a un’aliquota dell’imposta sul reddito bassa, inferiore al 10 %, sul patrimonio finanziario detenuto all’estero e che non richiedono una presenza fisica significativa di almeno 90 giorni nella giurisdizione che offre il “visto d’oro”;

193. è preoccupato per il fatto che Malta e Cipro hanno regimi(107) annoverabili tra quelli che possono presentare un rischio elevato per l’integrità dei CRS;

194. conclude che i potenziali vantaggi economici dei programmi CBI e RBI non controbilanciano i gravi rischi in termini di sicurezza, riciclaggio ed evasione fiscale che tali programmi presentano;

195. invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti i programmi CBI e RBI esistenti quanto prima;

196. sottolinea che, nel frattempo, gli Stati membri dovrebbero richiedere la presenza fisica nel paese come condizione per beneficiare dei programmi CBI e RBI, e dovrebbero provvedere affinché sia effettuata un’adeguata verifica sui candidati alla cittadinanza o alla residenza tramite tali programmi, come richiesto dalla direttiva AMLD5; ribadisce che la direttiva AMLD5 prevede misure rafforzate di dovuta diligenza per le persone politicamente esposte (PEP); invita gli Stati membri a garantire che i governi abbiano la responsabilità ultima di condurre l’adeguata verifica dei richiedenti di CBI o RBI; invita la Commissione a verificare in modo rigoroso e costante la corretta attuazione e applicazione di un’adeguata verifica nel quadro dei programmi CBI e RBI, fino alla loro soppressione in ciascuno Stato membro;

197. rileva che l’acquisizione del permesso di soggiorno o della cittadinanza di uno Stato membro conferisce al beneficiario l’accesso a un’ampia gamma di diritti nell’intero territorio dell’Unione, compreso il diritto di circolare e soggiornare liberamente nello spazio Schengen; invita pertanto gli Stati membri che attuano i programmi CBI e RBI, fino alla loro definitiva abrogazione, a verificare debitamente le caratteristiche dei candidati e a rifiutare la loro richiesta nel caso in cui rappresentino dei rischi per la sicurezza, tra cui anche il riciclaggio di denaro; mette in guardia sui pericoli dei programmi CBI e RBI associati al ricongiungimento familiare, in base ai quali i familiari dei beneficiari CBI/RBI possono ottenere la cittadinanza o la residenza senza alcun controllo o con controlli minimi;

198. invita tutti gli Stati membri, in tale contesto, a compilare e pubblicare dati trasparenti relativi ai loro programmi CBI e RBI, inclusi il numero di rifiuti e le ragioni del diniego; invita la Commissione, fino all’abrogazione definitiva dei programmi, a pubblicare orientamenti e a garantire una migliore raccolta di dati e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri nel contesto dei loro programmi CBI e RBI, anche riguardo ai candidati a cui sia stata negata la richiesta a causa di problemi di sicurezza;

199. ritiene che, fino all’abrogazione definitiva dei programmi CBI e RBI, gli Stati membri dovrebbero imporre agli intermediari che operano nello scambio di tali programmi gli stessi obblighi imposti ai soggetti obbligati a norma della legislazione antiriciclaggio, e invita gli Stati membri a prevenire i conflitti di interesse legati ai regimi CBI e RBI, che potrebbero sorgere qualora le imprese private che hanno aiutato il governo nella definizione, gestione e promozione di tali regimi, abbiano anche consigliato e aiutato i privati nella selezione per l’idoneità e abbiano depositato la loro domanda di cittadinanza o residenza;

200. accoglie con favore la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 sui programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori nell’Unione europea (COM(2019)0012); osserva che la relazione conferma che questi due tipi di programmi presentano rischi significativi per gli Stati membri e per l’Unione nel suo complesso, in particolare in termini di sicurezza, riciclaggio, corruzione, elusione delle norme UE e frode fiscale, e che tali rischi sono ulteriormente accentuati dalle carenze di questi programmi in termini di trasparenza e di governance; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione teme che i rischi posti da questi programmi non siano sempre sufficientemente attenuati dalle misure adottate dagli Stati membri;

201. prende atto dell’intenzione della Commissione di istituire un gruppo di esperti per affrontare questioni relative alla trasparenza, alla governance e alla sicurezza di tali programmi; si compiace del fatto che la Commissione abbia intrapreso un monitoraggio dell’impatto dei programmi di cittadinanza per investitori attuati dai paesi esenti dall’obbligo del visto nell’ambito del meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto; invita la Commissione a coordinare la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri sulle domande respinte; invita la Commissione a valutare i rischi associati alla vendita di cittadinanza e residenza come parte della sua prossima valutazione sovranazionale del rischio; invita gli Stati membri a valutare la misura in cui tali regimi sono utilizzati dai cittadini dell’UE;

4.2.Porti franchi, depositi doganali e altre zone economiche speciali

202. accoglie con favore il fatto che i porti franchi diventeranno soggetti obbligati nel quadro della direttiva AMLD5 e che saranno tenuti a rispettare i requisiti in materia di adeguata verifica della clientela e a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria (UIF);

203. rileva che è possibile istituire porti franchi nell’UE nel quadro del regime di “zona franca”; osserva che le zone franche sono aree chiuse all’interno del territorio doganale dell’Unione in cui è possibile introdurre beni non UE senza l’applicazione dei dazi all’importazione, degli altri oneri (ovvero le tasse) e delle misure di politica commerciale;

204. ricorda che i porti franchi sono depositi presenti in zone franche pensati, in origine, come spazi per immagazzinare la merce in transito; deplora il fatto che nel tempo siano diventati popolari per l’immagazzinamento di beni come opere d’arte, pietre preziose, oggetti di antiquariato, oro e collezioni di vini, spesso in via permanente(108) e finanziati da fonti ignote; ricorda che i porti franchi o le zone franche non possono essere strumentalizzate a fini di evasione fiscale o di ottenere gli stessi effetti di un paradiso fiscale;

205. rileva che, a parte l’immagazzinamento sicuro, i motivi per utilizzare i porti franchi includono un alto livello di segretezza e il differimento dei dazi di importazione e delle imposte indirette come l’IVA o l’imposta d’uso;

206. sottolinea che nell’UE esistono oltre 80 zone franche(109) e molte migliaia di altri depositi soggetti a “procedure di immagazzinamento speciali”, in particolare i “depositi doganali”, che possono offrire lo stesso livello di segretezza e gli stessi vantaggi fiscali (indiretti)(110) ;

207. osserva che, ai sensi del Codice doganale dell’Unione, i depositi doganali sono considerati pressoché alla stessa stregua dei porti franchi da un punto di vista giuridico; raccomanda pertanto che siano posti su un piano di parità con i porti franchi nel quadro delle misure giuridiche finalizzate ad attenuare i rischi di riciclaggio e di evasione fiscale, come la direttiva AMLD5; ritiene che i depositi dovrebbero disporre di personale sufficiente e qualificato, in grado di svolgere le attività di controllo necessarie delle operazioni che vi hanno luogo;

208. rileva che i rischi di riciclaggio nei porti franchi sono direttamente collegati ai rischi di riciclaggio nel mercato delle attività sostitutive;

209. rileva che, ai sensi della direttiva DAC5, dal 1° gennaio 2018 le autorità preposte alle imposte dirette hanno accesso, dietro richiesta, a un insieme generale di informazioni relative alla titolarità effettiva finale raccolte ai sensi della direttiva AMLD; osserva che la normativa antiriciclaggio dell’UE si basa sulla fiducia in una ricerca affidabile in relazione all’adeguata verifica della clientela e nella segnalazione diligente delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, che diventeranno “sentinelle” ai fini del contrasto al riciclaggio; rileva con preoccupazione che l’accesso su richiesta alle informazioni in possesso dei porti franchi può avere soltanto un effetto molto limitato in casi specifici(111) ;

210. invita la Commissione a valutare in quale misura i porti franchi e la concessione di licenze navali possano essere utilizzati indebitamente ai fini di evasione fiscale(112) ; invita la Commissione, inoltre, a presentare una proposta legislativa per garantire lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti, quali le autorità di contrasto, le autorità fiscali e doganali ed Europol, sulla titolarità effettiva e le operazioni che hanno luogo nei porti franchi, nei depositi doganali o nelle zone economiche speciali e a prevedere l’obbligo di tracciabilità;

211. invita la Commissione a presentare una proposta per l’urgente graduale eliminazione del sistema dei porti franchi nell’UE;

212. osserva che la fine del segreto bancario ha portato alla diffusione di nuove forme di investimento, quale l’arte, determinando negli ultimi tempi una rapida crescita del mercato dell’arte; sottolinea che le zone franche forniscono a tale mercato uno spazio sicuro e defilato nel quale immagazzinare le opere d’arte, commerciarle esentasse e occultare i titolari, mentre l’arte in sé rimane un mercato non regolamentato a causa, tra l’altro, della difficoltà di stabilire i prezzi di mercato e di trovare esperti; ricorda che è più facile trasportare, per esempio, un dipinto di valore dalla parte opposta del globo che non il corrispondente importo in denaro;

4.3.Condoni fiscali

213. ricorda(113) la necessità di ricorrere ai condoni fiscali con estrema cautela o di astenersi del tutto dal loro utilizzo, poiché rappresentano solamente una fonte di riscossione delle imposte semplice e rapida a breve termine, spesso introdotti per colmare lacune di bilancio, ma possono altresì servire a incoraggiare i residenti a evadere le tasse e attendere il successivo condono senza essere soggetti a sanzioni o ammende dissuasive; invita gli Stati membri che varano i condoni fiscali a imporre sempre al beneficiario l’obbligo di indicare l’origine dei fondi precedentemente non dichiarati;

214. invita la Commissione a valutare i precedenti condoni varati dagli Stati membri e, in particolare, le entrate pubbliche recuperate e l’impatto di tali condoni a medio e lungo termine sulla volatilità della base imponibile; esorta gli Stati membri ad assicurare che i dati pertinenti relativi ai beneficiari dei precedenti e dei futuri condoni fiscali siano debitamente condivisi con la magistratura, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, per garantire la conformità alle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e per perseguire eventuali altri crimini finanziari;

215. è del parere che il Gruppo “Codice di condotta” dovrebbe obbligatoriamente verificare e autorizzare ogni condono fiscale prima della sua attuazione da parte di uno Stato membro; ritiene che il contribuente o il titolare effettivo finale di una società che abbia già beneficiato di uno o più condoni fiscali non dovrebbe mai poter beneficiare di un altro; chiede alle autorità nazionali che gestiscono i dati relativi alle persone che hanno beneficiato di condoni fiscali a procedere a uno scambio efficace dei dati delle autorità di contrasto o di altre autorità competenti che indagano su reati diversi dalla frode fiscale o dall’evasione fiscale;

4.4.Cooperazione amministrativa

216. riconosce che la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette ora riguarda sia le persone fisiche che le società;

217. sottolinea che le norme internazionali in materia di cooperazione amministrativa costituiscono norme minime; ritiene, pertanto, che gli Stati membri dovrebbero andare oltre il mero rispetto di tali norme minime; invita gli Stati membri a eliminare ulteriormente gli ostacoli alla cooperazione amministrativa e giuridica;

218. accoglie con favore il fatto che, con l’adozione dello standard mondiale sullo scambio automatico di informazioni (AEOI) attuato dalla direttiva DAC1 e con l’abrogazione della direttiva sul risparmio del 2003, sia stato istituito un unico meccanismo a livello di Unione per lo scambio delle informazioni;

5.Lotta al riciclaggio di denaro

219. sottolinea che il riciclaggio può assumere varie forme e che il denaro riciclato può avere origine da varie attività illecite, tra cui la corruzione, il traffico di armi e di esseri umani, il traffico di droga, l’evasione fiscale e può essere utilizzato per finanziare il terrorismo; osserva con preoccupazione che, secondo le stime, i proventi delle attività criminali nell’UE ammonterebbero a 110 miliardi di EUR all’anno(114) , ovvero l’1 % del PIL complessivo dell’Unione; sottolinea che la Commissione stima che in alcuni Stati membri, fino al 70 % dei casi di riciclaggio abbia una dimensione transfrontaliera(115) ; rileva altresì che, secondo le stime delle Nazioni Unite(116) , il riciclaggio di denaro avrebbe una dimensione equivalente a una percentuale compresa tra il 2 % e il 5 % del PIL mondiale, ovvero una cifra compresa tra circa 715 e 1 870 miliardi di EUR all’anno;

220. sottolinea che diversi recenti casi di riciclaggio di denaro all’interno dell’Unione sono connessi al capitale, alle élite al potere e/o ai cittadini provenienti dalla Russia e dalla Comunità di Stati indipendenti (CSI) in particolare; esprime preoccupazione per la minaccia alla sicurezza e alla stabilità europea rappresentata dai proventi illeciti prevenienti dalla Russia e dai paesi della CSI che entrano nel sistema finanziario europeo per essere riciclati e in seguito utilizzati per finanziare attività criminali; sottolinea che tali proventi mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell’UE e creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge; ritiene che, oltre alla fuga di capitali, che non può essere ridotta senza risolvere i problemi economici e amministrativi del paese d’origine, e il riciclaggio di denaro per ragioni puramente criminali, tali attività ostili, il cui obiettivo è quello di indebolire le democrazie europee e le relative economie e istituzioni, sono realizzate a una portata tale da destabilizzare il continente europeo; invita a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguardo il controllo dei capitali provenienti dalla Russia che entrano nell’Unione;

221. ribadisce la sua richiesta(117) di sanzioni a livello dell’UE sulle violazioni dei diritti umani ispirate al Global Magnitsky Act statunitense, che dovrebbero consentire l’imposizione di divieti di visti e sanzioni mirate quali il blocco di proprietà e interessi di proprietà all’interno della giurisdizione dell’UE nei confronti di singoli funzionari pubblici o persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e che sono responsabili di atti di corruzione o gravi violazioni dei diritti umani; accoglie con favore l’approvazione da parte del Parlamento della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea(118) ; chiede un aumento del controllo e della vigilanza nelle banche in relazione ai portafogli dei non residenti e alla quota proveniente da paesi considerati come un rischio per la sicurezza dell’Unione;

222. accoglie con favore l’adozione delle direttive AMLD4 e AMLD5; sottolinea che esse costituiscono un passo importante ai fini del miglioramento degli sforzi dell’Unione per contrastare il riciclaggio dei proventi delle attività criminali e combattere il finanziamento delle attività terroristiche; rileva che il quadro dell’Unione europea in materia di lotta antiriciclaggio si basa principalmente su un approccio preventivo, con particolare attenzione all’individuazione e alla segnalazione di operazioni sospette;

223. deplora il fatto che gli Stati membri non abbiano recepito, interamente o in parte, la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale entro il termine previsto, e che per questo motivo la Commissione abbia già avviato procedure di infrazione nei loro confronti, compresi deferimenti alla Corte di giustizia dell’Unione europea(119) ; invita tali Stati membri a porre rapidamente rimedio a tale situazione; esorta gli Stati membri, in particolare, a rispettare il termine del 10 gennaio 2020 per il recepimento della direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale; evidenzia e accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 23 novembre che invitano gli Stati membri a recepire la direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale prima del termine previsto per il 2020; invita la Commissione a fare pieno uso degli strumenti a disposizione per fornire sostegno e garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino debitamente la direttiva AMLD5 il prima possibile;

224. ricorda l’importanza fondamentale dell’adeguata verifica della clientela nel quadro dell’obbligo di conoscenza dei propri clienti, che impone ai soggetti obbligati di identificare correttamente i propri clienti e l’origine dei loro fondi nonché i titolari effettivi finali delle attività, così come di procedere al blocco dei conti anonimi; deplora il fatto che alcuni istituti finanziari e i relativi modelli di business abbiano agevolato attivamente il riciclaggio di denaro; invita il settore privato a svolgere un ruolo attivo nella lotta al finanziamento del terrorismo e nella prevenzione delle attività terroristiche, nella misura del possibile; invita gli istituti finanziari a rivedere attivamente le loro procedure interne al fine di prevenire qualsiasi rischio di riciclaggio di denaro;

225. accoglie con favore il piano d’azione adottato dal Consiglio il 4 dicembre 2018, comprendente varie misure non legislative volte a contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell’Unione; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente il Parlamento sui progressi dell’attuazione del piano d’azione;

226. è preoccupato per l’assenza di procedure concrete per valutare e riesaminare la probità dei membri del Consiglio direttivo della BCE, in particolare quando sono formalmente accusati di attività criminali; richiede meccanismi per monitorare e riesaminare la condotta e la correttezza dei membri del Consiglio direttivo della BCE e proteggerli in caso di abuso di potere da parte dell’autorità che ha il potere di nomina;

227. condanna il fatto che il mancato adempimento sistemico degli obblighi antiriciclaggio, unitamente a una vigilanza inefficiente, abbiano portato recentemente a numerosi casi di alto profilo di riciclaggio di denaro in banche europee collegati alla violazione sistematica dei più elementari obblighi in materia di conoscenza del cliente ed adeguata verifica della clientela;

