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Popolare Bari, ecco come la Corte di Giustizia Ue stronca Bruxelles sul caso Fitd-Tercas

La Banca Popolare di Bari non ha goduto di alcun aiuto di Stato nell’acquisizione di Banca Tercas. Parola della Corte di giustizia Ue che ha bocciato la decisione della Commissione Europea. Ecco tutti i dettagli

Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione Ue di bocciare il piano di copertura delle perdite messo in atto dal Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi), che costituiva condizione essenziale dell’aumento di capitale da parte della Banca Popolare di Bari.

CHE COSA HA DECISO LA CORTE UE SU POPOLARE DI BARI

Secondo i giudici comunitari, la Commissione “ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato”. Il Fondo “ha agito in modo autonomo al momento dell’adozione dell’intervento a favore di Tercas” e il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione”. A questo punto, contro la decisione del Tribunale, entro due mesi, potrà eventualmente essere proposta un’impugnazione alla Corte di giustizia europea, ma solo limitatamente alle questioni di diritto.

ECCO GLI EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA POPOLARE DI BARI

Lo Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha accolto il ricorso dell’Italia e della banca pugliese fondata dalla famiglia Jacobini (sostenuta nel ricorso dalla Banca d’Italia) e ha così annullato la decisione della Commissione Ue di bocciare nel 2014 l’intervento di salvataggio dell’istituto teramano a causa dei fondi concessi dal Fondo Interbancario (Fitd) alla stessa Popolare di Bari.

TUTTI I DETTAGLI SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SU TERCAS E POPOLARE DI BARI

Per la corte la Commissione Ue “non ha dimostrato che i fondi concessi a Tercas a titolo di sostegno del Fitd fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane”. Invece “spettava alla Commissione disporre d’indizi sufficienti per affermare che tale intervento è stato adottato sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realtà, imputabile allo Stato. Nel caso di specie, la Commissione non disponeva d’indizi sufficienti per una tale affermazione. Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano” che il fondo interbancario “ha agito in modo autonomo al momento dell’adozione dell’intervento a favore di Tercas”.

CHE COSA E’ SCRITTO NEL PROVVEDIMENTO DELLA CORTE UE SU TERCAS-POPOLARE DI BARI

La Corte ritiene inoltre che “il mandato conferito al FITD dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100.000 euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il Fitd non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana. Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l’esecuzione di un mandato pubblico”.

L’autorizzazione della Banca d’Italia per l’intervento a favore di Tercas non costituisce quindi un indizio di un aiuto di Stato. Del resto i funzionari della Banca d’Italia che assistevano alle riunioni degli organi direttivi del fondo hanno avuto solo un ruolo passivo di osservatori.

Inoltre, l’intervento di Palazzo Koch nei negoziati tra il fondo, la popolare barese e il commissario straordinario di Tercas “è solo espressione di un dialogo legittimo e regolare con l’autorità di vigilanza, senza che quest’ultimo abbia avuto un impatto sulla decisione del Fitd d’intervenire a favore” dell’istituto teramano.

ECCO COMMENTI E ANALISI

 

ECCO LA COMUNICAZIONE UFFICIALE

 

Nel 2013, una banca italiana, la Banca Popolare di Bari (in prosieguo: «BPB»), ha manifestato il suo interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di un’altra banca italiana, la Banca Tercas (in
prosieguo: «Tercas»), sottoposta dal 2012 al regime dell’amministrazione straordinaria a seguito d’irregolarità constatate dalla Banca d’Italia (l’autorità pubblica che esercita le funzioni di banca
centrale d’Italia).

Tra le condizioni poste dalla BPB per tale operazione vi era la copertura da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (in prosieguo: il «FITD») del deficit patrimoniale della Tercas
nonché la realizzazione di una revisione dei conti della Tercas. Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico, che dispone della facoltà d’intervenire a favore dei suoi
membri, non solo a titolo di garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri (intervento obbligatorio), ma anche su base volontaria,
conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri (interventi facoltativi, tra cui l’intervento
facoltativo di sostegno o preventivo).

