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Ecco la bozza del decreto fiscale su Flat Tax, Iva, rottamazione cartelle e accise

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE INDICE TITOLO I Disposizioni in materia fiscale Art. Rottamazione cartelle + nuova disciplina discarico riscossione Art. Definizione agevolata delle controversie tributarie Art. Flat tax – dichiarazione integrativa Art. Trasmissione telematica corrispettivi e lotteria scontrini Art. Cogenerazione Art. Sterilizzazione aumenti accise prodotti energetici (RGS) Art. Estensione dell’istituto…

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

INDICE
TITOLO I Disposizioni in materia fiscale
Art. Rottamazione cartelle + nuova disciplina discarico riscossione Art. Definizione agevolata delle controversie tributarie
Art. Flat tax – dichiarazione integrativa
Art. Trasmissione telematica corrispettivi e lotteria scontrini
Art. Cogenerazione
Art. Sterilizzazione aumenti accise prodotti energetici (RGS)
Art. Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

TITOLO II
Altre disposizioni urgenti
Art. Missioni di pace
Art. Pulizia Bilancio 2018
Art. Transazioni PayBack
Art. Commissari Calabria Molise Piani di rientro (RGS) Art. Norma Equitalia giustizia
Art. Proroga prestito Alitalia
Art. anticipo FF.SS.
Art. Fondo di Garanzia e FSC.
Art. Fondo 300 milioni
Art. Fondo ristoro risparmiatori
5.10.2018, ore 12,00

TITOLO I Disposizioni in materia fiscale
ART.
(Definizione dei debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione)
1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo le somme:
a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2019.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono dovuti, a
decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previse dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di
definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di
presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che
non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno
presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella
dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla
comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento
con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo, e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All’articolo 6, comma 12 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

20. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026».

21. L’integrale pagamento, entro il 30 novembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c), del presente articolo; si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 30 novembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c), del presente articolo; si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), n. 1, dello stesso articolo 1 del decreto legge n. 148 del 2017.

Relazione illustrativa

L’articolo in commento prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’art. 6 del DL n. 193/2016 e dall’art. 1 del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:
▪ potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni);
▪ potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
▪ se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse molto ridotto, pari allo 0,3%, anziché a quello del 4,5% (previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni);
▪ provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione.

Ciò premesso in termini generali, il comma 1 prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Il medesimo comma 1 consente il pagamento dilazionato delle somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo.

Ai sensi del comma 2 tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
Il comma 3 stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l’art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso dello 0,3% annuo, pari al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Il comma 4 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.

Secondo il comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto legge; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato.

Il comma 6 precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.

Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento –si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima.

In base al comma 9, restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lett. b):
▪ l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lett. c);
▪ il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonchè di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);
▪ la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e DM n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72- bis del DPR n. 602/1973, nonché del DM n. 40/2008

Nel comma 11 si dispone che l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute, consentendo, in particolare, di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA (art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013).

Il comma 13 prevede, anzitutto, alla lettera a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973. La successiva lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In tale contesto resta naturalmente fermo, a fini antielusivi, quanto prescritto dalle norme penali (cfr. art. 11, comma 1, D.Lgs. n.74/2000) in caso di sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il comma 14 precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo; in tal caso, l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Il comma 16 ripropone le previsioni dell’art. 6, comma 10, del DL n. 193/2016 in merito all’esclusione dalla definizione agevolata: delle risorse proprie dell’Unione europea (lett. a); dei recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. b); dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. c); delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. d); delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. e).

In virtù del comma 17, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’art. 27, sesto comma della legge n. 689/1981.

Il comma 18, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il comma 19 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l’eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori. In tale contesto sono apportate modifiche anche al termine di rendicontazione agli enti creditori previsto per le precedenti definizioni agevolate. Il comma 20 dispone lo slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione.

Tale slittamento si rende necessario in ragione dell’esigenza di attendere gli esiti della nuova procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo in commento.