228. ricorda che gli obblighi in materia di conoscenza del cliente e adeguata verifica della clientela sono fondamentali e dovrebbero sussistere per tutta la durata del rapporto d’affari e che le operazioni dei clienti dovrebbero essere monitorate in modo continuo e attento per identificare eventuali attività sospette o insolite; rammenta, in tale contesto, l’obbligo da parte dei soggetti obbligati di informare tempestivamente le UIF nazionali, di propria iniziativa, delle operazioni sospettate di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo; deplora il fatto che, nonostante gli sforzi del Parlamento, la direttiva AMLD5 continui a consentire, come misura di ultima istanza, la registrazione di persone fisiche che ricoprono la posizione di dirigenti di alto livello quali titolari effettivi di una società o di un trust, mentre il reale titolare effettivo non è noto o vi è un sospetto a tal proposito; invita la Commissione, in occasione della prossima revisione delle norme antiriciclaggio nell’UE, ad effettuare una chiara valutazione dell’impatto di questa disposizione sulla disponibilità di informazioni affidabili sulla titolarità effettiva negli Stati membri e a proporne la soppressione qualora vi siano indicazioni che la disposizione sia soggetta ad abusi volti a proteggere l’identità dei titolari effettivi;

229. osserva che in alcuni Stati membri sono in vigore meccanismi di controllo del patrimonio ingiustificato che tracciano i proventi delle attività criminali; sottolinea che tale meccanismo spesso consiste in un ordine del tribunale che richiede a una persona ragionevolmente sospettata di essere coinvolta in reati gravi o di essere collegata a un individuo che vi è coinvolto di fornire spiegazioni in merito alla natura e alla portata del suo o del loro interesse in particolari proprietà e in merito a come abbia o abbiano ottenuto un bene immobile, laddove vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il reddito noto percepito legalmente non sarebbe sufficiente al convenuto a consentirgli di ottenere la proprietà; invita la Commissione a valutare gli effetti e la fattibilità di tale misura a livello dell’Unione;

230. accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di vietare l’emissione di azioni al portatore e di convertire quelle esistenti in titoli nominali; chiede agli Stati membri di valutare la necessità di adottare misure analoghe nelle loro giurisdizioni, alla luce delle nuove disposizioni della direttiva AMLD5 relative all’informativa sulla titolarità effettiva e ai rischi individuati;

231. sottolinea l’urgente necessità di creare un sistema più efficiente per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra le autorità giudiziarie all’interno dell’UE, sostituendo in tal modo i tradizionali strumenti di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, che prevedono procedure lunghe e onerose e che pertanto danneggiano le indagini sul riciclaggio di denaro e altri reati gravi; ribadisce il suo invito alla Commissione a valutare la necessità di un’azione legislativa a tal proposito;

232. invita la Commissione a valutare e riferire al Parlamento in merito al ruolo e ai rischi particolari presentati da dispositivi giuridici quali società veicolo, società a destinazione specifica e Non Charitable Purpose Trusts (NCPT) nel riciclaggio di denaro, in particolare nel Regno Unito e relativi dipendenze della corona e territori d’oltremare;

233. esorta gli Stati membri a rispettare pienamente la legislazione antiriciclaggio quando emettono obbligazioni sovrane sui mercati finanziari; ritiene che l’adeguata verifica nell’ambito di tali operazioni finanziarie sia strettamente necessaria;

234. rileva che durante il mandato della sola commissione TAX3, sono stati portati alla luce tre casi deplorevoli di riciclaggio di denaro tramite banche dell’UE: ING Bank N.V. ha recentemente ammesso gravi carenze nell’applicazione delle disposizioni in materia di AML/CTF e ha accettato di versare 775 milioni di EUR nel quadro di un accordo transattivo con l’Ufficio della procura dei Paesi Bassi(120) ; ABLV Bank in Lettonia ha avviato una procedura di liquidazione volontaria dopo che la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, rete per la lotta contro i reati finanziari) statunitense ha deciso di proporre il divieto per ABLV di disporre di un conto di corrispondenza negli Stati Uniti a causa di preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro(121) e Danske Bank ha ammesso, dopo lo svolgimento di un’indagine relativa a 15 000 clienti e circa 9,5 milioni di transazioni collegate alla sua filiale estone, che le gravi carenze presenti nei sistemi di governance e di controllo della banca avevano consentito l’utilizzo di tale filiale per operazioni sospette(122) ;

235. osserva con preoccupazione che il caso “Troika Laundromat” ha anche rivelato pubblicamente come 4,6 miliardi di USD provenienti non solo dalla Russia siano passati attraverso banche e imprese europee; sottolinea che al centro dello scandalo c’è la Troika Dialog, già una delle maggiori banche d’investimento private russe, e la rete che potrebbe aver permesso all’élite russa al potere di usare segretamente i proventi illeciti per acquisire azioni di società statali, acquistare beni immobili sia in Russia che all’estero e beni di lusso; deplora inoltre il fatto che diverse banche europee sarebbero state coinvolte in tali operazioni sospette, ovvero Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. e l’unità olandese di Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

236. rileva che nel caso di Danske Bank, la sua filiale estone(123) ha registrato un flusso in ingresso e in uscita di operazioni per un valore superiore a 200 miliardi di EUR senza che la banca avesse attuato procedure interne adeguate in materia di antiriciclaggio e di conoscenza della clientela, come successivamente ammesso dalla stessa banca e confermato dalle autorità di vigilanza finanziaria sia estoni sia danesi; ritiene che tale carenza mostri la totale assenza di un atteggiamento responsabile da parte sia della banca sia delle autorità nazionali competenti; invita le autorità competenti a effettuare valutazioni urgenti dell’adeguatezza delle procedure antiriciclaggio e di conoscenza della clientela in tutte le banche europee, al fine di garantire la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio dell’UE;

237. osserva, inoltre, che è stato accertato che 6 200 clienti della filiale estone di Danske Bank hanno compiuto operazioni sospette, che circa 500 clienti sono stati collegati a meccanismi di riciclaggio denunciati pubblicamente, che 177 sono stati collegati allo scandalo “Russian Laundromat” e 75 allo scandalo “Azerbaijani Laundromat”, ed è emerso che 53 clienti erano imprese che condividevano gli stessi indirizzi e amministratori(124) ; invita le autorità nazionali competenti a rintracciare le destinazioni delle operazioni sospette dei 6 200 clienti della filiale estone di Danske Bank per confermare che il denaro riciclato non sia stato utilizzato per ulteriori attività criminali; invita le autorità nazionali competenti a cooperare debitamente in questa materia dal momento che le catene di operazioni sospette sono chiaramente transfrontaliere;

238. sottolinea che la BCE ha ritirato l’autorizzazione bancaria a Pilatus Bank di Malta in seguito all’arresto, negli Stati Uniti, di Ali Sadr Hashemi Nejad, presidente di Pilatus Bank e suo azionista unico, con l’accusa, tra le altre cose, di riciclaggio di denaro; sottolinea che l’ABE ha concluso che l’unità di informazione e analisi finanziaria maltese (UIAF) ha violato il diritto dell’UE in quanto non ha condotto un’attività di vigilanza efficace nei confronti di Pilatus Bank a causa, tra le altre cose, di carenze procedurali e dell’assenza di interventi di vigilanza; osserva che l’8 novembre 2018 la Commissione ha inviato un parere formale all’UIAF maltese chiedendo di adottare misure supplementari al fine di garantire la conformità ai suoi obblighi giuridici(125) ; invita l’UIAF maltese ad adottare misure per conformarsi alle rispettive raccomandazioni;

239. prende atto della lettera inviata alla commissione TAX3 dal rappresentante permanente di Malta presso l’Unione in risposta alle preoccupazioni espresse dalla commissione in merito al presunto coinvolgimento di alcune PEP maltesi in un possibile nuovo episodio di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale connesso a una società con sede negli Emirati Arabi Uniti denominata “17 black”(126) ; deplora la mancanza di precisione nelle risposte ricevute; esprime preoccupazione per l’apparente inazione politica da parte delle autorità maltesi; è particolarmente preoccupato per il fatto che, in base alle rivelazione relative a 17 Black, sembrano essere implicate PEP ai livelli più alti del governo maltese; invita le autorità maltesi a chiedere agli EAU di trasmetterei le prove sotto forma di lettere di assistenza legale; invita gli EAU a cooperare con le autorità maltesi ed europee e a garantire che i fondi congelati nei conti bancari di 17 Black rimangano tali fino a quando non sarà condotta un’indagine approfondita; sottolinea, in particolare, l’apparente mancanza di indipendenza sia dell’UIAF maltese che del commissario della polizia maltese; deplora il fatto che finora non sia stata adottata alcuna misura nei confronti delle PEP coinvolte in presunti casi di corruzione; sottolinea che l’indagine maltese trarrebbe beneficio dall’istituzione di una squadra investigativa comune, sulla base di un accordo ad hoc(127) , al fine di valutare i seri dubbi in merito all’indipendenza e alla qualità delle indagini nazionali in corso, con il sostegno di Europol e di Eurojust;

240. osserva che al momento della sua uccisione, la giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia stava lavorando sulla fuga di notizie più grande che avesse mai ricevuto proveniente dai server di ElectroGas, l’azienda che gestisce la centrale elettrica di Malta; osserva, inoltre, che il titolare 17 Black, il quale doveva trasferire ingenti quantità di denaro a persone politicamente esposte responsabili della centrale elettrica a Malta, è anche consigliere e azionista di ElectroGas;

241. è preoccupato per l’aumento del riciclaggio di denaro nel contesto di altre forme di attività economiche, in particolare il fenomeno dei cosiddetti “denaro volante” e “strade famigerate”; sottolinea che un coordinamento e una cooperazione più forti tra autorità amministrative locali e regionali e autorità di contrasto sono necessari per affrontare tali questioni nelle città europee;

242. è consapevole del fatto che l’attuale quadro giuridico antiriciclaggio è stato costituito finora da direttive e si basa sull’armonizzazione minima, con conseguente difformità delle pratiche di vigilanza e di attuazione nazionali tra Stati membri; invita la Commissione a valutare, nel contesto di una futura revisione della normativa antiriciclaggio, se un regolamento non sia un atto giuridico più adatto di una direttiva; chiede, in tale contesto, una rapida trasformazione in regolamento della normativa antiriciclaggio, laddove la valutazione d’impatto lo consigli;

5.1.Cooperazione tra autorità antiriciclaggio e di vigilanza prudenziale nell’Unione europea

243. accoglie con favore il fatto che, in seguito ai recenti casi di violazione o presunta violazione delle norme antiriciclaggio, il presidente della Commissione abbia annunciato un’azione supplementare nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 12 settembre 2018;

244. chiede un necessario maggiore controllo e una vigilanza continua sui membri dei consigli di amministrazione e gli azionisti degli enti creditizi, delle società di investimento e delle compagnie di assicurazione nell’UE e sottolinea, in particolare, la difficoltà di revocare le autorizzazioni bancarie o le autorizzazioni specifiche equivalenti;

245. sostiene il lavoro svolto dal gruppo di lavoro congiunto costituito da rappresentanti della direzione generale della Giustizia e dei consumatori e della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali della Commissione, della BCE, delle autorità europee di vigilanza (AEV), e dal presidente della sottocommissione antiriciclaggio del comitato congiunto delle AEV, al fine di individuare le attuali carenze e proporre misure per consentire una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci tra agenzie di vigilanza e di contrasto;

246. conclude che l’attuale livello di coordinamento della vigilanza delle istituzioni finanziarie per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolare in situazioni con effetti transfrontalieri, non è sufficiente a far fronte alle sfide attuali in questo settore e che la capacità dell’Unione di applicare norme e pratiche antiriciclaggio coordinate è attualmente inadeguata;

247. chiede una valutazione degli obiettivi a lungo termine per l’istituzione di un quadro migliorato in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, come menzionato nel documento di riflessione sui possibili elementi di una tabella di marcia per la cooperazione continua tra autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio nell’UE(128) , come l’istituzione a livello di Unione di un meccanismo per migliorare il coordinamento delle attività di vigilanza delle autorità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sulle entità del settore finanziario, in particolare in situazioni in cui il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo potrebbero avere effetti transfrontalieri, nonché un’eventuale centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio attraverso un organismo dell’Unione, nuovo o esistente, dotato dei poteri necessari ad attuare norme e pratiche armonizzate in tutti gli Stati membri; sostiene gli ulteriori sforzi per la centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio e ritiene che, in caso di creazione di tale meccanismo, sia necessario stanziare risorse umane e finanziarie sufficienti affinché le sue funzioni siano svolte in modo efficiente;

248. ricorda che la BCE ha la competenza e la responsabilità di ritirare l’autorizzazione agli enti creditizi in presenza di gravi violazioni delle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; osserva, tuttavia, che la BCE dipende totalmente delle autorità nazionali in materia di antiriciclaggio per quanto concerne le informazioni relative alle violazioni individuate dalle autorità nazionali in tale ambito; invita pertanto le autorità di vigilanza antiriciclaggio nazionali a rendere disponibili alla BCE informazioni di qualità in maniera tempestiva, in modo che la BCE possa svolgere adeguatamente le proprie funzioni; accoglie con favore, a tale riguardo, l’accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la BCE e tutte le autorità competenti (AC) responsabili della vigilanza sulla conformità degli enti creditizi e finanziari agli obblighi in materia di AML/CFT in forza della direttiva AMLD4;

249. ritiene che la vigilanza prudenziale e la vigilanza antiriciclaggio non possano essere trattate separatamente; sottolinea che le autorità europee di vigilanza dispongono di capacità limitate per assumere un ruolo più sostanziale nella lotta contro il riciclaggio di denaro a causa delle loro strutture decisionali, della mancanza di poteri e delle risorse limitate; sottolinea che l’ABE dovrebbe assumere un ruolo guida in questa lotta, coordinandosi strettamente con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), e dovrebbe pertanto disporre di una capacità sufficiente in termini di risorse umane e materiali per contribuire efficacemente alla prevenzione coerente ed efficace dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, anche attraverso la valutazione dei rischi delle autorità competenti e le revisioni nell’ambito del suo quadro generale; invita a una maggiore diffusione di tali revisioni e, in particolare, a fornire in modo sistematico le informazioni pertinenti al Parlamento e al Consiglio in caso di gravi mancanze identificate a livello nazionale o dell’UE(129) ;

250. rileva l’aumento dell’importanza dei supervisori nazionali; esorta la Commissione, a seguito di una consultazione con l’ABE, a proporre meccanismi per facilitare l’aumento della cooperazione e del coordinamento tra le autorità di vigilanza finanziaria; chiede di aumentare, nel lungo periodo, l’armonizzazione delle procedure di vigilanza delle varie autorità nazionali di vigilanza antiriciclaggio;

251. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo “Rafforzare il quadro dell’Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari” (COM(2018)0645) e la proposta che essa contiene riguardo alla revisione delle AEV per rafforzare la convergenza in materia di vigilanza; ritiene che l’ABE dovrebbe assumere un ruolo guida, di coordinamento e di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di proteggere in modo efficace il sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dai rischi di finanziamento del terrorismo, in considerazione delle potenziali conseguenze sistemiche indesiderate per la stabilità finanziaria che potrebbero derivare da abusi del settore finanziario ai fini del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo e alla luce dell’esperienza già maturata dall’ABE nella protezione del settore bancario da tali abusi come autorità con poteri di supervisione su tutti gli Stati membri;

252. prende atto delle preoccupazioni espresse dall’ABE in merito all’attuazione della direttiva sui requisiti patrimoniali (2013/36/UE) in relazione all’accesso all’attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento(130) ; accoglie con favore i suggerimenti formulati dall’ABE per affrontare le carenze provocate dall’attuale quadro giuridico dell’UE; invita gli Stati membri a recepire rapidamente nel diritto nazionale le modifiche recentemente adottate in relazione alla direttiva sui requisiti patrimoniali;

5.2.Cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (IUF)

253. ricorda che, a norma della direttiva AMLD5, gli Stati membri hanno l’obbligo di istituire meccanismi centralizzati automatizzati che consentano la rapida identificazione dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento e di provvedere affinché un’UIF possa fornire tempestivamente a qualsiasi altra UIF le informazioni di cui dispone il meccanismo centralizzato; sottolinea l’importanza di accedere in modo tempestivo alle informazioni al fine di prevenire i reati finanziari e la sospensione delle indagini; invita gli Stati membri ad accelerare l’istituzione di tali meccanismi, affinché le UIF degli Stati membri possano cooperare efficacemente tra loro per individuare e contrastare le attività di riciclaggio di denaro; incoraggia vivamente le UIF degli Stati membri a utilizzare il sistema FIU.net; rileva l’importanza della protezione dei dati anche in questo settore;

254. ritiene che per contribuire efficacemente alla lotta contro il riciclaggio di denaro è fondamentale che le UIF nazionali siano dotate di risorse e capacità adeguate;

255. sottolinea che per combattere efficacemente le attività di riciclaggio la cooperazione è essenziale, non solo tra UIF degli Stati membri, ma anche tra UIF degli Stati membri e dei paesi terzi; prende atto degli accordi politici sui negoziati interistituzionali(131) in vista della futura adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio;