Nel 2014, dopo aver verificato la convenienza economica dell’intervento a favore di Tercas rispetto al rimborso dei depositanti di tale banca, il FITD ha deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas
e di concedergli determinate garanzie. Tali misure sono state approvate dalla Banca d’Italia.

La Commissione ha aperto un’indagine approfondita su tali misure in ragione dei dubbi quanto alla loro compatibilità con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Con decisione del 23
dicembre 20151, la Commissione è giunta alla conclusione che le misure di cui trattasi costituivano un aiuto di Stato cui l’Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas.

L’Italia (causa T-98/16), la BPB (causa T-196/16) e il FITD, sostenuto dalla Banca d’Italia (causa T-198/16) hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione.

Con l’odierna sentenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione in quanto quest’ultima ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero
l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato.

Per quanto riguarda la nozione di «aiuto concesso da uno Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Tribunale rammenta che esso
deve presentare due condizioni distinte e cumulative: essere imputabile allo Stato ed essere concesso mediante risorse statali.

Con riferimento alla condizione d’imputabilità dell’aiuto allo Stato, il Tribunale osserva che, in una situazione in cui l’intervento in favore di Tercas è stato concesso da un ente privato, ossia il FITD, spettava alla Commissione disporre d’indizi sufficienti per affermare che tale intervento è stato adottato sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realtà, imputabile allo Stato. Nel caso di specie, la Commissione non disponeva d’indizi sufficienti per una siffatta affermazione. Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano che il FITD ha agito in modo autonomo al momento dell’adozione dell’intervento a favore di Tercas. A tal riguardo, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che il mandato conferito al FITD dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100 000 euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il FITD non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana. Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l’esecuzione di un mandato pubblico. Il Tribunale osserva, poi, che la Commissione non ha dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione. A tal riguardo, il Tribunale rileva che il FITD è un consorzio di diritto privato che agisce, in forza del suo statuto, «per conto e nell’interesse delle consorziate». Inoltre, i suoi organi direttivi sono eletti dall’assemblea generale del FITD e sono, come quest’ultima, composti esclusivamente da rappresentanti delle banche consorziate. In tali circostanze, il Tribunale sottolinea che l’autorizzazione, da parte della Banca d’Italia, dell’intervento del FITD a favore di Tercas non costituisce un indizio che consenta d’imputare la misura di cui trattasi allo Stato italiano. Infatti, quando la Banca d’Italia ha autorizzato tali aiuti, essa si è limitata a un controllo della loro conformità con il quadro normativo a fini di vigilanza prudenziale e non ha affatto imposto al FITD d’intervenire a sostegno di Tercas. Per di più, i delegati della Banca d’Italia che assistevano alle riunioni degli organi direttivi del FITD hanno avuto in questo caso un ruolo puramente passivo di meri osservatori. Inoltre, l’intervento della Banca d’Italia nei negoziati tra il FITD, la BPB e il commissario straordinario di Tercas è solo espressione di un dialogo legittimo e regolare con l’autorità di vigilanza, senza che quest’ultimo abbia avuto un impatto sulla decisione del FITD d’intervenire a favore di Tercas. Con riferimento alla condizione riguardante il finanziamento dell’intervento mediante risorse statali, il Tribunale conclude che la Commissione non ha dimostrato che i fondi concessi a Tercas a titolo dell’intervento di sostegno del FITD fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane. Il Tribunale rileva, a tal riguardo, che l’intervento del FITD a favore di Tercas trae origine da una proposta presentata inizialmente dalla BPB e ripresa successivamente da Tercas, conformemente allo statuto del FITD, utilizzando fondi forniti dalle banche membri del FITD, e nell’interesse dei membri del FITD, poiché l’aiuto a Tercas era meno oneroso rispetto all’attuazione della garanzia legale a favore dei depositanti di Tercas, in caso di liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima.

 

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