Il comma 21 permette – ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 del DL n. 148/2018 e che effettuano entro il 30 novembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini, versamento che sarà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Nessun adempimento è previsto a carico di tali debitori, cui l’agente della riscossione trasmetterà, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

Il comma 21 dispone, inoltre, l’applicazione, anche ai debitori in parola, delle previsioni recate dal precedente comma 12, lett. c) (facoltà di pagare mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA), nonché, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, di quelle di cui al comma 13, lettera b), (permettendo, in tal modo, al debitore di beneficiare

dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo).
Il comma 22 consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), delle rate differite automaticamente ai sensi del comma 21.
Il comma 23 preclude l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvederanno a versare le rate dovute per la definizione di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017 che, secondo il comma 21 dell’articolo in esame, devono essere corrisposte entro il 30 novembre 2018.
Il comma 24 permette anche ai soggetti colpiti dai simi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex art. 6 del DL n. 193/2016 e ex art. 1 del DL n. 148/2017 in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, entro tale data, in unica soluzione. Ciò, relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento.
Il comma 25, infine, ammette alla nuova procedura di “rottamazione” anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del DL n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016 (cfr. comma 8, lett. b), n. 1, del medesimo art. 1).

Relazione tecnica

1. Premessa

L’impianto dell’ipotesi di nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione ter) è sostanzialmente simile a quanto previsto per le precedenti edizioni delle definizioni agevolate di cui all’art. 6 del DL n. 193/2016 e all’art. 1 del DL n.148/2017. Analogamente a quanto previsto per le citate precedenti edizioni delle definizioni agevolate i contribuenti potranno estinguere i loro debiti corrispondendo:
• le somme affidate a titolo di “capitale” e di interessi “di ritardata iscrizione a ruolo”;
• gli importi maturati a favore dell’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
112/1999, a titolo di aggio sulle predette somme;
• gli importi relativi al rimborso delle spese per le procedure esecutive (se presenti) e delle spese
di notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento agevolato, pertanto, consente l’estinzione dei debiti residui affidati all’Agente della riscossione senza dover corrispondere:
• le somme affidate a titolo di sanzione;
• gli interessi di mora (di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/1973);
• le sanzioni e le somme aggiuntive (di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999).

Per le cartelle di pagamento riferite alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere il debito senza corrispondere le maggiorazioni previste dall’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, oltre agli eventuali interessi di mora successivamente maturati.

Così come previsto dalle precedenti edizioni rimangono esclusi da questa nuova possibilità di definizione agevolata i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti (ad es. somme affidate all’Agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti, le somme affidate per il recupero di Aiuti di Stato ec.) il cui valore complessivo, rispetto al valore dell’intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale.

I termini di pagamento delle somme dovute per estinguere il debito oggetto della richiesta di adesione alla nuova misura ipotizzata è stato esteso in un lasso temporale di cinque anni (a fronte di un periodo assai più breve previsto dalle precedenti analoghe misure) con un tasso di interesse molto ridotto rispetto a quello previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973 applicato alle precedenti definizioni agevolate previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017.

La stima di impatto sul gettito derivante dall’introduzione della nuova misura agevolativa è stata effettuata distinguendo i seguenti effetti:
1. estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 nonché nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti residui riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 che non hanno aderito alla definizione di cui all’art. 1 DL n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis);
2. differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del DL n. 148/2017;
3. flessione riscossione ordinaria conseguente agli effetti della misura agevolativa in argomento.
2. Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non ricompresi nella definizione di cui all’art. 1 DL n. 148/2017 ( (c.d. rottamazione bis)

La stima del gettito atteso, riferito ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, non ricompresi nella definizione di cui all’art. 1 DL n. 148/ 2017 e per i quali è prevista per i contribuenti una nuova possibilità1 di pagamento in via agevolata, nonché di quelli affidati nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 (esclusi dall’ambito applicativo dei precedenti istituti di definzione agevolta) è stata effettuata attraverso una valutazione del differente appeal tra la nuova misura agevolativa e le precedenti, derivante dalla maggior dilazione dei termini di pagamento delle somme dovute (pagamento delle somme dovute in 5 anni anziché secondo le scadenze molto più ravvinicinate previste dalle precedenti rottamazioni).