256. invita la Commissione a elaborare corsi di formazione specializzati per le UIF, tenendo conto, in particolare, delle capacità più limitate in alcuni Stati membri; prende atto del contributo del gruppo Egmont, che riunisce 159 UIF e mira a rafforzare la loro cooperazione operativa incoraggiando il proseguo e l’attuazione di numerosi progetti; attende la valutazione della Commissione del quadro per la cooperazione delle UIF con i paesi terzi nonché degli ostacoli e delle opportunità per migliorare la cooperazione tra le UIF nell’Unione, inclusa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto; ricorda che tale valutazione dovrebbe essere pronta entro il 1° giugno 2019; invita la Commissione a valutare l’opportunità di presentare una proposta legislativa per un’UIF dell’UE, onde istituire un centro per attività investigative e di coordinamento congiunte, con il proprio mandato di autonomia e competenze investigative in materia di criminalità finanziaria transfrontaliera e un meccanismo di allerta precoce; è del parere che un’UIF dell’UE dovrebbe svolgere un ampio ruolo di coordinamento, assistenza e sostegno alle UIF degli Stati membri nei casi transfrontalieri, al fine di estendere lo scambio di informazioni e garantire un’analisi congiunta dei casi transfrontalieri e un forte coordinamento delle attività;

257. invita la Commissione a lavorare attivamente con gli Stati membri per trovare meccanismi in grado di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le UIF degli Stati membri e quelle dei paesi terzi; invita la Commissione ad adottare un’azione opportuna in tale ambito nei consessi internazionali pertinenti, come l’OCSE e la Task Force “Azione finanziaria” (GAFI); ritiene che in qualsiasi accordo che ne consegua è necessario rivolgere un’adeguata attenzione alla protezione dei dati personali;

258. invita la Commissione a elaborare una relazione da indirizzare al Parlamento e al Consiglio in cui si valuti se le differenze di status e di organizzazione tra le UIF degli Stati membri stiano ostacolando la cooperazione nella lotta contro i reati gravi di dimensione transfrontaliera;

259. sottolinea che l’assenza di normalizzazione dei formati di segnalazione delle operazioni sospette e delle relative soglie tra Stati membri e riguardo ai diversi soggetti obbligati può causare difficoltà nel trattamento e nello scambio di informazioni tra UIF; invita la Commissione a esaminare, con il sostegno dell’ABE, meccanismi per definire quanto prima formati normalizzati di segnalazione per i soggetti obbligati, al fine di facilitare e migliorare il trattamento e lo scambio di informazioni tra UIF nei casi che abbiano una dimensione transfrontaliera e a valutare la possibilità di introdurre una normalizzazione delle soglie di segnalazione delle operazioni sospette;

260. invita la Commissione a esplorare la possibilità di istituire un sistema di recupero delle segnalazioni di operazioni sospette che consenta alle UIF degli Stati membri di cercare le operazioni e i relativi ordinanti e beneficiari segnalati ripetutamente come sospetti in diversi Stati membri;

261. incoraggia le autorità competenti e le UIF a cooperare con le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati per migliorare la segnalazione delle attività sospette e per ridurre le segnalazioni a scopi difensivi, contribuendo in tal modo a garantire che le UIF ricevano informazioni più utili, mirate e complete per espletare correttamente i loro compiti, garantendo allo stesso tempo la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati;

262. ricorda l’importanza di sviluppare canali potenziati per il dialogo, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e gli attori specifici del settore privato, noti in genere come partenariati pubblico-privato (PPP), in particolare per i soggetti obbligati nell’ambito della direttiva antiriciclaggio, e sottolinea l’esistenza e i risultati positivi dell’unico PPP transnazionale, il partenariato pubblico-privato di Europol, che promuove lo condivisione di informazioni strategiche tra banche, UIF, agenzie di contrasto e autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri;

263. sostiene il continuo miglioramento della condivisione delle informazioni tra le UIF e le autorità di contrasto, tra cui Europol; ritiene che tale partenariato dovrebbe essere istituito nel settore delle nuove tecnologie, anche per quanto riguarda le attività virtuali, al fine di formalizzare le operazioni già esistenti negli Stati membri; invita il comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) a fornire ulteriori chiarimenti agli operatori di mercato che si occupano del trattamento dei dati personali nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica, al fine di consentire loro di conformarsi alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati (GDPR);

264. sottolinea che il miglioramento e l’aumento della cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e le UIF è fondamentali per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale; sottolinea, inoltre, che la lotta contro il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale richiede anche una buona cooperazione tra le UIF e le autorità doganali;

265. invita la Commissione a elaborare una relazione sullo status quo e sui miglioramenti nelle UIF degli Stati membri in merito alla diffusione, scambio e trattamento di informazioni, a seguito delle raccomandazioni della commissione PANA(132) e la relazione di mappatura effettuata dalla piattaforma delle UIF degli Stati membri;

5.3.Soggetti obbligati (ambito di applicazione)

266. accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 abbia ampliato l’elenco dei soggetti obbligati, includendo i prestatori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i mercanti d’arte e i porti franchi;

267. invita la Commissione ad adottare provvedimenti per migliorare l’adeguata verifica della clientela, in particolare al fine di chiarire meglio che la responsabilità dell’esercizio della dovuta diligenza ricade sempre sul soggetto obbligato, anche quando esternalizzata, e di comminare sanzioni in caso di negligenza o di conflitti di interessi nell’ambito dell’esternalizzazione; sottolinea l’obbligo giuridico per i soggetti obbligati, nel quadro della direttiva AMLD5, di condurre controlli rafforzati e di riferire sistematicamente in merito all’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela relativamente a relazioni economiche o operazioni che coinvolgono paesi identificati dalla Commissione quali paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio di denaro;

5.4.Registri

268. accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC5 abbia concesso alle amministrazioni fiscali l’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva e ad altre informazioni riguardanti l’adeguata verifica della clientela; ricorda che tale accesso serve alle amministrazioni fiscali per espletare correttamente i loro compiti;

269. rileva che la normativa antiriciclaggio dell’Unione obbliga gli Stati membri a istituire registri centrali contenenti dati completi sulla titolarità effettiva delle imprese e dei trust, oltre a prevedere la loro interconnessione; accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 obblighi gli Stati membri a garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva siano sempre accessibili al pubblico;

270. osserva tuttavia che, per quanto riguarda i trust, i registri nazionali saranno accessibili, in linea di principio, soltanto a coloro che dimostreranno un interesse legittimo all’accesso; sottolinea che gli Stati membri rimangono liberi di aprire registri di titolarità effettiva dei trust al pubblico, come già raccomandato dal Parlamento; invita gli Stati membri a istituire registri contenenti dati aperti liberamente accessibili; ricorda, in ogni caso, che i diritti che essi possono decidere di imporre non dovrebbero superare i costi amministrativi di messa a disposizione delle informazioni, compresi i costi di manutenzione e di sviluppo dei registri;

271. sottolinea che l’interconnessione dei registri dei titolari effettivi dovrebbe essere garantita dalla Commissione; ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare da vicino il funzionamento del sistema interconnesso e valutare entro tempi ragionevoli se stia operando correttamente e se debba essere integrato mediante l’istituzione di un registro pubblico dell’UE sulla titolarità effettiva o altri strumenti che potrebbero porre rimedio in modo efficace a qualsiasi potenziale lacuna; invita la Commissione, nel frattempo, a elaborare e a presentare orientamenti tecnici per promuovere la convergenza dei formati, l’interoperabilità e l’interconnessione dei registri degli Stati membri; è del parere che la titolarità effettiva dei trust dovrebbe avere lo stesso livello di trasparenza delle società conformemente alla direttiva AMLD5, garantendo nel contempo garanzie adeguate;

272. esprime preoccupazione in merito al fatto che le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi non siano sempre sufficienti e/o accurate; invita gli Stati membri a garantire pertanto che i registri dei titolari effettivi includano meccanismi di verifica atti a garantire l’accuratezza dei dati; invita la Commissione a valutare i meccanismi di verifica e l’affidabilità dei dati nelle sue revisioni;

273. chiede una definizione più rigorosa e precisa di titolarità effettiva, al fine di garantire l’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono in ultima istanza la proprietà o il controllo di un’entità giuridica;

274. ricorda la necessità di norme chiare che agevolino l’identificazione diretta dei titolari effettivi, incluso l’obbligo di stipulare i trust e accordi simili in forma scritta e di registrarli presso lo Stato membro in cui tali trust sono creati, amministrati o gestiti;

275. sottolinea il problema del riciclaggio di denaro tramite investimenti immobiliari nelle città europee attraverso società di comodo straniere; ricorda che la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità dell’armonizzazione delle informazioni contenute nei registri catastali di terreni e immobili e l’esigenza di connettere tali catasti; invita la Commissione a corredare la relazione, se del caso, di una proposta legislativa; ritiene che gli Stati membri dovrebbero disporre di informazioni pubblicamente accessibili sulla titolarità effettiva finale dei terreni e degli immobili;

276. riafferma la propria posizione in merito alla creazione di registri dei titolari effettivi per le polizze di assicurazione sulla vita, come espresso nel corso dei negoziati interistituzionali sulla direttiva AMLD5; invita la Commissione a valutare la fattibilità e la necessità di rendere accessibili alle autorità competenti le informazioni sulla titolarità effettiva delle polizze di assicurazione sulla vita e degli strumenti finanziari;

277. osserva che, ai sensi della direttiva AMLD5, la Commissione deve effettuare un’analisi della fattibilità di specifiche misure e meccanismi, a livello di Unione e di Stati membri, che consentano di raccogliere e di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e di altre entità giuridiche costituite al di fuori dell’UE; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a tale meccanismo, qualora l’analisi di fattibilità dia esito positivo;

5.5.Rischi tecnologici e attività virtuali, comprese le valute virtuali e le criptovalute

278. sottolinea il potenziale positivo delle nuove tecnologie di registro distribuito (DLT), come la tecnologia blockchain; rileva al contempo il crescente abuso dei nuovi metodi di pagamento e di trasferimento basati su tali tecnologie per riciclare i proventi di attività illecite o commettere altri reati finanziari; prende atto della necessità di monitorare gli sviluppi tecnologici in rapida evoluzione per garantire che la normativa faccia fronte in modo efficace all’abuso delle nuove tecnologie e dell’anonimato, il quale facilita le attività criminose, senza limitarne gli aspetti positivi;

279. esorta la Commissione a esaminare attentamente i pertinenti cripto-operatori non ancora coperti dalla normativa antiriciclaggio dell’Unione e ad ampliare, qualora necessario, l’elenco dei soggetti obbligati, in particolare i fornitori di servizi nell’ambito delle operazioni che implicano lo scambio di una o più valute virtuali; invita gli Stati membri, nel frattempo, a recepire quanto prima le disposizioni della direttiva AMLD5 che istituiscono l’obbligo di identificazione dei propri clienti per i portafogli di valute virtuali e lo scambio di servizi, misure che renderebbero estremamente difficile l’utilizzo anonimo delle valute virtuali;

280. invita la Commissione a seguire attentamente l’evoluzione tecnologica, compresi la rapida espansione dei modelli imprenditoriali innovativi del settore delle tecnologie finanziarie e l’utilizzo di tecnologie emergenti, quali l’intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito, l’informatica cognitiva e l’apprendimento automatico, al fine di valutare i rischi tecnologici e le possibili lacune, nonché di potenziare la resistenza agli attacchi informatici o ai guasti di sistema, in particolare promuovendo la protezione dei dati; incoraggia le autorità competenti e la Commissione ad effettuare una valutazione esaustiva dei potenziali rischi sistemici legati alle applicazioni delle tecnologie di registro distribuito;

281. sottolinea che lo sviluppo e l’utilizzo delle attività virtuali rappresentano una tendenza a lungo termine che dovrebbe perdurare e accentuarsi negli anni a venire, in particolare mediante l’uso dei gettoni virtuali per diverse finalità, tra cui il finanziamento delle imprese; invita la Commissione a sviluppare un quadro adeguato a livello di UE allo scopo di gestire tali sviluppi, traendo ispirazione dalle attività svolte a livello internazionale e da organismi europei come l’ESMA; è del parere che tale quadro debba fornire le garanzie necessarie rispetto ai rischi specifici posti dalle attività virtuali senza ostacolare l’innovazione;

282. rileva in particolare che la scarsa trasparenza delle attività virtuali può essere sfruttata per facilitare il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale; esorta la Commissione, in tale contesto, a fornire orientamenti chiari in merito alle condizioni secondo cui le attività virtuali possono essere classificate come strumento finanziario esistente o nuovo nell’ambito della direttiva MiFID2 e le circostanze in cui la legislazione dell’UE è applicabile alle offerte iniziali di moneta;

283. invita la Commissione a considerare di imporre un divieto su talune misure di anonimato relative ad attività virtuali specifiche e, qualora lo ritenesse necessario, a valutare la possibilità di regolamentare le attività virtuali come strumenti finanziari; ritiene che le UIF debbano essere in grado di associare gli indirizzi delle valute virtuali e delle criptovalute all’identità del proprietario delle attività virtuali; crede che la Commissione debba prendere in considerazione la possibilità in introdurre un obbligo di registrazione degli utenti delle valute virtuali; ricorda che alcuni Stati membri hanno già adottato diverse tipologie di misure per segmenti specifici del settore, come le offerte iniziali di gettoni, le quali potrebbero rappresentare una fonte di ispirazione per le future azioni dell’UE;

284. sottolinea che il GAFI ha recentemente posto in evidenza la necessità urgente che tutti i paesi adottino provvedimenti coordinati per impedire l’uso di attività virtuali per scopi criminali e terroristici, esortando tutte le giurisdizioni ad adottare misure giuridiche e pratiche per prevenire l’uso improprio delle attività virtuali(133) ; chiede alla Commissione di adoperarsi per trovare possibili modalità con cui integrare nel quadro normativo europeo le raccomandazioni e le norme elaborate dal GAFI in materia di attività virtuali; sottolinea che l’Unione dovrebbe continuare a sostenere un quadro regolamentare internazionale sulle valute virtuali coerente e coordinato, sulla base degli sforzi intrapresi in occasione del G20;

285. ribadisce la sua richiesta di una valutazione urgente da parte della Commissione delle implicazioni delle attività di gioco elettronico per il riciclaggio di denaro e i reati fiscali; ritiene prioritaria tale valutazione; rileva la crescita del settore del gioco elettronico in talune giurisdizioni, fra cui alcune dipendenze della Corona britannica come l’Isola di Man, dove il gioco elettronico rappresenta già il 18 % del reddito nazionale;

286. prende nota del lavoro svolto dagli esperti sull’identificazione elettronica e le procedure di conoscenza della clientela da remoto al fine di analizzare questioni quali la possibilità per gli istituti finanziari di utilizzare l’identificazione elettronica (e-ID) e la portabilità delle informazioni relative alla conoscenza del cliente per identificare digitalmente la clientela; invita la Commissione, in tal senso, a valutare i potenziali vantaggi derivanti dall’introduzione di un sistema europeo di identificazione elettronica; ricorda l’importanza di mantenere un adeguato equilibrio tra la protezione dei dati e della riservatezza e la necessità che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni ai fini delle indagini penali;

5.6.Sanzioni

287. ricorda che la normativa antiriciclaggio dell’UE impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle norme antiriciclaggio; sottolinea che tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; chiede l’introduzione di procedure semplificate negli Stati membri per l’applicazione delle sanzioni finanziarie imposte per le violazioni della legislazione antiriciclaggio;

288. esorta gli Stati membri a pubblicare quanto prima e sistematicamente le informazioni relative alla natura e al valore delle sanzioni imposte, oltre a informazioni concernenti la tipologia e la natura della violazione, nonché l’identità della persona responsabile; invita gli Stati membri ad applicare inoltre sanzioni e misure ai membri dell’organo direttivo e alle altre persone fisiche che si rendano responsabili di una violazione delle norme antiriciclaggio ai sensi della legislazione nazionale(134) ;

289. chiede alla Commissione di riferire al Parlamento ogni due anni in merito alla legislazione e alle prassi nazionali relativi alle sanzioni per le violazioni della normativa antiriciclaggio;

290. si compiace dell’adozione del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca(135) , volto ad agevolare il recupero transfrontaliero dei proventi da reato, il quale contribuirà pertanto a rafforzare la capacità dell’Unione di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo e di bloccare le fonti di finanziamento di criminali e terroristi in tutta l’UE;

291. accoglie con favore l’adozione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale(136) , che introduce nuove disposizioni di diritto penale e agevola una cooperazione transfrontaliera più efficiente e più rapida tra le autorità competenti, onde contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro nonché il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata a esso legati; rileva che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confischino, in conformità della direttiva 2014/42/UE(137) , i proventi derivanti da reati o da azioni che contribuiscono alla perpetrazione degli stessi, nonché i beni strumentali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;

5.7.Dimensione internazionale

292. rileva che, a norma della direttiva AMLD4, la Commissione individua i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo;

293. è del parere che sia fondamentale che l’Unione disponga di un proprio elenco di paesi terzi ad alto rischio, nonostante sia opportuno tenere in considerazione il lavoro intrapreso a livello internazionale, in particolare dal GAFI, per identificare i paesi terzi ad alto rischio ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; accoglie con favore, in tal senso, il regolamento delegato della Commissione, del 13 febbraio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (C(2019)1326), e deplora che il Consiglio abbia sollevato obiezioni nei confronti dell’atto delegato; accoglie con favore, inoltre, il regolamento delegato della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e la tipologia di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono adottare al fine di mitigare il rischio legato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi(138) ;

294. plaude all’adozione, da parte della Commissione, della metodologia per l’identificazione dei paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, pubblicata il 22 giugno 2018(139) ; accoglie con favore la valutazione della Commissione del 31 gennaio 2019 relativa ai cosiddetti paesi a “priorità 1”.

