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Cina Dati

Big Data, ecco come cambia il regolamento Ue

Riportiamo un estratto del Rapporto "Indagine conoscitiva sui Big Data", a cura di Agcm, Agcom e Garante per la protezione dei dati personali

Le problematiche sopra descritte e il fenomeno della centralizzazione dei Big Data nelle mani di pochi player internazionali di grandi dimensioni sono da tempo sotto l’attenzione delle diverse Autorità di regolamentazione – europee e non – e delle Istituzioni comunitarie, tutte consapevoli della necessità di dover adottare politiche volte a creare un maggior equilibrio trai diversi attori in campo. A tale proposito, sia nella letteratura che nelle proposte di policy portate all’attenzione del pubblico, sono state valutate soluzioni di tipo strutturale o comportamentale volte – attraverso strumenti quali l’identificazione di una posizione di dominanza, la previsione di limiti ex ante all’integrazione verticale e orizzontale delle piattaforme – a limitare il potere contrattuale delle piattaforme e, contemporaneamente, a fornire alle Autorità e agli utenti opportuni strumenti di empowerment nell’ambito del processo di acquisizione, gestione e valorizzazione dei Big Data.

A livello comunitario, si stanno moltiplicando gli sforzi per rafforzare i presidi sulle piattaforme. Ad esempio, il recente documento “A Union that strives for more: my Agenda for Europe” della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha esplicitato la volontà politica del nuovo esecutivo europeo di adottare prossimamente un nuovo Digital Services Act che “aggiornerà le regole di responsabilità e di sicurezza delle piattaforme digitali, dei servizi e dei prodotti digitali al fine di completare il Mercato Unico Digitale”.

Recentemente sono stati già adottati importanti atti finalizzati a rafforzare i presidi regolamentari sulle piattaforme online. Vale in questa sede citarne tre: la nuova Direttiva sui Servizi media audiovisivi (Direttiva 2018/1808) approvata il 14 Novembre 2018, che modifica la precedente Direttiva 2010/13/UE; il nuovo Codice europeo sulle Comunicazioni elettroniche (Direttiva 2018/1972 approvata nel mese di Dicembre 2018) e il Regolamento (UE) 2019/1150, approvato il 20 giugno 2019.

Nella Nuova Direttiva sui servizi media viene innanzitutto sottolineata la crescente affermazione di nuovi operatori, fra cui le piattaforme per la condivisione di video, che operano nel mondo online e si pongono in concorrenza sull’audience e la valorizzazione delle risorse pubblicitarie nei confronti dei fornitori di servizi media tradizionali. Alla luce di tale riconoscimento, alcune misure di regolamentazione tipiche del mondo audiovisivo vengono estese anche alle piattaforme online. In particolare, nel Considerando 5) della nuova Direttiva, si stabilisce che i servizi di social media o social network dovrebbero essere sottoposti a regolamentazione se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. Inoltre, viene stabilito che, benché tali piattaforme online non detengano esattamente una responsabilità editoriale sui contenuti veicolati, tuttavia, in genere, determinano l’organizzazione di tali contenuti, ossia programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive, anche in modo automatizzato o con algoritmi.

Pertanto, in base al riconoscimento che tali piattaforme promuovono contenuti di informazione e intrattenimento come “funzionalità essenziale” e che sono predisposte per “organizzare” la visione di contenuti, esse dovrebbero essere tenute ad adottare le misure appropriate per tutelare le varie categorie di consumatori. Secondo l’art. 28-ter della nuova Direttiva, tali piattaforme dovrebbero adottare misure per impedire che video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, possano istigare alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o singoli individui, e, infine, dovrebbero proteggere il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce un’attività che rappresenta un reato.

Le misure sopra descritte dovrebbero essere attuate tramite una strumentazione che può essere sia di tipo tecnico che contrattuale, e attraverso procedure di co-regolamentazione e auto-regolamentazione.

In particolare, la Direttiva stabilisce che l’adeguatezza delle misure tecnico/contrattuali adottate secondo schemi di auto o co-regolamentazione dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video deve essere comunque valutata in ultima analisi dalle Autorità indipendenti competenti o agli organismi nazionali di regolamentazione.

Con riferimento al nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche sono state introdotte diverse misure che potenzialmente potrebbero impattare sulle piattaforme online il cui modello di business si basa sulla raccolta di dati. Ad esempio, nel Ritenuto 16 della Direttiva è stato rilevato che “i servizi di comunicazione elettronica sono spesso forniti all’utente finale non solo in cambio di denaro, ma in misura sempre maggiore e in particolare in cambio della comunicazione di dati personali o di altri dati. Il concetto di remunerazione dovrebbe pertanto ricomprendere le situazioni in cui il fornitore di un servizio chiede all’utente finale dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o altri dati, e questi glieli trasmette consapevolmente, per via diretta o indiretta.”.