Nello specifico, attraverso una analisi della maggior disponibilità finanziaria correlata alla maggiore dilazione dei pagamenti prevista della nuova misura agevolativa, si stima un maggior appeal di circa il 70% rispetto a quello registrato per la definizione agevolata DL n. 193/2016.
Applicando tale differenziale ai tassi di pagamento registrati nella rottamazione di cui al DL n.193/2016 la cui consuntivazione finale volge ormai al termine (l’ultima rata è scaduta il 30 settembre 2018) è stato possibile stimare i tassi attesi per la nuova misura agevolativa differenziati in base alla vetustà di iscrizione a ruolo.


Applicando i tassi di pagamento sopra determinati al valore dei carichi affidati a tutto il 31 dicembre 2017, il gettito complessivamente atteso dall’introduzione della nuova misura, relativamente ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non ricompresi nella definizione di cui all’art. 1 DL n. 148/2017, può essere stimato in 11.100 milioni di euro.


Ripartendo in 5 anni a partire dal 2019 il gettito atteso dall’estensione della rottamazione-ter ai ruoli affidati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e dalla nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non ricompresi nella definizione di cui all’art. 1 DL n. 148/2017(c.d. rottamazione bis) risulta il seguente:


3. Differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del DL 148/2017
Di seguito è rappresentata la previsione tendenziale della riscossione da definizione agevolata art. 1 DL n. 148/2017, complessivamente pari a 4.013 milioni di euro, determinata come somma degli incassi già registrati a tutto il 20 settembre 2018 e di quelli stimati sulle rate con scadenze future applicando una percentuale di pagamento pari al 45% (il tasso di pagamento nella prima rottamazione è stato pari al 46,3%, confermato dal 45,1% di pagamento registrato sulla prima rata con scadenza 31 luglio 2018 della seconda rottamazione2) al valore del “gettito teorico” rinveniente dai piani di pagamento inviati ai contribuenti.


Ipotizzando che le riscossioni attese si concretizzino secondo le scadenze previste, il valore della previsione di riscossione sulle rate a scadere è, pertanto pari a circa 1.483 milioni per le rate di settembre e ottobre, 1.206 milioni per la rata di novembre e 740 milioni nel 2019 per la rata di febbraio.

Ciò premesso, la quantificazione dell’impatto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la rottamazione art. 1 DL n. 148/2017, fermo restando l’obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è stata stimata sulla base dei seguenti presupposti:
• maggiore dilazione dei pagamenti di tutte le somme ancora dovute per la rottamazione-bis, dopo il pagamento della rata di ottobre;
• incremento della propensione al pagamento, derivante dalla possibilità di dilazionare il debito residuo, dopo il pagamento delle rate di ottobre e precedenti, secondo un nuovo piano di pagamento con rate semestrali (o trimestrali) in 5 anni.
Partendo dal “gettito teorico” della rottamazione-bis e considerando un tasso di pagamento pari al 70% anziché del 45% (incremento forfettario per apprezzare la possibilità di ottenere sulle somme residue un piano di pagamento largamente più esteso) è possibile stimare in 821 milioni di euro il maggior gettito 2018 derivante dall’incremento del tasso di propensione al pagamento dovuto alla possibilità di rateizzare in 10 rate semestrali il pagamento delle somme residue ed in 3.048 milioni di euro, il valore della riscossione attesa che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove scadenze di pagamento (ovvero 1.890 previsti per la rata di novembre e 1.158 per la rata di febbraio 2019).


L’impatto netto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la definizione agevolata di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, fermo restando l’obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è pertanto determinato:
• per l’anno 2018, dal minor incasso della rata di novembre 2018 e di febbraio 2019 rispettivamente pari a 1.206 milioni e 740 milioni come sopra determinato (previsione con propensione al pagamento del 45% delle somme dovute) e dal maggiore incasso atteso sulle rate fino ad ottobre 2018 stimato in 821 milioni di euro;
• a decorrere dall’anno 2019, dal gettito atteso di 3.048 milioni di euro che confluirà in nuovi piani di pagamento in 5 anni.