295. sottolinea la necessità di garantire coerenza e complementarità tra gli elenchi antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio e la lista europea delle giurisdizioni non cooperative; ribadisce la sua richiesta di affidare alla Commissione un ruolo centrale nella gestione di entrambe le liste; invita la Commissione ad assicurare la trasparenza del processo di valutazione delle giurisdizioni;

296. esprime preoccupazione in merito alle denunce secondo cui le autorità competenti svizzere non svolgono adeguatamente le proprie funzioni nell’ambito della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo(140) ; invita la Commissione a tenere in considerazione tali elementi in sede di aggiornamento della lista di paesi terzi ad alto rischio e nel corso delle future relazioni bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea;

297. invita la Commissione a fornire assistenza tecnica ai paesi terzi allo scopo di sviluppare sistemi efficaci per contrastare il riciclaggio di denaro e favorire il continuo miglioramento di tali sistemi;

298. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che l’UE parli con una sola voce in seno al GAFI e di contribuire attivamente alla riflessione in corso sulla sua riforma, con l’obiettivo di potenziarne le risorse e consolidarne la legittimità; chiede alla Commissione di far partecipare il personale del Parlamento europeo in qualità di osservatore alla delegazione della Commissione al GAFI;

299. invita la Commissione a condurre un’iniziativa globale per la creazione di registri centrali pubblici dei titolari effettivi in tutte le giurisdizioni; sottolinea a tale riguardo il ruolo fondamentale delle organizzazioni internazionali come l’OCSE e le Nazioni Unite;

6.Dimensione internazionale della tassazione

300. sottolinea che un sistema europeo di imposizione equilibrato richiede un contesto fiscale globale più equo; ribadisce il suo invito a monitorare le riforme fiscali in atto nei paesi terzi;

301. prende atto dello sforzo compiuto da alcuni paesi terzi per agire con fermezza contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS); sottolinea, tuttavia, che tali riforme dovrebbero restare in linea con le norme dell’OMC in vigore;

302. ritiene che le informazioni raccolte durante la visita della commissione a Washington DC riguardo alle riforme fiscali negli Stati Uniti e al loro potenziale impatto sulla cooperazione internazionale siano particolarmente importanti; è del parere che alcune delle disposizioni contenute nella legge statunitense sugli sgravi fiscali e l’occupazione (Tax Cuts and Jobs Act) del 2017 siano incompatibili con le norme dell’OMC in vigore, come affermato da alcuni esperti; osserva che alcune disposizioni della riforma fiscale statunitense mirano a rafforzare unilateralmente e senza alcuna reciprocità i benefici transnazionali attribuibili al territorio degli Stati Uniti (presumendo che almeno il 50 % degli stessi sia generato sul territorio statunitense); accoglie con favore il fatto che la Commissione stia attualmente valutando, in particolare, le possibili implicazioni regolamentari e commerciali delle disposizioni BEAT, GILTI e FDII(141) della nuova riforma fiscale degli Stati Uniti; chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito ai risultati della valutazione;

303. osserva che sono stati elaborati due tipi di accordi intergovernativi relativi alla legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) per contribuire a rendere la FATCA conforme alle norme internazionali(142) ; rileva che solo uno dei modelli di accordo intergovernativo è reciproco; deplora il grave squilibrio nella reciprocità dei suddetti accordi, poiché gli Stati Uniti ricevono di norma molte più informazioni dai governi esteri di quante ne forniscano; invita la Commissione a effettuare una mappatura volta ad analizzare il grado di reciprocità nello scambio di informazioni tra gli Stati Uniti e gli Stati membri;

304. invita il Consiglio a conferire alla Commissione il mandato di negoziare con gli Stati Uniti per garantire la reciprocità nel quadro della normativa FATCA;

305. ribadisce le proposte presentate nella sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della FATCA per i cittadini dell’Unione, in particolare i cosiddetti “americani casuali”(143) , nella quale invita la Commissione a intraprendere azioni che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, soprattutto quelli degli “americani casuali”;

306. chiede alla Commissione e al Consiglio di presentare un approccio comune dell’UE alla FATCA allo scopo di proteggere adeguatamente i diritti dei cittadini europei (in particolare gli “americani casuali”) e garantire la reciprocità nello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati Uniti, considerando lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) come la modalità raccomandata; invita la Commissione e il Consiglio, nel frattempo, a prendere in considerazione contromisure quali le ritenute alla fonte, se del caso, al fine di garantire condizioni di parità qualora gli Stati Uniti non assicurassero la reciprocità nel quadro della FATCA;

307. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le nuove disposizioni in materia di imposte sulle società dei paesi che cooperano con l’UE sulla base di un accordo internazionale(144) ;

6.1.Paradisi fiscali e giurisdizioni che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva all’interno e all’esterno dell’UE

308. ricorda l’importanza di una lista comune dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (di seguito “lista UE”) basata su criteri completi, trasparenti, solidi, oggettivamente verificabili, comunemente accettati e aggiornati regolarmente;

309. deplora il fatto che durante il processo iniziale di elaborazione della lista UE siano stati considerati soltanto i paesi terzi; osserva che la Commissione, nel quadro del semestre europeo, ha identificato carenze nei sistemi fiscali di alcuni Stati membri che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva; accoglie con favore, tuttavia, la dichiarazione del presidente del Gruppo “Codice di condotta (tassazione delle imprese)” durante l’audizione della commissione TAX3 tenutasi il 10 ottobre 2018, relativa alla possibilità di selezionare gli Stati membri in base agli stessi criteri stabiliti per la lista UE nel contesto della revisione del mandato del Gruppo “Codice di condotta”(145) ;

310. accoglie con favore l’adozione della prima lista UE da parte del Consiglio, il 5 dicembre 2017, e il monitoraggio in atto degli impegni assunti dai paesi terzi; rileva che la lista è stata aggiornata varie volte sulla base della valutazione di tali impegni e che, di conseguenza, diversi paesi sono stati rimossi dalla lista; osserva che a seguito della revisione del 12 marzo 2019, la lista comprende ora le seguenti giurisdizioni fiscali: Samoa americane, Aruba, Guam, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Figi, Isole Marshall, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Emirati arabi uniti, Isole Vergini americane e Vanuatu;

311. prende atto dell’aggiunta di altre due giurisdizioni alla lista grigia (Australia e Costa Rica)(146) ;

312. osserva che otto delle principali economie di passaggio (Paesi Bassi, Lussemburgo, Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Isole Cayman, Irlanda e Singapore) ospitano più dell’85 % degli investimenti globali in società veicolo, che sono spesso istituite per motivi fiscali(147) ; ricorda che solo uno di tali paesi (Bermuda) è attualmente incluso nell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali(148) ;

313. sottolinea che i processi di selezione e monitoraggio sono scarsamente trasparenti e che non risulta chiaro se siano stati compiuti progressi effettivi per quanto concerne i paesi rimossi dalla lista;

314. pone in evidenza che la valutazione del Consiglio e del suo Gruppo “Codice di condotta (tassazione delle imprese)” si basa su criteri derivanti da un quadro di valutazione tecnica elaborato dalla Commissione e che il Parlamento non ha avuto alcun coinvolgimento giuridico nel processo in questione; invita in tale contesto la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento in modo dettagliato prima di qualsiasi modifica proposta alla lista; invita il Consiglio a pubblicare una relazione periodica sui progressi compiuti riguardo alle giurisdizioni incluse nella lista nera e nella lista grigia, nel quadro dell’aggiornamento regolare del Consiglio da parte del Gruppo “Codice di condotta”;

315. invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare una metodologia ambiziosa e obiettiva che non si basi sugli impegni bensì su una valutazione degli effetti di una debita e adeguata applicazione della legislazione in tali paesi;

316. deplora profondamente la mancanza di trasparenza nella fase iniziale del processo di elaborazione della lista, nonché l’applicazione non oggettiva dei criteri di inclusione stabiliti dal consiglio ECOFIN; ribadisce che tale procedimento deve essere scevro da qualsivoglia interferenza politica; accoglie con favore, tuttavia, il miglioramento della trasparenza ottenuto con la divulgazione delle lettere inviate alle giurisdizioni selezionate dal Gruppo “Codice di condotta” e dell’insieme delle lettere d’impegno ricevute; chiede che tutte le lettere non ancora divulgate siano rese pubblicamente disponibili per garantire il controllo e il corretto adempimento degli impegni; è del parere che le giurisdizioni che non acconsentono alla divulgazione dei propri impegni destino nel pubblico il sospetto che non siano cooperative in materia fiscale;

317. si compiace dei recenti chiarimenti forniti dal Gruppo “Codice di condotta” sui criteri di tassazione equi, in particolare riguardo all’assenza di sostanza economica per le giurisdizioni che non hanno un’imposta sul reddito delle società o in cui l’aliquota di tale imposta è prossima allo 0 %; invita gli Stati membri ad adoperarsi per il graduale miglioramento dei criteri di inclusione nella lista UE, al fine di inserire tutte le pratiche fiscali dannose(149) , in particolare includendo un’analisi economica dettagliata che analizzi l’agevolazione dell’elusione fiscale e un’aliquota d’imposta dello 0 % o l’assenza di un’imposta sul reddito delle società come criterio autonomo;

318. accoglie con favore il nuovo standard globale dell’OCSE sull’applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni prive di tassazione o con tassazione solo nominale(150) , ampiamente ispirato al lavoro condotto dall’Unione europea nel processo di redazione della lista UE(151) ; invita gli Stati membri a esercitare pressione sul G20 affinché i criteri dell’OCSE per l’inclusione nella lista nera siano rivisti e vadano oltre la pura trasparenza fiscale, contrastando anche l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;

319. prende atto e si compiace del lavoro svolto dalle équipe negoziali dell’UE e del Regno Unito in materia di fiscalità, come indicato all’allegato 4 del progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica(152) ; è preoccupato per le possibili divergenze che potrebbero emergere anche nel breve periodo in seguito al recesso del Regno Unito dall’UE nelle politiche contro i reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale tra il Regno Unito e l’UE, il che comporterebbe nuovi rischi per l’economia, la fiscalità e la sicurezza; invita la Commissione e il Consiglio a reagire immediatamente a tali rischi e garantire la tutela degli interessi dell’UE;

320. ricorda che, a norma dell’articolo 79 della Dichiarazione politica che stabilisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito(153) , le future relazioni dovranno garantire una concorrenza aperta e leale attraverso disposizioni in materia di aiuti di Stato, concorrenza, norme sociali e del lavoro, norme ambientali, cambiamenti climatici e pertinenti questioni fiscali; esprime particolare preoccupazione per l’annuncio da parte del Primo ministro britannico Theresa May di voler introdurre nel Regno Unito il livello più basso di imposta sulle società del G20; invita il Regno Unito a rimanere un partner forte nello sforzo globale atto a garantire una tassazione migliore e più efficiente e nella lotta alla criminalità finanziaria in quanto membro della comunità internazionale; invita la Commissione e il Consiglio a includere il Regno Unito nella valutazione dell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative e nell’elenco UE delle giurisdizioni con carenze nei loro regimi antiriciclaggio, compreso un monitoraggio dettagliato delle sue relazioni economiche con le sue dipendenze e i suoi territori d’oltremare, non appena il Regno Unito diventerà un paese terzo;

321. sottolinea che, a prescindere dagli sviluppi successivi alla scadenza del recesso, il regno Unito resterà membro dell’OCSE e sarà tenuto a rispettare le raccomandazioni previste dal piano d’azione BEPS dell’OCSE e altre misure relative alla buona governance in materia fiscale;

322. chiede, nel caso specifico della Svizzera, per la quale non è previsto alcun termine preciso in ragione di un precedente accordo tra la Svizzera e l’UE, che il paese sia inserito nell’allegato I entro la fine del 2019 qualora, in seguito a un idoneo processo graduale, la Svizzera non abbia abrogato entro tale data i suoi regimi fiscali non conformi, che consentono un trattamento non equo del reddito estero e nazionale nonché benefici fiscali per alcuni tipi di imprese;

323. osserva con preoccupazione che i paesi terzi potrebbero abrogare i regimi fiscali non conformi ma sostituirli con nuovi regimi potenzialmente dannosi per l’UE; sottolinea che tale preoccupazione potrebbe essere particolarmente fondata nel caso della Svizzera; chiede al Consiglio di rivalutare in maniera adeguata la Svizzera e qualsiasi altro paese terzo(154) che introduca simili modifiche legislative(155) ;

324. osserva che i negoziati tra l’UE e la Svizzera sulla revisione dell’approccio bilaterale all’accesso reciproco al mercato sono ancora in corso; invita la Commissione a garantire che l’accordo definitivo tra l’UE e la Svizzera includa una clausola concernente la buona governance fiscale, compresi le norme specifiche sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, lo scambio automatico di informazioni sulla tassazione, l’accesso pubblico alle informazioni relative alla titolarità effettiva, se del caso, e le disposizioni antiriciclaggio; chiede che i negoziatori dell’UE concludano un accordo che, fra l’altro, colmi le lacune(156) del sistema di vigilanza svizzero e tuteli gli informatori;

325. accoglie con favore la lista UE riveduta del 12 marzo 2019(157) ; accoglie con favore la pubblicazione della valutazione dettagliata degli impegni e delle riforme delle giurisdizioni che erano inserite nella lista dell’allegato II al momento della pubblicazione della prima lista UE, il 5 dicembre 2017; accoglie con favore il fatto che le giurisdizioni che erano in precedenza inserite nella lista dell’allegato II in virtù degli impegni assunti nel 2017 siano ora inserite nella lista dell’allegato I alla luce del fatto che le riforme non sono state attuate entro la fine del 2018 o entro il termine concordato;

326. esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini austriaci che detengono conti correnti bancari presso istituti di credito in Liechtenstein non siano soggetti alla legge sugli standard comuni di comunicazione di informazioni se i loro redditi da capitale provengono da strutture patrimoniali (fondazioni private, enti, trust e similari) e l’istituto di credito in Liechtenstein provvede alla tassazione conformemente agli accordi bilaterali; invita l’Austria a modificare la propria normativa al riguardo, al fine di colmare tale lacuna in materia di standard comuni di comunicazione di informazioni;

327. osserva per esempio che, secondo i dati dell’OCSE sugli investimenti esteri diretti, il Lussemburgo e i Paesi Bassi considerati congiuntamente ricevono più investimenti esteri in entrata degli Stati Uniti, una quota significativa dei quali è destinata a società veicolo che non svolgono evidenti attività economiche sostanziali, mentre l’Irlanda riceve più investimenti esteri in entrata rispetto alla Germania o alla Francia; rileva che, secondo l’Istituto nazionale di statistica di Malta, gli investimenti esteri nel paese risultano pari al 1 474 % delle dimensioni della sua economia;

328. ricorda uno studio di ricerca che dimostra come l’elusione fiscale in sei Stati membri dell’UE comporti una perdita pari a 42,8 miliardi di EUR di gettito fiscale negli altri 22 Stati membri(158) , il che significa che la posizione di contribuenti netti di tali paesi può essere controbilanciata dalle perdite che essi infliggono alla base imponibile degli altri Stati membri; osserva, ad esempio, che i Paesi Bassi impongono un costo netto all’Unione nel suo complesso pari a 11,2 miliardi di EUR, il che significa che il paese priva gli altri Stati membri di gettito fiscale a beneficio delle multinazionali e dei loro azionisti;

329. rammenta che, per potenziare la lotta dell’Unione europea e degli Stati membri contro le frodi fiscali, l’elusione fiscale e il riciclaggio di denaro, tutti i dati disponibili, compresi quelli macroeconomici, devono essere utilizzati in maniera efficace;

