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Regno Unito Criptovalute

Perché le criptovalute sono nel mirino dell’Agenzia delle entrate

L'approfondimento di Italia Oggi sulle criptovalute

L’Agenzia ha voluto collocare le criptovalute nell’ambito delle valute tradizionali e conseguentemente ha imposto metodologie di calcolo risultate errate e dai calcoli praticamente impossibili. Lo smarrimento del contribuente aumenta ulteriormente quando si tratta di redigere il quadro RW (monitoraggio fiscale) e decidere se assoggettare il tutto all’Ivafe.

Con riferimento al tema reddituale, premesso che, in via generale, le plusvalenze finanziarie sono assoggettate a tassazione con applicazione di un’imposta sostitutiva del 26%, l’assurdo e impossibile metodo di calcolo delle plusvalenze derivanti dalle criptovalute si basa sulla rilevazione (ex post) delle plusvalenze che tenga conto dei movimenti all’interno dei vari wallet e degli switch tra tipi diversi di criptovaluta e di token.

Di conseguenza tutte le plusvalenze derivanti dalle vendite di criptovalute (cross-selling) dalla negoziazione dei token (utility e security) e dalle operazioni di ico (initial coin offer) sarebbero (secondo l’Agenzia) tassate non al momento del loro definitivo realizzo (conversione in Euro) ma alla semplice compravendita in ambito virtuale.

Pertanto compravendere Btc con Eth e realizzare una plusvalenza temporanea (temporanea perché siamo sempre nell’ambito virtuale) per l’Agenzia equivale a vendere Usd contro euro e pretende di tassare detta plusvalenza (in altri termini si tratterebbe di tassare la fattispecie in un momento molto simile alla maturazione e non all’effettivo realizzo in euro o altra valuta tradizionale).

Pertanto, interpretando le risposte dell’amministrazione finanziaria secondo questo contesto, è possibile evidenziare quanto segue:

1. in caso di prelievi di criptovaluta a pronti dai wallet, è necessaria un’analisi preliminare per la verifica del superamento del controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta (art. 67, comma 1-ter, del Tuir); per la determinazione del controvalore in euro, si utilizza il cambio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Qualora si verifichi tale condizione (superamento del predetto controvalore), ogni conversione in euro è astrattamente produttiva di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-ter), del Tuir;

2. qualora l’operazione rientri nell’ambito di applicazione delle lettere c-quater) e/o c-quinques) del comma 1 dell’art. 67 del Tuir (cessioni a termine di criptovalute, contratti derivati o altri rapporti produttivi di redditi di capitale), è in ogni caso produttiva di redditi diversi.

Per poter determinare le eventuali plusvalenze, il trader dovrebbe recuperare a posteriori i seguenti dati:

– bonifici eseguiti verso gli exchange effettuati nel corso del 2017 (o anche anni precedenti) per l’acquisto di valute virtuali;

– accrediti ricevuti nel 2017 dai conti omnibus dei vari exchange utilizzati sul conto corrente personale, riferibili alla riconversione di valute virtuali in valute tradizionali;

– tutte le transazioni in posizioni virtuali annotate in ordine di data e col sistema Lifo.

È evidente che nessuno possiede a posteriori le informazioni inerenti alle singole transazioni ricalcolate secondo il metodo Lifo ed ovviamente nemmeno la funzione accertatrice dell’Agenzia delle entrate le possiede. In definitiva, in mancanza di tutte queste informazioni, si arriverà nuovamente e semplicemente a tassare la differenza tra quanti euro sono stati investiti in criptovaluta e quanti euro sono stati riconvertiti dal mondo virtuale.

Monitoraggio fiscale – Quadro RW. Per poter censire il fenomeno delle criptovalute, l’amministrazione finanziaria ha stabilito che le valute virtuali siano considerate «attività finanziarie detenute all’estero» e trattate come tali, rendendosi applicabili i principi enunciati dal dl 167/1990 in tema di investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero. Si tratta di un’interpretazione discutibile, in quanto non è chiaro il concetto di «estero» per un fenomeno completamente «apolide».

Tuttavia si osserva che il tema è prettamente dichiarativo (non si applica l’Ivafe per i motivi di cui sopra) e, pertanto, non essendoci temi reddituali, non è il caso di soffermarsi ulteriormente (il contenuto del quadro RW, in linea di massima, non si interfaccia con alcuno dei quadri reddituali).

Di conseguenza, le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW.

Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31/12 (o alla fine, in caso di cessione, del periodo di riferimento) deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o comunque utilizzando la media di quelli più rappresentativi.

Ivafe. Come già anticipato, l’unica nota positiva dell’Agenzia è la seguente: sugli investimenti in criptovalute non è dovuta l’Ivafe. L’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, introdotta dal governo Monti all’inizio del 2012 per far fronte alle conseguenze della grave crisi finanziaria del 2011, si applica, infatti, esclusivamente ai depositi e ai conti correnti di natura «bancaria», così come specificato dalla circolare n. 28/E del 2 luglio 2012. Tale esclusione è un chiaro esempio di come l’Amministrazione finanziaria abbia deciso di interpretare il fenomeno a seconda della propria convenienza. Inspiegabilmente, ai fini dell’Ivafe, i wallet non sono considerati depositi che integrano i requisiti bancari.

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