4. Flessione riscossione ordinaria
Rispetto alla previsione della riscossione ordinaria già stimata a legislazione vigente, che considera un trend costante di affidamenti di nuovi carichi da parte degli enti impositori rispetto al dato storico dell’ultimo triennio, l’introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l’adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, attraverso rateazioni oppure l’ordinaria attività di recupero, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora).
Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione, calcolate su base storico-statistica, alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione-ter al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 32% dell’importo complessivamente dovuto.
È stato, inoltre considerato un ulteriore aspetto: la possibilità di accedere ad un piano rateale in 5 anni, beneficiando al contempo dello sconto previsto dalla definizione agevolata, rappresenta un elemento di forte discontinuità rispetto all’andamento delle curve di riscossione ordinaria, che ormai recepiscono il fenomeno delle rateazioni che dal 2008 contribuiscono per circa il 50% all’importo incassato in via ordinaria.
Ciò premesso, considerando che il ricrearsi di un consistente flusso di riscossioni derivante dalle “ordinarie” rateazioni che verranno concesse su carichi affidati all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2018 necessiterà di almeno un trienno, la flessione della riscossione ordinaria determinata è stata incrementata prudenzialalmente del 30% nel 2019, del 20% nel 2020 e del 10% nel 2021 rispetto alle curve stroriche di riscossione.



ART.
(Nuova disciplina discarico riscossione) ART.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).
MANCA RI
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte [l’agenzia delle entrate], aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, [con il pagamento di un importo pari al valore della controversia]. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) della [metà] del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) di [un terzo] del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
3. Le controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate
al tributo possono essere definite con il pagamento del [quindici] per cento del valore della controversia in caso di soccombenza [dell’agenzia delle entrate] nell’ultima o unica pronuncia

giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, resa alla medesima data, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il [30 settembre 2018] e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, [con riduzione a cinque del numero massimo di rate trimestrali]. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, [e non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro]. Il termine per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo o della prima rata scade [il 16 maggio 2019]. Sulle rate successive alla prima, da versare entro l’ultimo giorno del trimestre di scadenza, si applicano gli interessi legali calcolati dal 17 maggio 2019 alla data del versamento. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Entro il [16 maggio 2019], per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
8. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del presente articolo.
9. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al [10 giugno 2019]. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al [31 dicembre 2019].
10. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al [16 maggio 2019].
11. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il [31 ottobre 2019] con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il [31 dicembre 2019] dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la

controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
12. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
13. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
14. [Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.] Relazione tecnica
La presente relazione utilizza un metodo analogo a quello impiegato per la definizione delle controversie tributarie di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per stimare le entrate conseguenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell’agenzia delle entrate.

Occorre preliminarmente effettuare una previsione del tasso di adesione alla presente definizione da parte dei contribuenti.
La relazione tecnica di cui all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017 individuò, come tasso di adesione prevalente di riferimento, una percentuale del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo. Questo dato può costituire un riferimento orientativo attendibile anche per la nuova definizione agevolata, considerato fra l’altro la predetta stima del 2,5% è stata nei fatti poi ampiamente confermata e superata in sede di applicazione all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017.

Si ritiene opportuno non applicare un tasso superiore per le seguenti considerazioni:
i. la presente definizione agevolata è relativamente più favorevole di quella di all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017, ma interviene poco dopo quest’ultima e quindi su controversie già interessate di recente da una definizione agevolata;
ii. attualmente l’ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino
alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle controversie pendenti. Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l’agenzia delle entrate, che ora più dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011.
La MIAC non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è di oltre 25 miliardi di euro. Applicando il predetto tasso del 2,5% si può stimare un incasso di 625 milioni, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all’IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente dell’8%. Le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni di euro.
Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma, che prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in 5 rate trimestrali di pari importo, di cui tre da corrispondere nel 2019 e due nel 2020.