330. ricorda che la Commissione europea ha criticato sette Stati membri(159) – Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi – per le lacune riscontrate nei loro sistemi fiscali, le quali agevolano la pianificazione fiscale aggressiva, affermando che tali politiche compromettono l’integrità del mercato unico europeo; è del parere che si possa ritenere che tali giurisdizioni facilitino la pianificazione fiscale aggressiva anche a livello globale; sottolinea che la Commissione ha riconosciuto che alcuni degli Stati membri di cui sopra hanno adottato misure volte a migliorare i loro sistemi fiscali per rispondere alle critiche della Commissione(160) ; osserva che un recente studio di ricerca(161) ha identificato cinque Stati membri dell’UE come paradisi fiscali per le imprese: Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi; sottolinea che i criteri e la metodologia utilizzati per selezionare tali Stati membri comprendevano una valutazione globale delle loro pratiche fiscali dannose, misure che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva e la distorsione dei flussi economici sulla base dei dati di Eurostat, che includevano una combinazione di flussi elevati di investimenti esteri diretti in entrata e in uscita, canoni, interessi e dividendi; invita la Commissione a considerare attualmente almeno tali Stati membri come paradisi fiscali dell’UE fino a quando non saranno attuate riforme fiscali sostanziali;

331. chiede al Consiglio di pubblicare una valutazione dettagliata degli impegni delle giurisdizioni che si sono volontariamente impegnate ad attuare riforme e che sono state inserite nella lista di cui all’allegato II in sede di elaborazione della prima lista UE, il 5 dicembre 2017;

6.2.Contromisure

332. rinnova il suo invito nei confronti dell’UE e dei suoi Stati membri ad adottare contromisure efficaci e dissuasive contro le giurisdizioni non cooperative, al fine di incentivare una soddisfacente cooperazione in materia fiscale e di conformità da parte dei paesi che figurano nell’allegato I della lista UE;

333. deplora il fatto che la maggior parte delle contromisure proposte dal Consiglio sia lasciata alla discrezionalità nazionale; osserva con preoccupazione che, in occasione dell’audizione della commissione TAX3 tenutasi il 15 maggio 2018, alcuni esperti(162) hanno sottolineato che le contromisure potrebbero non essere sufficienti a spingere le giurisdizioni non cooperative a conformarsi alla normativa, poiché la lista dell’UE omette alcuni dei più noti paradisi fiscali; ritiene che ciò comprometta la credibilità del processo di elaborazione dell’elenco, come evidenziato da alcuni esperti;

334. chiede agli Stati membri di adottare un’unica serie di contromisure solide, quali le ritenute alla fonte, l’esclusione dai bandi di concorso per appalti pubblici, requisiti più rigorosi in materia di audit e norme automatiche sulle società estere controllate per le imprese aventi sede all’interno di giurisdizioni non cooperative incluse nella lista, salvo laddove i contribuenti vi svolgano un’attività economica reale;

335. invita sia le amministrazioni fiscali sia i contribuenti a collaborare per raccogliere dati fattuali pertinenti nel caso in cui la società estera controllata svolga un’attività economica reale sostanziale e abbia una presenza economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti;

336. rileva che i paesi in via di sviluppo potrebbero non disporre delle risorse necessarie ad attuare le norme fiscali internazionali o europee recentemente concordate; invita pertanto il Consiglio a escludere contromisure quali la riduzione degli aiuti allo sviluppo;

337. osserva che le contromisure sono fondamentali per contrastare l’evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; constata inoltre che il peso economico dell’Unione europea può fungere da deterrente onde evitare che le giurisdizioni non cooperative e i contribuenti sfruttino le lacune fiscali e le pratiche fiscali dannose consentite dalle suddette giurisdizioni;

338. invita le istituzioni finanziarie europee(163) a valutare l’applicazione, progetto per progetto, di un’adeguata verifica rafforzata e migliorata per le giurisdizioni di cui all’allegato II della lista UE, al fine di evitare che i fondi dell’UE siano investiti in entità di paesi terzi che non rispettano gli standard fiscali dell’UE o che siano convogliati attraverso di esse; prende atto dell’approvazione da parte della BEI della sua politica di gruppo riveduta nei confronti di giurisdizioni poco regolamentate, non trasparenti e non collaborative e sulla buona governance fiscale e chiede che tale politica venga regolarmente aggiornata e che includa requisiti più stringenti in materia di trasparenza, in linea con le norme dell’UE; invita la BEI a pubblicare tale politica non appena approvata; chiede che si metta in atto una parità di condizioni e che gli stessi livelli normativi si applichino alle istituzioni finanziarie in tutta Europa;

6.3.Posizione dell’UE in qualità di leader globale

339. ribadisce il suo invito all’UE e agli Stati membri affinché assumano, a seguito di un coordinamento ex-ante, un ruolo di leadership nella lotta globale contro l’evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro, in particolare tramite iniziative della Commissione in tutti i consessi internazionali pertinenti, fra cui le Nazioni Unite, il G20 e l’OCSE, che hanno rivestito un ruolo chiave relativamente alle questioni fiscali, in particolare dopo la crisi finanziaria internazionale;

340. ricorda che le politiche multilaterali e la cooperazione internazionale tra i paesi, inclusi i paesi in via di sviluppo, rimangono lo strumento privilegiato per conseguire risultati concreti rispettando al contempo il principio di reciprocità; deplora che alcune proposte legislative che vanno oltre le raccomandazioni BEPS dell’OCSE e che potrebbero costituire la base per un ulteriore lavoro proficuo a livello internazionale siano in fase di stallo in seno al Consiglio;

341. ritiene che la creazione di un organismo fiscale intergovernativo nel quadro delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere dotato di risorse adeguate, di mezzi sufficienti e, se del caso, di poteri esecutivi, garantirebbe la partecipazione di tutti i paesi su un piano di parità all’elaborazione e alla riforma di un’agenda fiscale globale(164) , allo scopo di contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose e assicurare un’adeguata ripartizione dei diritti di imposizione; prende atto della recente richiesta che il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale sia elevato a organismo fiscale globale intergovernativo delle Nazioni Unite(165) ; sottolinea che il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite assicura una distribuzione più equa dei diritti d’imposizione tra lo Stato della fonte e quello di residenza;

342. chiede un vertice intergovernativo sulle necessarie riforme fiscali globali non ancora adottate, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale ed esercitare pressioni su tutti i paesi, in particolare sui loro centri finanziari, affinché rispettino gli standard in materia di trasparenza e di imposizione equa; chiede alla Commissione di prendere l’iniziativa riguardo a tale vertice e chiede che quest’ultimo preveda l’avvio di una seconda serie di riforme fiscali internazionali che diano seguito al piano d’azione BEPS e consentano l’istituzione del suddetto organismo fiscale intergovernativo globale;

343. prende nota dell’azione e dei contributi della Commissione nell’ambito del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni e del Quadro inclusivo sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’OCSE, in particolare allo scopo di promuovere standard più elevati di buona governance fiscale a livello globale, garantendo nel contempo che le norme internazionali in materia di buona governance fiscale continuino a essere pienamente rispettate nell’UE;

6.4.Paesi in via di sviluppo

344. ritiene che sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, nonché contro la corruzione e la segretezza che agevolano i flussi finanziari illeciti, sia essenziale per rafforzare la coerenza politica dello sviluppo nell’UE e per migliorare le capacità fiscali dei paesi in via di sviluppo e la loro abilità di mobilitare le proprie risorse a favore dello sviluppo economico sostenibile; sottolinea la necessità di incrementare la quota di aiuti finanziari e assistenza tecnica destinati alle amministrazioni fiscali dei paesi in via di sviluppo, onde creare quadri normativi fiscali stabili e moderni;

345. accoglie con favore la cooperazione tra l’UE e l’Unione africana (UA) nell’ambito della Addis Tax Initiative (ATI), dell’Iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive (EITI) e del processo di Kimberley; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i paesi dell’Unione africana nell’attuazione delle politiche in materia di trasparenza; incoraggia, a tale riguardo, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali e regionali; ricorda i vantaggi di una stretta e rafforzata cooperazione tra Interpol e Afripol;

346. ricorda la necessità che gli Stati membri conducano, in stretta collaborazione con la Commissione, analisi regolari di ricaduta dell’impatto concreto delle politiche fiscali e delle convenzioni fiscali bilaterali sugli altri Stati membri e sui paesi in via di sviluppo, pur riconoscendo il lavoro effettuato al riguardo nell’ambito della Piattaforma sulla buona governance fiscale; invita tutti gli Stati membri a condurre le suddette analisi di ricaduta sotto la supervisione della Commissione;

347. esorta gli Stati membri a rivedere e ad aggiornare gli accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e con i paesi terzi per colmare le scappatoie che incentivano le pratiche di scambio di titoli dettate da ragioni fiscali ai fini dell’elusione fiscale;

348. ricorda che occorre tenere in considerazione le caratteristiche e le vulnerabilità giuridiche specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel contesto dello scambio automatico di informazioni, segnatamente riguardo al periodo di transizione e alla necessità di sostenere il rafforzamento delle loro capacità;

349. rileva che occorre una più stretta collaborazione con le organizzazioni regionali, in particolare con l’Unione africana, al fine di contrastare i flussi finanziari illeciti e la corruzione nei settori privato e pubblico;

350. accoglie con favore la partecipazione, su un piano di parità, di tutti i paesi coinvolti nel Quadro inclusivo, che riunisce oltre 115 paesi e giurisdizioni allo scopo di collaborare all’attuazione del pacchetto BEPS dell’OCSE/G20; invita gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che gli interessi dei paesi in via di sviluppo siano tenuti in considerazione; ricorda, tuttavia, l’esclusione di oltre 100 paesi in via di sviluppo dai negoziati delle azioni BEPS;

351. riconosce che i paradisi fiscali esistono anche nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla cooperazione rafforzata con i paesi terzi in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e, in particolare, a favore della creazione di una licenza di importazione per gli oggetti di antiquariato;

352. ricorda che l’aiuto pubblico allo sviluppo finalizzato alla riduzione della povertà dovrebbe essere maggiormente orientato all’attuazione di un quadro normativo adeguato nonché al rafforzamento delle amministrazioni fiscali e delle istituzioni deputate alla lotta contro i flussi finanziari illeciti; chiede che tale aiuto sia fornito sotto forma di competenze tecniche concernenti la gestione delle risorse, le informazioni finanziarie e la regolamentazione anti-corruzione; chiede altresì che tale aiuto favorisca la cooperazione regionale contro la frode fiscale, l’evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; sottolinea che tale aiuto dovrebbe includere il sostegno a favore della società civile e dei media nei paesi in via di sviluppo, per garantire il controllo pubblico sulle politiche fiscali nazionali;

353. si attende che la Commissione reperisca risorse adeguate per attuare l’approccio “Collect More – Spend Better” (riscuotere di più – spendere meglio), in particolare attraverso i suoi programmi faro(166) ;

354. chiede un’azione esterna concertata dell’UE e degli Stati membri a tutti i livelli della politica per fornire ai paesi terzi, e in particolare a quelli in via di sviluppo, i mezzi necessari a favorire uno sviluppo economico equilibrato ed evitare la dipendenza da un unico settore, in particolare quello finanziario;

355. ricorda la necessità di un trattamento equo dei paesi in via di sviluppo nel corso dei negoziati relativi alle convenzioni fiscali, che tenga conto della loro specifica situazione e garantisca un’equa ripartizione dei diritti di imposizione, sulla base della reale attività economica e della creazione di valore; invita, a tale proposito, a considerare il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite come uno standard minimo e a garantire la trasparenza dei negoziati relativi alle convenzioni; riconosce che il modello di convenzione fiscale dell’OCSE concede maggiori diritti al paese di residenza;

356. invita la Commissione a includere disposizioni contro i reati finanziari, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nel trattato da negoziare con i paesi ACP alla scadenza dell’attuale accordo di Cotonou, nel febbraio 2020; rileva la particolare importanza della trasparenza nelle questioni fiscali affinché tali disposizioni siano attuate in modo efficace;

6.5.Accordi dell’UE con paesi terzi

357. ricorda che la buona governance fiscale è una sfida globale che richiede innanzitutto soluzioni globali; rammenta pertanto la sua posizione secondo la quale nei nuovi accordi pertinenti dell’UE con i paesi terzi dovrebbe essere sistematicamente inserita una clausola di “buona governance fiscale”, in modo da garantire che tali accordi non possano essere utilizzati in modo improprio da imprese o intermediari per eludere o evadere le imposte o riciclare proventi illeciti, senza con ciò ostacolare le competenze esclusive dell’UE; è dell’opinione che tale clausola dovrebbe includere norme specifiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, nonché requisiti in termini di trasparenza e disposizioni antiriciclaggio;

358. incoraggia gli Stati membri a fare un uso coordinato delle relazioni bilaterali con i rispettivi paesi terzi, ove opportuno con il sostegno della Commissione, in modo da istituire una maggiore cooperazione bilaterale tra le UIF, le autorità fiscali e le autorità competenti nella lotta alla criminalità finanziaria;

359. rileva che, parallelamente agli accordi politici contenenti tale clausola di buona governance fiscale, gli accordi di libero scambio (ALS) dell’UE prevedono eccezioni fiscali che offrono un margine politico per attuare l’approccio dell’UE di lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, ad esempio insistendo sulla buona governance fiscale e utilizzando in modo efficace la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; osserva inoltre che gli ALS dovrebbero altresì mirare a promuovere standard internazionali pertinenti e la loro attuazione nei paesi terzi;

360. ritiene che l’UE non dovrebbe concludere accordi con le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali inserite nell’allegato I della lista UE finché la giurisdizione in questione non risulti conforme agli standard di buona governance fiscale dell’Unione; invita la Commissione a valutare se la non conformità agli standard di buona governance fiscale dell’UE incida sul corretto funzionamento degli ALS o degli accordi politici, laddove un accordo sia già stato firmato;

361. ricorda che le clausole di buona governance e di trasparenza fiscali e lo scambio di informazioni dovrebbero essere inclusi in tutti i nuovi accordi pertinenti dell’UE con i paesi terzi e dovrebbero essere negoziati in sede di revisione degli accordi esistenti, in considerazione del fatto che si tratta di strumenti essenziali della politica esterna dell’UE che, tuttavia, coinvolgono livelli di competenza diversi in funzione dell’ambito d’intervento specifico;

6.6.Convenzioni fiscali bilaterali concluse dagli Stati membri

362. rileva che, secondo alcuni esperti, molte convenzioni fiscali concluse dagli Stati membri dell’UE e attualmente in vigore limitano i diritti fiscali dei paesi a basso reddito e a medio-basso reddito(167) ; chiede che, in sede di negoziazione delle convenzioni fiscali, l’Unione europea e i suoi Stati membri rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all’articolo 208 TFUE; sottolinea che la conclusione di convenzioni fiscali rientra tra le prerogative degli Stati membri;

363. osserva che l’intensità delle perdite dovute all’elusione fiscale è notevolmente maggiore nei paesi a basso e medio reddito, soprattutto nell’Africa subsahariana, in America latina e Caraibi e nell’Asia meridionale, rispetto ad altre regioni(168) ; chiede pertanto agli Stati membri di rinegoziare le loro convenzioni fiscali bilaterali con i paesi terzi al fine di introdurre clausole anti-abuso che impediscano il “treaty shopping” (scelta della convenzione contro le doppie imposizioni più vantaggiosa) e una corsa al ribasso tra i paesi in via di sviluppo;

364. invita la Commissione a rivedere tutte le convenzioni fiscali in vigore firmate dagli Stati membri con paesi terzi, onde garantire che la totalità di tali convenzioni sia conforme alle nuove norme globali, quali la Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali per impedire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (“MLI”); osserva che tale Convenzione include norme definite in funzione dei paesi OCSE, elaborate senza tenere in considerazione le esigenze o le difficoltà dei paesi in via di sviluppo; chiede alla Commissione di rivolgere raccomandazioni agli Stati membri in merito alle convenzioni fiscali bilaterali vigenti da essi concluse, al fine di garantire che tali convenzioni includano norme generali anti-abuso e tengano conto delle attività economiche reali e della creazione di valore;

365. è consapevole del fatto che le convenzioni fiscali bilaterali non riflettono la realtà attuale delle economie digitalizzate; invita gli Stati membri ad aggiornare le loro convenzioni fiscali bilaterali sulla base della raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa(169) ;

6.7.Doppia imposizione

366. accoglie con favore il quadro rafforzato volto a evitare la doppia non imposizione; sottolinea che l’eliminazione della doppia imposizione è fondamentale per garantire che i contribuenti onesti siano trattati in modo equo e che la loro fiducia non sia compromessa; invita gli Stati membri a rispettare le convenzioni da essi concluse in materia di doppia imposizione e a cooperare lealmente e tempestivamente qualora siano segnalati casi di doppia imposizione;

367. accoglie con favore l’adozione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, che attua la norma prevista dall’azione 14 del piano d’azione BEPS; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva (30 giugno 2019) non è ancora scaduto e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantire che siano efficienti ed efficaci;

368. invita la Commissione a raccogliere e pubblicare informazioni sul numero di controversie in materia fiscale presentate e risolte, suddivise per tipo di controversia, anno e paese coinvolto, in modo da monitorare il meccanismo e garantire che sia efficiente ed efficace;

6.8.Regioni ultraperiferiche

369. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché le regioni ultraperiferiche dell’UE attuino gli standard minimi in materia di BEPS e la direttiva ATAD;