In base al riconoscimento della cessione dei dati (ad esempio, l’indirizzo IP, o altre informazioni generate automaticamente, come quelle raccolte e trasmesse da un cookie) come mezzo di pagamento, andranno a cadere nel perimetro di applicazione delle misure previste dal Nuovo Codice Europeo anche i cosiddetti “servizi di comunicazione interpersonale”, ovvero quei servizi che consentono lo scambio interpersonale e interattivo di informazioni, come tutti i tipi di messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica o le chat di gruppo, dietro la contropartita della cessione di dati da parte dell’utente finale. In particolare, per la prima volta ricadono nel perimetro regolamentare delle comunicazioni elettroniche anche i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti da numero, ovvero quelle applicazioni che utilizzano il numero come identificativo (VoIP, messaggistica arricchita). Nel Considerando 18 del Nuovo Codice si stabilisce tuttavia che l’uso “indiretto” della numerazione non dovrebbe essere considerato equivalente all’uso di un numero per la connessione a numeri assegnati pubblicamente. Per questo motivo, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero essere soggetti a obblighi solo laddove interessi pubblici richiedano l’applicazione di obblighi normativi specifici a tutti i tipi di servizi di comunicazione interpersonale, indipendentemente dal fatto che utilizzino numeri per la fornitura del servizio. Nonostante il fatto che a questi servizi non venga attribuito lo stesso status dei servizi di comunicazione elettronica, il recente quadro normativo prevede tuttavia delle novità significative. La più importante è quella introdotta nel Considerando 149. In quest’ambito si riconosce uno dei principi-cardine della regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, ovvero che sia la connettività da punto a punto e sia l’accesso ai servizi di emergenza, richiedono che gli utenti finali utilizzino servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero. In questo contesto, la sempre maggiore diffusione di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero potrebbe comportare un’interoperabilità insufficiente tra servizi di comunicazione, a danno degli utenti finali.

Per questo motivo, all’art. 61, comma 2, lettera c) del Nuovo Codice si stabilisce che, in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale, le Autorità possono imporre degli obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, al fine di rendere interoperabili i propri servizi. Tuttavia, tali obblighi possono essere imposti solo se proporzionati e se la Commissione, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Con riferimento al Regolamento 2019/1150, questo promuove l’equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (servizi Platform to Business o P2B) utilizzando un approccio e strumenti di azione tipici della regolamentazione ex ante. Nel Regolamento, sono infatti previsti specifici obblighi in capo ai “fornitori di servizi di intermediazione online” e ai “fornitori di motori di ricerca online”, unitamente alla presenza di meccanismi di tutela a favore degli utenti commerciali e alla possibilità per gli Stati Membri di declinare le misure applicabili alle violazioni delle relative prescrizioni. Tale Regolamento è nato in risposta all’osservazione del fatto che molto spesso si registrano comportamenti scorretti da parte dei fornitori dei servizi di intermediazione online nei confronti di piccole e medie imprese. In particolare, le malpractice più significative riguardano i cambiamenti non motivati dei termini e delle condizioni oppure le chiusure improvvise dei siti. Il Regolamento, pertanto, si propone di garantire termini e condizioni eque e trasparenti, nonché effettive possibilità di ricorso per chiunque si interfacci con tali piattaforme, stabilendo una serie di obblighi in capo ad alcune figure imprenditoriali, definite come “fornitori di servizi di intermediazione online” (e.g.: Amazon, E-Bay, Netflix, Booking) e come “fornitori di motori di ricerca online” (e.g.: Google, Bing). Con riferimento agli obblighi previsti dal Regolamento in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online, i principali obblighi previsti riguardano la chiarezza nella redazione dei termini e delle condizioni, la comunicazione appropriata agli utenti di qualunque modifica di tali termini e condizioni, la previsione di meccanismi di comunicazione per limitazioni, sospensioni o cessazioni dei servizi, nonché la fissazione dei principali parametri che determinano il posizionamento di un certo prodotto/servizio, che debbono essere motivati. Per quanto riguarda i fornitori di motori di ricerca online, le misure più significative sono quelle relative all’obbligo di indicare i principali parametri più significativi per determinare il posizionamento di un certo servizio/prodotto sul motore di ricerca, specificando l’importanza relativa di tali parametri

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