Tenuto conto che il valore medio delle controversie definibili risulta piuttosto elevato, si stima che i pagamenti avverranno in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione; conseguentemente si può stimare che nel 2019 saranno effettuati versamenti in misura pari a 300 milioni di euro (60% del gettito complessivo stimabile); la restante parte (40% del gettito complessivo stimabile), in misura pari a 200 milioni, si può ritenere che sarà versata nel 2020.

 

ART.
(Flat tax e dichiarazione integrativa)

ART.
(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria scontrini)

MANCA RT
1. All’articolo 2 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.”;
b) al comma 6 le parole “optano per” sono sostituite dalla parola “effettuano”;
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: “7. Le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con l’osservanza delle relative discipline.
8. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. ”;

“9. Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo una tantum pari al 50 per cento della spesa sostenuta. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d’imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.”.
2. A decorre dal 1° gennaio 2020:
a) l’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è abrogato;
b) all’articolo 4, comma 1, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “compresi coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1,” sono soppresse.
ART.
(Lotteria dei corrispettivi)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 540, è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
b) il comma 544 è sostituito dal seguente: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma1, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.”
Relazione illustrativa
La proposta normativa è volta a completare la razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, mediante l’introduzione, nella normalità dei casi, dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il superamento dell’attuale regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi può consentire di:

˗ eliminare alcuni adempimenti contabili in vigore ancora oggi sulla base di disposizioni introdotte a partire dalla metà degli anni ’70 dello scorso secolo, quali quelli di tenuta del registro dei corrispettivi ed emissione e conservazione di documenti, gli scontrini e le ricevute fiscali, alternativi alla fattura;
˗ semplificare e armonizzare i processi (e quindi i documenti) di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle operazioni B2B e B2C, in un’ottica “cittadino-centrica” e “contribuente-centrica”, mantenendo coerenza con la disciplina comunitaria in materia e tenendo conto del rilevante impatto che tale semplificazione avrebbe sia sulla normativa nazionale che sulle abitudini dei cittadini-consumatori finali e dei contribuenti IVA (oltre che sui processi dell’Amministrazione finanziaria). La semplificazione/armonizzazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi, peraltro, se eseguita in modalità elettronica rappresenterebbe il presupposto per acquisire tempestivamente e in modalità sicura per l’Agenzia delle entrate i dati di tali certificazioni, completando le basi per attuare le disposizioni di cui all’art. 4 del d.Lgs. n. 127 del 2015 in tema di supporto, da parte dell’Agenzia, nella fase di compilazione della dichiarazione IVA, dei redditi e nella liquidazione delle imposte, soprattutto rivolta agli operatori IVA di piccole dimensioni;
˗ potenziare i processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni evasivi, consentendo all’Amministrazione finanziaria di intervenire in fase pre-dichiarativa con strumenti di spinta alla compliance (comunicazioni) e di ridurre l’invasività dei controlli;
˗ creare i presupposti per stimolare la diffusione dei pagamenti elettronici;
˗ proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese, aprendo occasioni per far nascere servizi e processi ad alto valore aggiunto che, nel medio periodo, riducono i costi ed efficientando i processi aziendali.

La disposizione, vincolando alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità sicura e inalterabile, pone come condizione indispensabile – anche per semplificare la quotidianità degli operatori – la necessità, per questi ultimi, di dotarsi di strumenti hardware e software attraverso cui effettuare la predetta memorizzazione e trasmissione. Tali strumenti, i cc.dd. Registratori Telematici (RT) – sono già stati definiti e regolamentati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e oggi utilizzati dai soggetti che hanno esercitato l’opzione di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’attuale art. 2, comma 1, del d.Lgs. n. 127 del 2015.
L’Agenzia delle entrate, peraltro, ha la possibilità di regolamentare ulteriori strumenti per effettuare l’adempimento, come ad esempio una procedura web gratuita (similare a quella già messa a disposizione per la fattura elettronica) utilizzabile anche da tablet o smartphone ovvero POS evoluti in grado di trasmettere sia i dati dei corrispettivi sia l’informazione dell’effettuazione del pagamento elettronico. L’orizzonte temporale di realizzazione di tali ulteriori soluzioni tecniche sarebbe necessariamente almeno 1 anno.