370. prende nota del fatto che la Commissione ha avviato un’indagine approfondita sull’applicazione da parte del Portogallo del regime di aiuti a finalità regionale per la zona franca di Madera(170) ;

7.Intermediari

371. accoglie con favore l’ampia definizione di “intermediario”(171) e di “meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica” nella direttiva DAC6 adottata di recente(172) ; invita ad aggiornare gli elementi distintivi di cui alla direttiva DAC6 in modo da includere, tra l’altro, i meccanismi di arbitraggio dei dividendi, compresa la concessione di rimborsi dell’imposta sui dividendi e sulle plusvalenze; invita la Commissione a riconsiderare l’estensione dell’obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva DAC6 ai casi nazionali; ricorda che, a norma della direttiva DAC6, gli intermediari sono tenuti a segnalare alle autorità fiscali i regimi basati su lacune strutturali della legislazione fiscale, in particolare in considerazione del crescente numero di strategie transfrontaliere di elusione fiscale; ritiene che i regimi considerati dannosi dalle autorità nazionali competenti dovrebbero essere affrontati e resi pubblici in forma anonima;

372. ribadisce che gli intermediari svolgono un ruolo cruciale nel facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e dovrebbero essere tenuti a rispondere di tali azioni;

373. ribadisce la necessità di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali e le autorità di vigilanza finanziaria ai fini di un controllo congiunto ed efficace del ruolo degli intermediari finanziari e alla luce del fatto che alcuni strumenti finanziari di natura fiscale possono rappresentare un rischio per la stabilità dei mercati finanziari e l’integrità del mercato;

374. ritiene che l’Unione debba dare l’esempio e invita la Commissione a garantire che gli intermediari che promuovono la pianificazione fiscale aggressiva e l’evasione fiscale non svolgano alcun ruolo nel fornire orientamenti o consulenza su tali questioni alle istituzioni dell’Unione responsabili dell’elaborazione delle politiche;

375. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e ad affrontare i rischi in termini di conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi di assistenza legale, assistenza fiscale e audit laddove tali servizi di consulenza siano forniti sia a clienti aziendali che ad autorità pubbliche; osserva che i conflitti di interessi possono assumere diverse forme, come ad esempio appalti pubblici che richiedono la fornitura di consulenze remunerate per tali servizi, la fornitura di consulenze informali o gratuite, gruppi ufficiali di consulenti ed esperti, o la pratica delle “porte girevoli”; evidenzia, pertanto, l’importanza di indicare chiaramente quali servizi sono prestati a un determinato cliente e di operare una netta distinzione tra tali servizi; ribadisce le richieste già avanzate al riguardo in occasione di precedenti relazioni(173) ;

376. accoglie con favore il monitoraggio dell’attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati(174) , e del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione(175) , in particolare la disposizione relativa ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico; sottolinea la necessità di garantire che le norme siano applicate in maniera adeguata;

377. invita gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre un obbligo di segnalazione fiscale per tutti quegli intermediari fiscali e finanziari di cui all’azione 12 del piano d’azione BEPS che, nel quadro delle loro attività professionali, vengano a conoscenza di operazioni, dispositivi o strutture di natura abusiva o aggressiva;

378. chiede una rotazione dei revisori contabili ogni sette anni, al fine di prevenire conflitti di interessi, e che la prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile sia limitata il più possibile;

379. ribadisce che gli istituti finanziari, i consulenti e altri intermediari che facilitino, siano coinvolti o partecipino in modo consapevole, sistematico e ripetuto ad attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale, o che stabiliscano uffici, filiali o società controllate in giurisdizioni figuranti nella lista UE con l’obiettivo di offrire ai propri clienti meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, dovrebbero essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; chiede che le licenze delle attività operative di tali istituti e individui siano soggette a un serio riesame laddove questi ultimi siano condannati per compartecipazione fraudolenta o siano al corrente che i loro clienti assumono comportamenti fraudolenti, e chiede, ove opportuno, che loro operazioni sul mercato interno siano limitate;

380. sottolinea che il segreto professionale non può essere utilizzato né per proteggere o dissimulare pratiche illegali, né per violare lo spirito della legge; ribadisce che il segreto professionale tra avvocati e clienti non dovrebbe impedire l’adeguata segnalazione di operazioni sospette o la segnalazione di altre attività potenzialmente illegali, fermi restando i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto penale;

381. invita la Commissione a fornire ai professionisti orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione del principio del segreto professionale forense e a introdurre una netta linea di demarcazione tra la consulenza giuridica tradizionale e gli avvocati che agiscono come operatori finanziari, conformemente alla giurisprudenza dei tribunali europei;

8.Tutela degli informatori e dei giornalisti

382. ritiene che la tutela degli informatori, sia nel settore pubblico che in quello privato, sia di grande importanza al fine di garantire che le attività illecite e gli abusi del diritto siano evitati o limitati; riconosce che gli informatori svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare la democrazia nelle società, nel combattere la corruzione e altri reati o attività illecite gravi e nel tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; sottolinea che gli informatori costituiscono spesso una fonte essenziale per il giornalismo d’inchiesta e, pertanto, dovrebbero essere protetti da qualsiasi forma di vessazione e ritorsione; osserva che è importante che tutti i canali di segnalazione siano resi disponibili;

383. è dell’opinione che sia necessario tutelare la riservatezza delle fonti del giornalismo d’inchiesta, compresi gli informatori, se si vuole salvaguardare il ruolo di guardiano della società democratica svolto da questo tipo di giornalismo;

384. ritiene, pertanto, che l’obbligo di riservatezza dovrebbe essere soggetto a deroghe solo in circostanze eccezionali, ad esempio laddove la divulgazione delle informazioni relative ai dati personali della persona segnalante costituisca un obbligo necessario e proporzionato previsto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale nell’ambito di inchieste o procedimenti giudiziari, oppure al fine di tutelare le libertà di altri soggetti, quali il diritto alla difesa della persona interessata, e ad ogni modo dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate conformemente al diritto nazionale o dell’Unione; reputa opportuno prevedere adeguate sanzioni in caso di violazioni dell’obbligo di riservatezza in merito all’identità della persona segnalante(176) ;

385. osserva che la legge degli Stati Uniti sulle dichiarazioni false (False Claims Act) costituisce una solida base per premiare gli informatori nel caso in cui, grazie a loro, il governo riesca a recuperare fondi perduti a seguito di atti fraudolenti(177) ; sottolinea che, secondo una relazione del dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, gli informatori hanno contribuito direttamente all’individuazione e alla segnalazione di 3,4 dei 3,7 miliardi di USD recuperati; invita gli Stati membri a istituire canali di comunicazione sicuri e riservati che consentano agli informatori di inviare segnalazioni in seno alle autorità e agli enti privati pertinenti;

386. chiede alla Commissione di esaminare le migliori pratiche sviluppate a livello mondiale(178) per tutelare e incoraggiare gli informatori e, ove opportuno e necessario, di valutare la possibilità di procedere a una revisione della legislazione in vigore, in modo da rendere ancora più efficaci i meccanismi analoghi presenti nell’UE;

387. chiede l’istituzione di un fondo generale dell’UE per fornire un sostegno finanziario adeguato agli informatori, la cui sussistenza è compromessa dalla segnalazione di attività criminali o di fatti che rivestono un chiaro interesse pubblico;

388. esprime inquietudine per il fatto che gli informatori sono spesso scoraggiati dal manifestare le loro preoccupazioni per paura di ritorsioni e teme che, qualora non vengano scoraggiate e restino impunite, tali ritorsioni possano dissuadere potenziali informatori dall’esternare le loro preoccupazioni; ritiene che il riconoscimento nella direttiva AMLD5 del diritto degli informatori di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti, ad esempio attraverso un punto unico di contatto nei casi internazionali complessi, laddove siano esposti a minacce o ritorsioni, come pure il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, costituisca un miglioramento importante della situazione delle persone che segnalano, all’interno dell’impresa oppure a un’UIF, casi sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; esorta gli Stati membri a recepire in modo tempestivo e ad applicare adeguatamente le disposizioni in materia di protezione degli informatori previste dalla direttiva AMLD5;

389. valuta positivamente l’esito dei negoziati interistituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e invita gli Stati membri ad adottare quanto prima le nuove norme al fine di proteggere gli informatori mediante misure quali canali chiari per le segnalazioni, la riservatezza, tutele giuridiche e sanzioni nei confronti di quanti cercano di perseguitare gli informatori;

390. ricorda che i funzionari dell’UE godono della protezione garantita agli informatori dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea(179) e invita gli Stati membri a introdurre norme analoghe per i rispettivi funzionari;

391. ritiene che gli accordi di non divulgazione figuranti nei contratti di lavoro e le clausole relative al licenziamento non debbano in alcun modo impedire agli impiegati di segnalare casi sospetti di violazioni del diritto o dei diritti umani(180) alle autorità competenti; invita la Commissione a valutare la possibilità di avanzare una proposta legislativa che vieti il ricorso ad accordi di non divulgazione abusivi;

392. osserva che la commissione TAX3 ha invitato gli informatori dei casi Julius Bär e Danske Bank a testimoniare in occasione di audizioni parlamentari pubbliche(181) ; esprime preoccupazione per il fatto che agli informatori non sia garantito un livello di protezione del tutto soddisfacente in seno agli istituti finanziari ed è preoccupato che la paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro e delle autorità possa impedire agli informatori di presentare informazioni riguardanti violazioni del diritto; deplora profondamente il fatto che l’informatore di Danske Bank non abbia potuto condividere liberamente e integralmente le informazioni in suo possesso sul caso Danske Bank a causa di vincoli giuridici;

393. deplora il fatto che l’autorità di vigilanza finanziaria danese non abbia preso contatto con l’informatore che ha denunciato le massicce attività di riciclaggio di denaro di Danske Bank; è del parere che tale omissione costituisca una grave negligenza da parte dell’autorità di vigilanza finanziaria danese del suo dovere di svolgere indagini adeguate in presenza di gravi accuse relative ad attività sistematiche di riciclaggio di denaro condotte su vasta scala attraverso una banca; invita le autorità competenti dell’UE e degli Stati membri a sfruttare appieno le informazioni fornite dagli informatori e ad agire rapidamente e con decisione sulla base delle informazioni ottenute;

394. invita gli Stati membri a collaborare strettamente in seno al Consiglio d’Europa affinché la raccomandazione sulla protezione degli informatori sia promossa e attuata nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa; invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo di primo piano in altri consessi internazionali al fine di promuovere l’adozione di norme internazionali vincolanti per la protezione degli informatori;

395. osserva che, oltre alla garanzia della riservatezza dell’identità degli informatori quale misura fondamentale per la protezione della persona segnalante, occorre tutelare maggiormente le segnalazioni anonime dalle minacce e dagli attacchi generalizzati ad opera dei presunti responsabili oggetto delle segnalazioni che tentano di screditare la persona segnalante;

396. riconosce le difficoltà affrontate dai giornalisti quando indagano o segnalano casi di riciclaggio di denaro, frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva; esprime preoccupazione per il fatto che i giornalisti d’inchiesta sono spesso soggetti a minacce e intimidazioni, incluse intimidazioni di natura giuridica mediante azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica; invita gli Stati membri a garantire una migliore protezione ai giornalisti, in particolare a coloro che indagano su reati finanziari;

397. invita la Commissione a istituire al più presto un regime di aiuti finanziari per il giornalismo d’inchiesta, eventualmente mediante la creazione di un’apposita linea di bilancio permanente nel nuovo quadro finanziario pluriennale, a sostegno di media indipendenti e di qualità e del giornalismo d’inchiesta;

398. condanna con forza l’uso della violenza contro i giornalisti; ricorda con costernazione che, negli ultimi anni, a Malta e in Slovacchia(182) sono stati uccisi giornalisti che indagavano su attività dubbie con una componente di riciclaggio di denaro; sottolinea che, secondo il Consiglio d’Europa, gli abusi e i crimini commessi nei confronti dei giornalisti hanno un profondo effetto deterrente sulla libertà di espressione e amplificano il fenomeno dell’autocensura;

399. esorta le autorità maltesi a utilizzare tutte le risorse a loro disposizione per compiere progressi nell’identificazione dei mandanti dell’omicidio della giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia; plaude all’iniziativa a guida di 26 organizzazioni internazionali di giornalisti e di difensori della libertà dei media con la quale si chiede di avviare un’inchiesta pubblica indipendente sull’omicidio di Daphne Caruana Galizia e di stabilire se quest’ultimo avrebbe potuto essere evitato; esorta il governo maltese ad avviare immediatamente tale inchiesta pubblica indipendente; osserva che il governo maltese ha iniziato a collaborare con organizzazioni internazionali come Europol, l’FBI e l’Istituto forense dei Paesi Bassi nel tentativo di rafforzare le proprie competenze;

400. accoglie positivamente le accuse mosse dalle autorità slovacche al presunto mandante degli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, nonché ai presunti autori di tali reati; incoraggia le autorità slovacche a proseguire le indagini sugli omicidi e a garantire che tutti gli aspetti relativi al caso siano oggetto di un’indagine approfondita, ivi compresi eventuali collegamenti di natura politica ai reati; invita le autorità slovacche a condurre un’indagine approfondita sui casi di evasione fiscale, frode ai danni dell’IVA e riciclaggio di denaro su larga scala messi in luce dalle indagini di Ján Kuciak;

401. deplora il fatto che i giornalisti d’inchiesta, tra cui Daphne Caruana Galizia, sono spesso vittime di azioni legali abusive che mirano a censurare, intimidire e mettere a tacere tali persone gravandoli delle spese legali di difesa fino a quando sono costretti a desistere dal rivendicare le loro critiche o la loro opposizione; ricorda che queste azioni legali abusive rappresentano una minaccia per i diritti democratici fondamentali come la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di divulgare e ricevere informazioni;

402. invita gli Stati membri a mettere a punto meccanismi atti a prevenire azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica; ritiene che tali meccanismi debbano tenere in debita considerazione il diritto al buon nome e alla reputazione; invita la Commissione a valutare la possibilità di adottare misure concrete in questo ambito e a riflettere sulla natura di tali misure;

403. deplora il fatto che la legislazione svizzera in materia di diffamazione sia utilizzata per mettere a tacere le critiche in Svizzera e nel resto del mondo, in quanto prevede che l’onere della prova ricada sul convenuto e non sul ricorrente; evidenzia che ciò si ripercuote non solo sui giornalisti e sugli informatori, ma anche sui soggetti segnalanti nell’Unione europea e sulle persone che hanno un obbligo in tal senso conformemente al registro dei titolari effettivi, dal momento che, qualora intervenga l’obbligo di segnalare un titolare effettivo svizzero, la persona segnalante potrebbe essere perseguita per diffamazione e calunnia in Svizzera, dove tali illeciti assumono carattere penale(183) ;

9.Aspetti istituzionali

9.1.Trasparenza

404. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Piattaforma sulla buona governance fiscale; rileva che il mandato della Piattaforma è valido fino al 16 giugno 2019; chiede che il mandato sia prorogato o rinnovato per garantire che le preoccupazioni e i contributi della società civile siano ascoltati dagli Stati membri e dalla Commissione; incoraggia la Commissione ad ampliare la platea degli esperti invitati a far parte del Gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF), affinché siano inclusi esperti del settore privato (imprese e ONG);

405. sottolinea che il mandato del Mediatore europeo gli consente di esaminare l’applicazione da parte delle istituzioni dell’UE delle norme dell’Unione sull’accesso pubblico ai documenti, compresi i metodi di lavoro del Consiglio o del Gruppo “Codice di condotta” nell’ambito della fiscalità;

406. ricorda i risultati dell’indagine avviata su iniziativa del Mediatore sui metodi di lavoro del Consiglio nonché le sue raccomandazioni del 9 febbraio 2018, nelle quali si concludeva che la pratica del Consiglio di non rendere ampiamente accessibili i documenti legislativi, il suo uso sproporzionato dello status “LIMITE” e la non registrazione sistematica delle identità degli Stati membri che prendono posizione in una procedura legislativa costituiscono atti di cattiva amministrazione(184) ;

407. ricorda che l’imposizione fiscale rimane un ambito di competenza degli Stati membri e che il Parlamento europeo ha poteri limitati al riguardo;

408. segnala tuttavia che problemi quali la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva non possono essere affrontati in maniera efficace dai singoli Stati membri; deplora pertanto il fatto che, nonostante le richieste rivolte al Consiglio, nessun documento rilevante sia stato messo a disposizione della commissione TAX3; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri in seno al Consiglio di compiere importanti passi avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, o di rispettare il TUE e il principio di leale cooperazione(185) garantendo un sufficiente livello di trasparenza e cooperazione con le altre istituzioni dell’UE;

409. deplora il fatto che le norme vigenti sull’accesso alle informazioni classificate e ad altre informazioni riservate messe a disposizione del Parlamento europeo dal Consiglio, dalla Commissione o dagli Stati membri non siano perfettamente chiare dal punto di vista giuridico, ma siano generalmente interpretate nel senso che agli assistenti parlamentari accreditati (APA) è fatto divieto di consultare ed esaminare le “altre informazioni riservate” non classificate in una sala di lettura sicura; chiede pertanto che, nel quadro di un accordo interistituzionale negoziato, sia introdotta una disposizione formulata in modo chiaro che garantisca agli APA, nel loro ruolo di supporto ai deputati, il diritto di accedere ai documenti sulla base del principio della “necessità di conoscere”;

