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Bitcoin

Bitcoin e Fisco, ecco come saranno tassati

Che cosa dice l’Interpello dell’Agenzia delle Entrate su come e quanto vengono tassati i Bitcoin. Articolo di Giusy Caretto Anche il possesso di Bitcoin deve essere dichiarato allo Stato ed è rilevante ai fini fiscali. A chiarirlo è, ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 956-39/2018 che, in risposta ad un quesito di un contribuente,…

Anche il possesso di Bitcoin deve essere dichiarato allo Stato ed è rilevante ai fini fiscali. A chiarirlo è, ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 956-39/2018 che, in risposta ad un quesito di un contribuente, chiarisce che le monete virtuali devono essere trattate come fossero monete estere.

Sempre l’Agenzia spiega che il possesso dei Bitcoin, dunque, deve essere dichiarato nel modello RW. Forse, però, è tempo di norme ad hoc e non solo di soluzioni “adattabili”.

COSA SONO LE CRIPTOMONETE

Per comprendere come trattare ai fini fiscali le valute virtuali è bene partire dalla definizione di queste che viene data nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017 : “Si definisce valuta virtuale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Dunque, bitcoin & Co. rappresentano uno strumento di pagamento, una moneta “alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati”.

BITCOIN E FISCO

Basandosi su questa definizione e su quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, l’Agenzia delle entrate ha scelto di classificare i Bitcoin, ai fini fiscali, come valuta estera (la valuta ufficiale, in Italia, è l’Euro, tutte le altre sono ritenute valute estere).

“Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali”, si legge nell’Interpello 956-39/2018.

LA QUALIFICAZIONE DEL WALLET

Ma la questione non è certo così semplice. Il trattamento fiscale, infatti, è questione alquanto delicata. Nell’interpello si legge che “le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del medesimo articolo.

Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente. Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165)”.

BITCOIN NEL MODELLO RW

E ancora. Sempre ai fini fiscali, l’Interpello firmato dall’Agenzia delle Entrate prevede “’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicandone il possesso alla colonna 3 (“codice individuazione bene”).

NO AD IMPOSTA SU VALORE DEI PRODOTTI

“Le valute virtuali – specifica l’Agenzia delle Entrate – non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E)”.

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