Peraltro, i tempi di entrata in vigore dell’obbligo sono condizionati:
– dalla capacità dei produttori dei registratori di cassa telematici di effettuare gli adeguamenti del parco macchine oggi esistente, producendo ed immettendo sul mercato gli apparecchi in grado di sostituire i registratori di cassa non upgradabili;
– dalla connettività internet delle varie zone all’interno del territorio nazionale.

Per i motivi su esposti, la proposta normativa prevede:
− una entrata in vigore dell’obbligo graduale e, in particolare, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con
un volume d’affari superiore a 400 mila euro (pari a circa 260.000 soggetti) e, dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri;

− un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale possono essere dettati specifici esoneri dagli adempimenti in esame
− un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il quale possono essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati;
− un’agevolazione finanziaria per l’adattamento ovvero l’acquisto di un registratore telematico da usufruire, per l’acquirente, sotto forma di sconto al momento dell’esecuzione dell’adeguamento o dell’acquisto del prodotto e da recuperare, per il venditore del prodotto, in compensazione attraverso il modello F24.

Inoltre, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti a carico dei soggetti che vendono farmaci, per tali operatori la proposta prevede la possibilità di ottemperare all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tale evenienza la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente. L’anticipazione, in linea con l’obbligo posto a carico degli altri operatori, consentirà, la partecipazione alla lotteria anche con riferimento alla spesa in esame.

La proposta normativa, infine, fissa al 1° gennaio 2020 la partenza della c.d. “lotteria dei corrispettivi”, introdotta dalla legge n. 232 del 2016 (art. 1, commi da 537 a 544 e seguenti), al fine di consentire ai produttori dei cc.dd. registratori di cassa telematici di adeguare il software degli stessi per consentire la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate non solo del dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma anche i dati puntuali della singola operazione (data, importo e modalità di pagamento), compreso il CF del cliente: solo attraverso l’acquisizione di tali informazioni, infatti, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria concretizzare i processi automatici di estrazione a sorte.

ART.
(Disposizioni in materia di accisa)
1. A decorrere dal 1°dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna “Impieghi”, le parole da: “In caso di produzione combinata” fino a: “quinquennio di riferimento” sono sostituite dal seguente periodo: “In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
La data di partenza è coerente con l’avvio dell’obbligo generalizzato di trasmissione dei
corrispettivi, ed evita distorsioni concorrenziali tra operatori già strutturati per obbligo o per scelta
all’invio dei dati, rispetto a quelli che legittimamente non hanno ancora attuato gli opportuni
investimenti.
a) oli vegetali non modificati chimicamente
0,194 kg per kWh
b) gas naturale
0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti
0,173 kg per kWh

d) gasolio
0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali
0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
0,312 kg per kWh
2. All’articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 è abrogato;
b) nel comma 2, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2018”.
Relazione illustrativa

L’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha stabilito che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica, rideterminate in relazione ai coefficienti da individuare con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Il successivo comma 2 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, continuino ad applicarsi, per la determinazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote fissate per la produzione di energia elettrica, i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998.

In fase di predisposizione del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono emerse forti criticità in relazione agli effetti che sarebbero derivati dalla concreta attuazione del nuovo criterio di tassazione previsto dal citato comma 1 dell’art. 3-bis. In particolare tale criterio, a causa dell’eterogeneo rendimento elettrico degli impianti cogenerativi in questione, avrebbe comportato notevoli e ingiuste variazioni del livello di tassazione fino a quel momento applicato. In tal senso la disposizione prevista dal predetto comma 1 dell’articolo 3-bis non ha mai trovato concreta attuazione. Il legislatore ha provveduto infatti, a differirne l’entrata in vigore con successivi interventi normativi. Tale differimento ha esaurito la sua efficacia il 31 dicembre 2017 non essendo stata introdotta alcuna disposizione di ulteriore proroga di tale termine e di conseguenza si è venuto a creare un vuoto normativo in materia.