410. deplora il fatto che, malgrado i ripetuti inviti, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio si siano rifiutati di comparire dinanzi alla commissione TAX3 per riferire in merito ai progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni delle commissioni TAXE, TAX2 e PANA; sottolinea che i contatti di lavoro tra la Presidenza del Consiglio e le commissioni speciali e d’inchiesta del Parlamento europeo dovrebbero essere prassi comune;

9.2.Gruppo “Codice di condotta (tassazione delle imprese)”

411. prende atto del livello accresciuto di comunicazione da parte del Gruppo “Codice di condotta” e accoglie con favore, in particolare, la pubblicazione semestrale della sua relazione al Consiglio nonché delle lettere inviate alle giurisdizioni e degli impegni ricevuti nel quadro del processo di definizione della lista UE;

412. deplora, tuttavia, la scarsa trasparenza dei negoziati relativi al processo di definizione della lista UE e invita gli Stati membri a garantire che l’imminente aggiornamento delle liste avvenga in maniera trasparente;

413. accoglie con favore il fatto che il presidente del Gruppo “Codice di condotta” sia comparso dinanzi alla commissione TAX3, il che costituisce un’inversione di rotta rispetto alla precedente posizione del Gruppo; rileva altresì che, dall’inizio dei lavori della commissione TAX3, sono state rese disponibili raccolte delle attività del Gruppo “Codice di condotta”(186) ; deplora tuttavia che tali documenti non siano stati pubblicati prima e che alcuni passaggi fondamentali siano stati omessi;

414. sottolinea che le summenzionate raccomandazioni del Mediatore si applicano anche al Gruppo “Codice di condotta”, che dovrebbe fornire le informazioni necessarie, in particolare per quanto riguarda le pratiche fiscali dannose degli Stati membri e il processo di definizione della lista UE;

415. invita il Gruppo “Codice di condotta” ad adottare ulteriori misure per garantire la trasparenza delle sue riunioni, in particolare rendendo pubbliche le posizioni dei diversi Stati membri sull’ordine del giorno discusso entro sei mesi dalla riunione;

416. invita la Commissione a presentare una relazione sull’applicazione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e su quella degli aiuti di Stato di carattere fiscale, conformemente al punto N del codice(187) ;

417. ritiene che il mandato del Gruppo “Codice di condotta” debba essere aggiornato, in quanto tratta questioni che vanno al di là della valutazione delle pratiche fiscali dannose nell’UE, fornendo molto più che un mero contributo tecnico alle decisioni prese dal Consiglio; chiede, in considerazione della natura del lavoro svolto dal Gruppo, che ha anche carattere politico, che tali compiti siano inseriti in un quadro che consenta il controllo o la vigilanza democratica, a iniziare dalla trasparenza;

418. chiede, in tale contesto, che si ponga rimedio alla natura poco trasparente della composizione del Gruppo “Codice di condotta” attraverso la pubblicazione di un elenco dei suoi membri;

9.3.Attuazione della legislazione dell’UE

419. chiede che il Parlamento neoeletto avvii una valutazione generale dei progressi compiuti nell’acceso ai documenti richiesti dalle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3, operando un raffronto tra le richieste presentate e quelle accolte dal Consiglio e dalle altre istituzioni dell’UE, e che intraprenda, se del caso, le necessarie azioni procedurali e/o legali;

420. chiede la creazione di un nuovo Centro dell’Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali (TPCCC) all’interno della struttura della Commissione, che sia in grado di valutare e monitorare le politiche fiscali degli Stati membri a livello dell’Unione e garantire che non vengano attuate nuove misure fiscali dannose da parte degli Stati membri;

9.4.Cooperazione dei partecipanti non istituzionali

421. plaude alla partecipazione e al contributo delle parti interessate durante le audizioni della commissione TAX3, come indicato alla sezione IV.3 della panoramica delle attività durante il mandato della commissione TAX3; deplora il fatto che altre parti interessate si siano rifiutate di partecipare alle audizioni della commissione TAX3, come indicato alla sezione IV.4 della panoramica delle attività; osserva che non è stato possibile applicare alcuna sanzione dissuasiva nei casi di rifiuto ingiustificato;

422. invita il Consiglio e la Commissione a concordare la definizione di una lista accessibile al pubblico e aggiornata regolarmente delle parti non istituzionali non cooperative nel quadro dell’accordo interistituzionale per un registro per la trasparenza obbligatorio per i lobbisti; ritiene che, nel frattempo, si dovrebbe mantenere un registro dei professionisti e delle organizzazioni che si sono rifiutati, senza una valida ragione, di partecipare alle audizioni delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3; invita le istituzioni dell’UE a tenere conto di tale atteggiamento in occasione di eventuali contatti futuri con le parti interessate in questione e a revocare il loro titolo di accesso alle istituzioni;

9.5.Diritto d’inchiesta/diritto investigativo del Parlamento

423. reputa essenziale, ai fini dell’esercizio del controllo democratico sull’esecutivo, che al Parlamento siano conferiti poteri investigativi e d’inchiesta corrispondenti a quelli dei parlamenti nazionali degli Stati membri; ritiene che, per assolvere tale ruolo, il Parlamento debba avere la facoltà di citare testimoni e di obbligarli a comparire, nonché il potere di esigere la presentazione di documenti;

424. è dell’opinione che, al fine di garantire l’esercizio di tali diritti, gli Stati membri debbano accettare di applicare sanzioni nei confronti di quanti omettono di comparire o di presentare documenti, in linea con le norme nazionali che disciplinano le inchieste e le indagini dei parlamentari nazionali;

425. esorta il Consiglio e la Commissione a concludere tempestivamente i negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta del Parlamento;

9.6.Voto all’unanimità e voto a maggioranza qualificata

426. ribadisce l’invito rivolto alla Commissione affinché applichi, ove opportuno, la procedura di cui all’articolo 116 TFUE, che consente di modificare il requisito dell’unanimità nei casi in cui la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno;

427. accoglie con favore il contributo fornito dalla Commissione nella sua comunicazione dal titolo “Verso un processo decisionale più efficace e democratico nella politica fiscale dell’UE”, che propone un calendario per il passaggio al voto a maggioranza qualificata per questioni specifiche e urgenti di politica fiscale laddove iniziative e fascicoli legislativi fondamentali in materia di lotta alla frode fiscale, all’evasione fiscale o alla pianificazione fiscale aggressiva siano bloccati in seno al Consiglio, a scapito di una vasta maggioranza di Stati membri; si compiace del sostegno fornito alla proposta da taluni Stati membri(188) ;

428. sottolinea che è opportuno continuare a prevedere tutti gli scenari e non solo il passaggio dal voto all’unanimità a quello a maggioranza qualificata attraverso una clausola “passerella”; invita il Consiglio europeo a inserire tale punto all’ordine del giorno di un futuro vertice entro la fine del 2019, in modo da avviare un dibattito proficuo sulle modalità per facilitare il processo decisionale in materia fiscale nell’interesse del funzionamento del mercato unico;

9.7.Seguito

429. è del parere che il lavoro delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3 dovrebbe proseguire nella prossima legislatura nel quadro di una struttura parlamentare permanente, sotto forma di una sottocommissione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON), in modo da consentire la partecipazione trasversale delle commissioni;

o
o o

430. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio “Economia e finanza”, alla Commissione, al Servizio europeo per l’azione esterna, alle autorità europee di vigilanza, alla Procura europea, alla Banca centrale europea, a Moneyval, agli Stati membri, ai parlamenti nazionali, alle Nazioni Unite, al G20, nonché alla task force “Azione finanziaria” e all’OCSE.

