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Bortoni

Arera, perché per i vertici dell’authority è scattata una proroga di fatto

Il governo non ha avviato l’iter per il rinnovo dei vertici dell’authority, dunque scatta la proroga di 60 giorni delle cariche esistenti. Tutti i dettagli nell’articolo di Giusy Caretto   Domenica 11 febbraio scadranno i sette anni del mandato dell’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la vecchia Autorità per l’energia elettrica il gas e…

 

Domenica 11 febbraio scadranno i sette anni del mandato dell’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la vecchia Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (il cambio di nome è stato necessario perché l’Autorità ha acquisito anche la competenza sui rifiuti). Il governo, viste le elezioni politiche del 4 marzo, però, non ha avviato l’iter governativo per le nuove nomine né ha adottato un decreto di proroga. 

LO STATO DELL’ARTE

cseaCosa accade? Nulla di nuovo, in realtà: l’Autorità, infatti, sul modello di quanto già avvenuto sette anni fa, a seguito di un parere del Consiglio di Stato, opererà comunque in regime di ‘prorogatio’ per un massimo di 60 giorni. Ed è per questo che il collegio dell’organo, guidato da Guido Bortoni, ha approvato la delibera 64/2018/A “Esercizio delle funzioni del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente successivamente al termine dell’11 febbraio 2018 di scadenza naturale della terza Consiliatura”, per far scattare la proroga e procedere alla possibilità di emanare, nel caso, atti di ordinaria amministrazione e atti indifferibili e urgenti.

CHE COSA SI LEGGE NELLA DELIBERA

Nella stessa delibera si legge che la decisione dell’Autorità si conforma “al parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza del 7 dicembre 2010 n.5388”, che prevede un regime di prorogatio con una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del Collegio.

LA PROROGA DE FACTO

I componenti dell’Authority, infatti, durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’organo “in quanto istituzione indipendente di nomina anche parlamentare” “non è soggetto, in caso di vacanza dell’organo, al potere sostitutivo del governo”. Per questo, ha precisato la magistratura nella pronuncia del 2010, “si deve ammettere a titolo eccezionale la possibilità di una specifica prorogatio al fine di assicurare la continuità delle funzioni nelle more della nomina del nuovo Collegio”.

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