Nel contesto sopra delineato, è intervenuta, di recente anche la sentenza del 7 marzo 2018 (causa C- 31/17) della Corte di Giustizia dell’Ue, che ha statuito un importante principio in materia di applicazione dell’accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione di cui trattasi. In particolare, il predetto Organo di giustizia dell’Ue, ha stabilito l’obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del medesimo prodotto energetico destinata alla produzione di calore; ciò al fine di applicare, a ciascuna quota parte, le pertinenti aliquote di accisa.
Alla luce di quanto disposto dalla predetta sentenza, il criterio di tassazione delineato dal predetto comma 1 dell’articolo 3-bis potrebbe risultare in contrasto con i principi contenuti nella direttiva 2003/96/CE che disciplina la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, tenuto conto che il medesimo comma 1 prevede l’applicazione di una aliquota di accisa unitaria all’intero quantitativo di prodotto energetico introdotto in un impianto cogenerativo.

In tale complessa situazione, considerata l’evidente necessità di un superamento delle criticità sopra evidenziate, è stato predisposto lo schema di norme in illustrazione avente l’obiettivo di definire in modo più organico e compiuto il quadro giuridico di riferimento in materia di tassazione dei combustibili impiegati nei predetti impianti di cogenerazione.

In particolare, si evidenzia che, con il comma 1 dello schema in illustrazione, sono apportate, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, talune modifiche al punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise). In particolare attraverso la modifica introdotta da tale comma 1 si stabilisce che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, il quantitativo di prodotto energetico impiegato per la produzione di energia elettrica venga determinato utilizzando i consumi specifici convenzionali fissati nel medesimo comma 1.

Tale norma intende quindi colmare il descritto vuoto normativo esistente rendendo strutturale l’applicazione dei consumi specifici convenzionali già utilizzati.

Il comma 2, prevede, alla lettera a), l’abrogazione, a decorrere dal 1° dicembre 2018 del citato comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, per le motivazioni sopra illustrate. Con la successiva lettera b) del predetto comma 2 dello schema di norme in illustrazione infine si provvede a modificare, dal 31 dicembre 2017 al 30 novembre 2018, la data prevista dal citato articolo 3-bis, comma 2; ciò al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le disposizioni in illustrazione e quelle previgenti riguardanti il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al più volte menzionato comma 1 dell’articolo 3-bis.

Relazione tecnica

Il comma 2, lettera a) della norma in esame, prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 dell’art. 3-bis del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26
aprile 2012, n. 44, sia abrogato.
Contestualmente, con il comma 1 della norma in esame, sono introdotti al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, rendendo di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall’articolo 3-bis, comma 2.
Tale regime transitorio, con riferimento alla produzione combinata di energia elettrica e calore, stabiliva che, ai fini della determinazione dei quantitativi di combustibile da ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica, si applicassero i consumi specifici individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, ridotti del 12%.
Viene, conseguentemente, superato quanto disposto al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise per effetto dell’abrogato comma 1 dell’art. 3-bis del DL 16/2012, che prevedeva l’individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del MISE, di concerto con il MEF.
Stante la mancata adozione del decreto in parola, quanto previsto dall’originario comma 1 dell’art. 3- bis del DL 16/2012 non ha trovato attuazione.
Infine il comma 2, lettera b) della norma in esame prevede la proroga di 11 mesi, dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 3-bis del DL 16/2012 per il succitato regime transitorio. Da tale proroga consegue che, ai fini dell’individuazione dei quantitativi di prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore utile, continuino ad applicarsi, fino al 30 novembre 2018, i consumi specifici individuati per la sola produzione di energia elettrica con la delibera n. 16/98 ridotti del 12%.