(1) Decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale (TAX3), testi approvati, P8_TA(2018)0048.
(2) Risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51).
(3) Risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79).
(4) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.
(5) Raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale (GU C 369 dell’11.10.2018, pag. 132).
(6) Il follow-up congiunto del 16 marzo 2016 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell’Unione e la risoluzione TAXE 1, il follow-up del 16 novembre 2016 riguardante la risoluzione TAXE 2 e il follow-up relativo alla risoluzione PANA dell’aprile 2018.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0475.
(8) Testi approvati, P8_TA(2018)0183.
(9) Scherrer A. e Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell’UE), EPRS, PE 627.128, Parlamento europeo, ottobre 2018; Korver R., Money laundering and tax evasion risks in free ports (Rischi in materia di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale nei porti franchi), EPRS, PE 627.114, Parlamento europeo, ottobre 2018, e Kiendl Kristo I. e Thirion E., An overview of shell companies in the European Union (Panoramica delle società di comodo nell’Unione europea), EPRS, PE 627.129, Parlamento europeo, ottobre 2018.
(10) Lamensch M. e Ceci, E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues (Evasione dell’IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 ottobre 2018.
(11) Houben R. e Snyers A, Cryptocurrencies and blockchain (Criptovalute e blockchain), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 5 luglio 2018, e Hadzhieva E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 febbraio 2019.
(12) “Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report” (Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e sugli indicatori – relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016), “The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates” (L’impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote d’imposta effettive prospettiche) (Taxation paper n. 64, 25 ottobre 2016) e “Aggressive tax planning indicators – Final Report” (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva – relazione finale) (Taxation paper n. 71, 7 marzo 2018).
(13) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.
(14) Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1.
(15) Rispettivamente per quanto concerne lo scambio automatico di ruling in materia fiscale (Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell’8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1, DAC3), lo scambio delle rendicontazioni paese per paese tra le autorità fiscali (Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8, DAC4), l’accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio, titolarità effettiva e adeguata verifica della clientela (Direttiva (UE) 2016/2258, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1, DAC5), e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1, DAC6).
(16) Proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre, relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB), COM(2016)0685 e del 25 ottobre 2016 relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683).
(17) Il pacchetto è costituito dalla comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2018, dal titolo “È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale” (COM(2018)0146), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148) e dalla raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018) 1650).
(18) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2016, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198).
(19) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 107.
(20) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 23).
(21) Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
(22) Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo (COM(2016)0050).
(23) Testi approvati, P8_TA-PROV(2019)0216.
(24) Riguardanti Fiat, Starbucks e i ruling belgi sugli utili in eccesso e le decisioni di avviare indagini in materia di aiuti di Stato riguardo a McDonald’s, Apple e Amazon.
(25) GU C 265 dell’11.8.2017, pag. 59.
(26) Testi approvati, P8_TA-PROV(2019)0014.
(27) In base alle norme interne del Parlamento, i nomi delle commissioni possono essere abbreviati con un massimo di quattro lettere, pertanto le precedenti commissioni temporanee in materia fiscale sono denominate TAXE, TAX2, PANA e TAX3. Occorre osservare, tuttavia, che il mandato relativo alla “Costituzione di una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto” si riferisce esclusivamente alla TAXE2.
(28) Come la finanziarizzazione.
(29) Ad esempio, l’uso di programmi software per il prelievo automatico di contante dai registratori di cassa elettronici o dai sistemi dei punti vendita (“zapping”), o il crescente utilizzo di elaboratori di buste paga di terze parti che consentono ai frodatori di drenare imposte legittime.
(30) Gunnarsson A., Schratzenstaller M. and Spangenberg U., Gender equality and taxation in the European Union (Uguaglianza di genere e tassazione nell’Unione europea), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne dell’Unione, dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 marzo 2017; Grown C. e Valodia I (a cura di), Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries (Fiscalità e parità di genere: analisi comparativa delle imposte dirette e indirette nei paesi in via di sviluppo e nei paesi sviluppati) , Routledge, 2010, pagg. 32 – 74, pagg. 309 – 310, e pag. 315; Action Aid, Value-Added Tax (VAT) (Imposta sul valore aggiunto (IVA)) , nota informativa sulla tassazione progressiva, 2018; e Stotsky J. G., Gender and Its Relevance to Macroeconomic Policy: A Survey (Il genere e la sua rilevanza per la politica macroeconomica: un’analisi) , documento di lavoro del FMI, WP/06/233, p. 42.
(31) Audizione TAX3 del 24 gennaio 2018 sul divario fiscale a livello UE: si veda la figura 4.
(32) Si veda il paragrafo 49 della sua posizione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, testi approvati, P8_TA (2018)0449.
(33) Si veda il paragrafo 63 della raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale (GU C 369 dell’11.10.2018, pag. 132).
(34) Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo ed emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma “Fiscalis” per la cooperazione nel settore fiscale (Testi approvati, P8_TA(2019)0039).
(35) Crivelli E., De Mooij R. A., e Keen M., Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries (Erosione della base imponibile, trasferimento degli utili e paesi in via di sviluppo) , 2015.
(36) Tax Policies in the European Union 2017 Survey (Sondaggio 2017 sulle politiche fiscali nell’Unione europea), ISBN 978-92-79-72282-0.
(37) Tørsløv T. R., Wier L. S. e Zucman G., The missing profits of nations (Gli utili mancanti delle nazioni) , National Bureau of Economic Research, documento di lavoro n. 24701, 2018.
(38) Richard Murphy, “The European Tax Gap” (Il divario fiscale europeo), 2019 – http://www.taxresearch.org.uk/Documents/EUTaxGapJan19.pdf
(39) Resoconto di missione della delegazione a Washington D.C. Resoconto integrale dell’audizione pubblica della commissione TAX3 del 27 novembre 2018.
(40) Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).
(41) Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report ( Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e sugli indicatori – relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016) e Tax policies in the EU – 2017 Survey (Politiche fiscali nell’UE – indagine 2017).
(42) Talvolta indicati anche come facilitatori o promotori di evasione fiscale.
(43) Proposta di direttiva del Consiglio, dell’11 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2011)0714).
(44) Hearson M., The European Union’s Tax Treaties with Developing Countries: leading By Example ? (I trattati fiscali dell’Unione europea con i paesi in via di sviluppo: dare l’esempio?), 27 settembre 2018.
(45) Nota strategica approvata dal Quadro inclusivo sul BEPS intitolata “Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy” (Affrontare le sfide fiscali della digitalizzazione dell’economia), pubblicata il 29 gennaio 2019.
(46) Cfr. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 (Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali) del 10 luglio 2017.
(47) Audizione pubblica del 24 gennaio 2019 sulla valutazione del divario fiscale e “Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy”(Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell’economia), nota politica dell’OCSE, pubblicata il 29 gennaio 2019.
(48) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51, punto 96).
(49) Vedi sopra. Gli studi forniscono una panoramica dell’esposizione degli Stati membri alle strutture di pianificazione fiscale aggressiva che incidono sulla loro base imponibile (erosione o aumento), e sebbene non vi sia un indicatore autonomo del fenomeno, esiste comunque una serie di indicatori considerata un “corpus probatorio”.
(50) GU C 72 E dell’11.3.2014, pag. 1.
(51) Come messo in luce nella valutazione d’impatto del 21 marzo 2018 che accompagna il pacchetto fiscale digitale (SWD(2018)0081), secondo cui, in media, le imprese digitali sono assoggettate a un’aliquota fiscale effettiva di solo il 9,5 %, rispetto al 23,2 % dei modelli aziendali tradizionali.
(52) UNCTAD, World Investment Report (Relazione sugli investimenti a livello mondiale), 2018.
(53) “Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy”(Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell’economia), nota politica dell’OCSE, pubblicata il 29 gennaio 2019.
(54) Conclusioni del Consiglio Economia e finanza del 12 marzo 2019.
(55) Kieskompas, Public perception towards taxing digital companies in six countries (Opinioni del pubblico nei confronti dell’imposta delle imprese digitali in sei paesi), dicembre 2018.
(56) COM(2018)0148.
(57) Taxation trends in the European Union (Tendenze dell’Unione europea in ambito fiscale), tabella 3: Top statutory corporate income tax rates (including surcharges) (Aliquote massime legali delle imposte sul reddito delle società (comprese le sovrattasse)), 1995-2018, Commissione europea, 2018.
(58) Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy (Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell’economia) – nota politica dell’OCSE, pubblicata il 23 gennaio 2019.
(59) Ibidem.
(60) OCSE, Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions – Inclusive Framework on BEPS: Action 5 (Ripresa dell’applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni senza tassazione o con tassazione solo nominale – Quadro inclusivo sulla BEPS: Azione 5), 2018.
(61) Audizione pubblica del 27 novembre 2018 dal titolo “I presunti regimi di pianificazione fiscale aggressiva all’interno dell’UE”.
(62) Comunicazione della Commissione dal titolo “Il momento di istituire una norma fiscale moderna, equa ed efficace per l’economia digitale” (COM (2018) 0146).
(63) Audizione pubblica del 24 gennaio 2019 sulla valutazione del divario fiscale.
(64) CEDU, sentenza del 16 giugno 2015 (n. 787/14) Van Weerelt contro Paesi Bassi .
(65) Articolo 4, paragrafo 3, TUE.
(66) Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration.
(67) Cfr. altresì la raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale, GU C 369 dell’11.10.2018, pag. 132.
(68) Audizione pubblica del 24 gennaio 2019 sulla valutazione del divario fiscale.
(69) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 63).
(70) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(71) Come affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea già nel 1974.
(72) Decisione del 20 giugno 2018 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a favore di ENGIE (SA.44888);decisione del 4 ottobre 2017 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo ad Amazon (SA.38944);decisione del 30 agosto 2016 sugli aiuti di Stato concessi dall’Irlanda ad Apple (SA.38944);decisione dell’11 gennaio 2016 sull’esenzione degli utili in eccesso in Belgio – art. 185, paragrafo 2, lettera b) CIR92 (SA.37667);decisione del 21 ottobre 2015 sugli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a Starbucks (SA.38374);e decisione del 21 ottobre 2015 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a Fiat (SA.38375).Vi sono procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e al Tribunale riguardo a tutte e sei le decisioni.
(73) Decisione del 19 settembre 2018 su presunti aiuti a Mc Donald’s in Lussemburgo (SA.38945).
(74) Indagine su possibili aiuti di Stato a favore di IKEA, avviata il 18 dicembre 2017 (SA.46470) e sul regime fiscale del Regno Unito per le multinazionali (norme sulle società estere controllate), avviata il 26 ottobre 2018 (SA.44896).
(75) Decisione del 7 marzo 2019 sui “Presunti aiuti a favore di Huhtamaki – Lussemburgo” (SA.50400).
(76) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_en.htm
(77) Come nel caso della decisione del 30 agosto 2016 (SA.38373) sugli aiuti di Stato concessi dall’Irlanda ad Apple. I ruling fiscali in questione sono stati pronunciati dall’Irlanda il 29 gennaio 1991 e il 23 maggio 2007.
(78) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(79) TAX3 Delegazione a Riga (Lettonia), 30-31 agosto 2018, relazione sulla missione
(80) Kiendl Kristo I. e Thirion E., An overview of shell companies in the European Union (Una panoramica delle società di comodo nell’Unione europea), EPRS, Parlamento europeo, ottobre 2018, pag. 23.
(81) Kiendl Kristo I. Thirion E., op. cit., pag. 23. “Aggressive tax planning indicators – Final Report” (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva – Relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016). “The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates” (L’impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote fiscali effettive a lungo termine) (Taxation paper n. 64, 25 ottobre 2016) e “Aggressive tax planning indicators – Final Report” (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva – Relazione finale) (Taxation paper n. 71, 7 marzo 2018).
(82) IHS, Aggressive tax planning indicators (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva), documento preparato per la Commissione europea, Taxation Papers della DG TAXUD, documento di lavoro n. 71, 7 marzo 2018.
(83) Articolo 113 TFUE
(84) Studio e relazioni sul divario dell’IVA nei 28 Stati membri dell’UE: relazione finale 2018 / TAXUD/2015/CC/131.
(85) Si veda il comunicato stampa della Commissione.
(86) COM(2017)0569, COM(2017)0568 e COM(2017)0567.
(87) COM(2018)0329.
(88) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto e l’introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569).
(89) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto e l’introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, testi approvati, P8_TA(2018)0366.
(90) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757).
(91) Testi approvati, P8_TA(2018)0367.
(92) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018)0021).
(93) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell’11 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, testi approvati, P8_TA(2018)0319.
(94) Proposta di direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (COM(2016)0811).
(95) Corte dei conti europea, Analisi rapida di casi, Il rimborso dell’IVA nel settore della Coesione – un utilizzo dei fondi UE non ottimale e soggetto a errore, 29 novembre 2018.
(96) Parere della Corte dei conti europea n. 9/2018, del 22 novembre 2018, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE.
(97) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, in particolare gli articoli 3 e 15.
(98) Ainsworth, R. T., Alwohabi, M., Cheetham, M. e Tirand, C.: “A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU’s 2017 Proposal”, (Boston University School of Law, Law and Economics Series Paper, n. 18-08, 26 marzo 2018. Si veda anche: Ainsworth, R. T., Alwohabi, M. e Cheetham, M.: “VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?”, Tax Notes International , Vol 84, 14 novembre 2016.
(99) Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1.
(100) Lamensch M. e Ceci E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues”, (Frode IVA: impatto economico, sfide e questioni politiche) Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 ottobre 2018.
(101) Ibidem.
(102) Gunnarsson A., Schratzenstaller M. e Spangenberg U., Gender equality and taxation in the European Union (Uguaglianza di genere e tassazione nell’Unione europea), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne dell’Unione, dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 17 gennaio 2017.
(103) Comunicazione della Commissione dal titolo “La politica fiscale dell’Unione europea – Priorità per gli anni a venire” (COM(2001)0260).
(104) In 18 Stati membri esiste già una forma di regimi RBI, compresi quattro Stati membri che attuano programmi CBI in aggiunta ai programmi RBI: Bulgaria, Cipro, Malta e Romania. 10 Stati membri non applicano tali programmi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Fonte: Fonte: Scherrer A. e Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell’UE), EPRS, PE 627.128, Parlamento europeo, ottobre 2018, pagg. 12-13 e 55-56; ISBN: 978-92-846-3375-3.
(105) Si veda lo studio summenzionato. Altri studi forniscono cifre più elevate, che comprendono anche l’RBI.
(106) Transparency International e Global Witness, European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas , (Fuga verso l’Europa. All’interno dell’oscuro mondo dei visti d’oro), 10 ottobre 2018.
(107) La cittadinanza tramite investimenti cipriota: regime di naturalizzazione degli investitori tramite eccezione, residenza cipriota tramite investimenti, programma maltese per le persone fisiche che investono e programma maltese per la residenza e il visto.
(108) Korver R.,”Money Laundering and tax evasion risks in free ports”, (Rischi del riciclaggio e dell’evasione fiscale nei porti franchi), EPRS, PE: 627.114, ottobre 2018; ISBN: 978-92-846-3333-3.
(109) Commissione europea, elenco delle zone franche dell’UE.
(110) Korver R., op. cit.
(111) Korver R., op. cit.
(112) Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale (GU C 369 dell’11.10.2018, pag. 132).
(113) Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale (GU C 369 dell’11.10.2018, pag. 132).
(114) From illegal markets to legitimate businesses:the portfolio of organised crime in Europe (Dai mercati illegali alle società legittime: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa), relazione finale del progetto OCP – Organised Crime Portfolio, marzo 2015.
(115) http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171211IPR90024/new-eu-wide-penalties-for-money-laundering; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 dicembre 2016, presentata dalla Commissione, sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826).
(116) UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine).
(117) Cfr. ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (GU C 337, del 20.9.2018, pag. 82), paragrafi 35 e 36 e l’esito della 3662a riunione del Consiglio Affari esteri tenutasi a Bruxelles il 10 dicembre 2018.
(118) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0121).
(119) Il 19 luglio 2018 la Commissione ha deferito la Grecia e la Romania alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il mancato recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio nella legislazione nazionale. L’Irlanda ha recepito solo una parte molto limitata delle norme della direttiva ed è stata deferita anch’essa alla Corte di giustizia. Il 7 marzo 2019 la Commissione ha inviato un parere motivato all’Austria e ai Paesi Bassi e una lettera di costituzione in mora alla Repubblica ceca, all’Ungheria, all’Italia, alla Slovenia, alla Svezia e al Regno Unito per il mancato recepimento integrale della 4a direttiva antiriciclaggio.
(120) Ufficio della procura dei Paesi Bassi, 4 settembre 2018:
(121) Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Unità Assistenza alla governance economica, analisi approfondita dal titolo “Money laundering – Recent cases from a EU banking supervisory perspective” (Riciclaggio di denaro – casi recenti da un punto di vista della supervisione bancaria a livello dell’UE), aprile 2018, PE 614.496.
(122) Bruun & Hjejle: Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch (relazione sul portafoglio dei non residenti presso la filiale danese della Danske Bank), Copenaghen, 19 settembre 2018.
(123) Ibidem.
(124) Ibidem.
(125) Parere della Commissione, dell’8 novembre 2018, indirizzato all’unità di informazione e analisi finanziaria maltese sulla base dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito all’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione (C(2018) 7431).
(126) Lettera del rappresentante permanente di Malta presso l’UE, del 20 dicembre 2018, in risposta alla lettera del presidente della commissione TAX3 del 7 dicembre 2018.
(127) Sulla base della risoluzione del Consiglio su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (GU C 18, del 19.1.2017, pag. 1).
(128) Reflection paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union (documento di riflessione sui possibili elementi di una tabella di marcia per la cooperazione continua tra autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio nell’UE), 31 agosto 2018.
(129) Al momento della votazione in commissione TAX3 il 27 febbraio 2019, i negoziati interistituzionali erano ancora in corso.
(130) Lettera a Tiina Astola del 24 settembre 2018 sulla richiesta di indagine su una possibile violazione del diritto dell’Unione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(131) COM(2018)0213.
(132) Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale (GU C 369 dell’11.10.2018, pag. 132).
(133) GAFI, “Regulation of virtual assets” (Regolamentazione delle attività virtuali), 19 ottobre 2018.
(134) Resoconto di missione della delegazione della commissione TAX3 in Estonia e Danimarca, 6-8 febbraio 2019.
(135) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1.
(136) GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22.
(137) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
(138) C(2019)0646.
(139) SWD(2018)0362.
(140) All’audizione della commissione TAX3 del 1° ottobre 2018, concernente le relazioni con la Svizzera in materia fiscale e di lotta al riciclaggio di denaro, gli esperti hanno dichiarato che la Svizzera non rispetta le raccomandazioni del GAFI n. 9 e 40.
(141) Rispettivamente imposta sull’erosione della base imponibile e antiabuso (Base Erosion and Anti-Abuse Tax, BEAT), reddito da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale (Global Intangible Low Taxed Income, GILTI) e reddito da beni immateriali derivante dall’estero (Foreign-Derived Intangible Income, FDII).
(142) Più precisamente: un modello di accordo intergovernativo 1 mediante il quale gli istituti finanziari stranieri segnalano informazioni pertinenti alle loro autorità nazionali, le quali le trasmettono successivamente al dipartimento delle imposte statunitense e un modello di accordo intergovernativo 2 con il quale gli istituti finanziari stranieri non riferiscono ai loro governi nazionali ma direttamente al dipartimento delle imposte statunitense.
(143) Testi approvati, P8_TA(2018)0316.
(144) Si veda l’audizione della commissione TAX3 del 1° ottobre 2018.
(145) Scambio di opinioni della commissione TAX3 con Fabrizia Lapecorella, presidente del gruppo “Codice di condotta (tassazione delle imprese”), tenutosi il 10 ottobre 2018.
(146) Conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE rivista di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, consultabili al link: https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf
(147) https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens
(148) Conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE rivista di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, consultabili all’indirizzo https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf
(149) Lavoro sui criteri di equa imposizione 2.1 e 2.2, conclusioni del Consiglio 14166/16 dell’8 novembre 2016.
(150) OCSE, “Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions Inclusive Framework on BEPS:Azione 5” (Ripristino dell’applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni prive di tassazione o con tassazione solo nominale. Quadro inclusivo BEPS: azione n. 5), 2018.
(151) Criterio di equa imposizione 2.2 della lista UE.
(152) Il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
(153) Il testo della Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf
(154) Compresi Andorra e Liechtenstein.
(155) Audizione della commissione TAX3 sui rapporti con la Svizzera in materia fiscale e la lotta contro il riciclaggio di denaro, tenutasi il 1° ottobre 2018, e scambio di opinioni con Fabrizia Lapecorella, presidente del Gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)”, tenutosi il 10 ottobre 2018.
(156) Ibidem.
(157) Lista UE riveduta di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali – Conclusioni del Consiglio 7441/19 del 12 marzo 2019.
(158) Nella prima parte di “La ricchezza nascosta delle nazioni”, gli autori T.R Tørsløv, L.S. Wier e G. Zucman spiegano, servendosi di modelli macroeconomici moderni e dati di recente pubblicazione relativi alla bilancia dei pagamenti, che il divario tra i gettiti fiscali globali ammonta a circa 200 miliardi di USD e che gli investimenti esteri diretti convogliati attraverso i paradisi fiscali rappresentano tra il 10 e il 30 % degli investimenti esteri diretti totali. Tali cifre sono notevolmente più elevate delle precedenti stime effettuate utilizzando altri metodi.
(159) Relazione per paese relativa al Belgio 2018;Relazione per paese relativa a Cipro 2018;Relazione per paese relativa all’Ungheria 2018;Relazione per paese relativa all’Irlanda 2018;Relazione per paese relativa al Lussemburgo 2018;Relazione per paese relativa a Malta 2018;Relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 2018;
(160) Si veda la relazione per paese relativa al Belgio 2019; Relazione per paese relativa a Cipro 2019; Relazione per paese relativa all’Ungheria 2019; Relazione per paese relativa all’Irlanda 2019; Relazione per paese relativa al Lussemburgo 2019; Relazione per paese relativa a Malta 2019; Relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 2019 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-netherlands_en_0.pdf).
(161) https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens
(162) Contributi di Alex Cobham (Tax Justice Network) e Johan Langerock (Oxfam), audizione della commissione TAX3 sulla lotta contro le pratiche fiscali dannose nell’UE e all’estero, tenutasi il 15 maggio 2018.
(163) Segnatamente la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
(164) Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79) e raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale (GU C 369, dell’11.10.2018, pag. 132).
(165) Il G77 ha chiesto la creazione di tale organismo nel 2017.
(166) Documento di discussione della Commissione europea: A Contribution to the Third Financing for Development Conference in Addis Ababa (Un contributo alla terza conferenza sul finanziamento allo sviluppo, tenutasi ad Addis Abeba).
(167) Action Aid, “Mistreated Tax Treaties Report” (Relazione sulle convenzioni fiscali usate in modo improprio), febbraio 2016.
(168) A. Cobham e P. Janský, 2017, “Global distribution of revenue loss from tax avoidance” (Distribuzione globale del mancato gettito dovuto all’elusione fiscale).
(169) C(2018)1650.
(170) Indagine approfondita della Commissione per valutare se il Portogallo abbia applicato il regime di aiuti a finalità regionale per la zona franca di Madera in conformità delle sue decisioni del 2007 e del 2013, recanti approvazione del regime, segnatamente verificando se le esenzioni fiscali concesse dal Portogallo alle imprese stabilite nella zona franca di Madera siano in linea con le decisioni della Commissione e con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Sottolinea che la Commissione sta verificando se il Portogallo abbia rispettato i requisiti previsti dai regimi, vale a dire se i profitti delle imprese beneficiarie delle riduzioni dell’imposta sul reddito siano stati generati esclusivamente da attività svolte a Madera e se le imprese beneficiarie abbiano effettivamente creato e mantenuto posti di lavoro a Madera.
(171) Indicati anche come “facilitatori” o “promotori” in alcune normative.
(172) Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).
(173) Cfr. ad esempio la raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale, paragrafo 143 (GU C 369 dell’11.10.2018, pag. 132).
(174) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.
(175) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.
(176) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (COM(2018)0218 – C8 0159/2018 – 2018/0106(COD)).
(177) Audizione della commissione TAX3 del 21 novembre 2018.
(178) In particolare la legislazione degli Stati Uniti in materia.
(179) Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).
(180) Come suggerito nella raccomandazione CM/Rec(2014)7 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla protezione degli informatori, adottata il 30 aprile 2014.
(181) Rudolf Elmer, audizione del 1° ottobre 2018; Howard Wilkinson, audizione del 21 novembre 2018.
(182) Daphne Caruana Galizia, uccisa a Malta il 16 ottobre 2017; Ján Kuciak, ucciso il 21 febbraio 2018 in Slovacchia insieme alla compagna Martina Kušnírová.
(183) Audizione della commissione TAX3 del 1° ottobre 2018.
(184) Raccomandazione del Mediatore europeo nel caso OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio.
(185) Articolo 4, paragrafo 3, TUE.
(186) In particolare, come ricordato nella relazione del Gruppo “Codice di condotta” del giugno 2018: gli orientamenti procedurali per lo svolgimento del processo di monitoraggio degli impegni in relazione alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (doc. 6213/18); una raccolta di tutti gli orientamenti concordati dalla creazione del Gruppo nel 1998 (doc. 5814/18 REV1); una raccolta di tutte le lettere firmate dal presidente del Gruppo in cui si chiedevano impegni da parte delle giurisdizioni (doc. 6671/18); una raccolta delle lettere d’impegno ricevute in risposta, quando la giurisdizione interessata ha prestato il proprio consenso (doc. 6972/18 e addenda); e una panoramica delle singole misure valutate dal Gruppo a partire dal 1998 (doc. 9 639/18).
(187) Il codice di condotta figura all’allegato I delle conclusioni della riunione del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale; il punto N è dedicato al controllo e alla revisione delle disposizioni del codice (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).
(188) Audizione della commissione TAX3 con il sottosegretario di Stato spagnolo alle finanze, 19 febbraio 2019.

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