Si specifica che, per quanto riguarda il gasolio e i gas di petrolio liquefatti, non espressamente menzionati nella suddetta delibera, i relativi consumi specifici sono indicati nel Telescritto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, datato 05/06/1998, nel quale viene spiegato che essi sono stati ricavati a partire dal valore del coefficiente dell’olio combustibile ATZ riportato nella delibera 16/98. I consumi specifici del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti così ottenuti sono stati riportati anche nella nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 62488 del 31/05/2012, allorquando anche per essi è stata prevista la riduzione del 12% in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell’art. 3-bis del DL 16/2012 per tutti gli operatori diversi dall’ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa.

In proposito, si precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l’ENEL, con l’eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell’art. 3-bis del DL 16/2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari.
Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 32D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all’introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, non si ascrivono effetti finanziari.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all’introduzione della norma in esame non si ascrivono effetti finanziari.

ART.
(Sterilizzazione aumenti accise prodotti energetici)

1. La lettera b) del comma 3, dell’art. 19, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è sostituita dalla seguente: “mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui …. ….” (RGS)
ART.
(Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi) MANCA RI E RT
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 70-ter, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”;
b) all’articolo 70-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.
c) All’articolo 70-decies dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti commi, ciascun soggetto passivo partecipante ad un Gruppo IVA costituito da soggetti passivi partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cessa di partecipare al medesimo Gruppo IVA qualora il partecipante receda ovvero venga escluso dal Gruppo Bancario stesso. Ricorrendo le condizioni previste dal precedente periodo, la partecipazione al Gruppo IVA cessa a decorrere dalla data del Provvedimento della Banca d’Italia che autorizza il recesso o l’esclusione, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 5, del predetto decreto n. 385 ed ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e importazioni annotati a partire dalla predetta data. Qualora, ricorrendo una delle condizioni previste dal precedente comma 2 e dal presente comma, la società capogruppo di un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del predetto decreto n. 385 cessi di far parte del Gruppo IVA, vengono meno gli effetti dell’opzione anche per tutti gli altri partecipanti allo stesso Gruppo IVA. Nei casi previsti dai precedenti periodi, la cessazione è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si manifesti una delle condizioni di cui ai precedenti che determinano il recesso o l’esclusione del partecipante o la cessazione dalla partecipazione al Gruppo Iva per la società capogruppo.”.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente artivolo, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 del predetto articolo 37-bis entro il ………., ha effetto dal ……, se presentata entro il medesimo termine.”.
TITOLO II
Altre disposizioni urgenti
ART.
(Missioni di pace)
3. Per le disposizioni di cui al presente articolo il Ministero dell’economia e delle finanze procede
alla consultazione del Comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 11
della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
ART.

(Pulizia Bilancio 2018) ART.
(Transazioni PayBack) ART.
(Commissari Calabria Molise Piani di rientro)
ART.
(Servizi informatici Equitalia Giustizia S.p.A.)
MANCA RT
1. All’articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole “legge 6 agosto 2008, n. 133” è aggiunto infine il seguente periodo: “I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.
Relazione illustrativa
La disposizione, che aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle attività informatiche necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, continua ad avvalersi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Si tratta di SOGEI S.p.A., a totale partecipazione statale per il tramite del MEF, come pure la stessa Equitalia Giustizia S.p.a., il cui capitale sociale è del pari, interamente, di titolarità MEF. Fin dalla sua istituzione, Equitalia Giustizia faceva parte del Gruppo Equitalia in quanto partecipata in via totalitaria da Equitalia S.p.A. e si avvaleva di SOGEI S.p.A. secondo il modello di servizio accentrato intercompany, che prevedeva la centralizzazione in Equitalia S.p.A. delle attività di supporto di natura tecnica ed informatica, su piattaforma SOGEI. La disposizione è necessaria e
urgente per assicurare a Equitalia Giustizia S.p.A. il perdurante avvalimento dei servizi informatici, altamente specializzati, già erogati da SOGEI S.p.A., non suscettibili di soluzione di continuità e necessari a Equitalia Giustizia per adempiere ai suoi compiti istituzionali. La previsione si rende necessaria per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, a séguito dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia, con l’eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A., disposto con il decreto-legge n. 193
del 2016 (art. 1).

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