skip to Main Content

Banca D'Italia

Ecco come M5S-Lega graffiano Bankitalia. Tutti i dettagli sulla mozione approvata alla Camera

La maggioranza giallo-verde sballotta Bankitalia. Ecco che cosa prevede la mozione approvata

La maggioranza giallo-verde sballotta Bankitalia.

L’aula della Camera ha dato infatti il via libera martedì sera 14 maggio alla mozione di maggioranza sulle “iniziative in materia di riforma del credito e del sistema di vigilanza bancaria, a tutela dei risparmiatori e per la salvaguardia della sovranità economica nazionale nell’ambito dell’Unione europea”. Bocciata invece la mozione FdI sulla stessa materia a prima firma di Giorgia Meloni, su cui il Governo aveva espresso parere contrario.

COME E’ ANDATA LA VOTAZIONE SULLA MOZIONE M5S-LEGA

Dopo la discussione sulle linee generali della mozione Meloni, che si è svolta lunedì a Montecitorio, è infatti arrivata la mozione di maggioranza M5s-Lega, a firma dei rispettivi capigruppo Francesco D’Uva e Riccardo Molinari, che, tra l’altro, chiede di attivare rapidamente i rimborsi ai risparmiatori che si considerano ‘truffati’ dalla banche, favorire l’iter di approvazione della pdl Borghi volta a chiarire la proprietà statale delle riserve auree nazionali, riformare la Bce riguardo il ruolo di prestatore di ultima istanza, istituire una commissione ministeriale di riforma del diritto bancario.

LA SINTESI DELLA MOZIONE SU BANKITALIA

Ma che cosa dice la mozione di Movimento 5 Stelle e Lega? Sostenere «iniziative volte al miglioramento della governance della Banca d’Italia al fine di allinearla ai prevalenti standard europei». Favorire l’iter della proposta di legge di interpretazione autentica già in discussione alla Camera «per ribadire la proprietà statale delle riserve auree in deposito» presso Bankitalia. Ma anche attivarsi in sede Ue per promuovere una riforma profonda della Bce al fine di rafforzarne il ruolo di prestatore di ultima istanza e «consentire il finanziamento diretto di opere pubbliche giudicate prioritarie dal Parlamento europeo». Tenendo fuori dal parametro del 3% deficit-Pil, come sottolineano i deputati pentastellati della commissione Finanze, le spese per i servizi essenziali necessari per i cittadini.

ECCO I CAPOSALDI DELLA MOZIONE M5S-LEGA SU BANKITALIA

Sono questi i tre principali impegni chiesti al governo nella mozione approvata martedì alla Camera e presentata dai capigruppo di M5S e Lega, Francesco D’Uva e Riccardo Molinari. “La maggioranza gialloverde torna così alla carica sull’Istituto di Via Nazionale e sulla Banca centrale europea – ha scritto il Sole 24 Ore – Senza rinunciare a insistere su un punto caro a entrambi gli alleati: la tutela dei risparmiatori. Su questo fronte si invocano non solo iniziative per aumentare ed estendere i poteri di vigilanza di Palazzo Koch, ma anche per istituire una commissione ministeriale di riforma del diritto bancario. Obiettivo: «Istituire un sistema delle guarentigie a tutela dei risparmiatori, dei depositanti, dei mutuatari, nonché gli interventi normativi essenziali per la prevenzione delle crisi bancarie»”.

GLI ALTRI IMPEGNI RICHIESTI

Altri impegni richiesti al Governo sono quelli di “assumere iniziative per istituire una commissione ministeriale di riforma del diritto bancario, allo scopo di individuare le modifiche e le integrazioni necessarie a istituire un sistema delle guarentigie a tutela dei risparmiatori, dei depositanti, dei mutuatari, nonché gli interventi normativi essenziali per la prevenzione delle crisi bancarie”; “valutare l’opportunità di adottare iniziative per introdurre nel nostro ordinamento norme per rafforzare il ruolo della Banca d’Italia nella realizzazione di piani di esdebitazione, sul modello della Banca di Francia, per garantire sostegno a cittadini e imprese e migliorare le opportunità di effettivo recupero delle attività in crisi”; “valutare l’opportunità di iniziative normative di carattere fiscale laddove si renda necessario favorire aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni per rafforzarne la capitalizzazione”.

LA QUESTIONE DELLE RISERVE AUREE

Sulle riserve auree la mozione varata a Montecitorio chiede al Governo di accelerare i tempi sulla proposta di legge a prima firma del leghista Claudio Borghi, nella quale si intende chiarire che il secondo comma dell’articolo 4 del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria (Dpr 148/1988) va interpretato «nel senso che la Banca d’Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all’estero». Di fatto, Lega e M5S ribadiscono che Bankitalia non ha alcun diritto di proprietà sull’oro detenuto (2.452 tonnellate, 88,4 miliardi di valore alle quotazione di dicembre, 3,1 miliardi in più rispetto all’anno prima), che resta in capo allo Stato.

++++

ECCO L’ATTO INTEGRALE APPROVATO DALLA CAMERA

XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Martedì 14 maggio 2019
ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,

premesso che:

la Banca d’Italia, secondo la normativa vigente, è Istituto di diritto pubblico, e, come banca centrale della Repubblica italiana, è autorità nazionale competente nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e parte integrante del Sistema europeo di banche centrali; a norma del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 «è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze»;

il capitale della Banca d’Italia, detenuto da 124 soggetti, è di 7.500.000.000 euro rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale, determinato per legge, è di euro 25,000 ciascuna;

nonostante Banca d’Italia sia «Ente di diritto pubblico» le quote di partecipazione sono detenute da 124 soggetti privati: banche e imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni, enti ed istituti di previdenza e assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione; peraltro, la legge n. 5 del 2014 ha stabilito la soglia massima del 3 per cento alla quota detenibile da ciascun soggetto; oltre tale soglia sulle quote non spetta diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca;

la Banca d’Italia ha una fondamentale funzione di vigilanza sul sistema bancario e di tutela dell’integrità finanziaria degli istituti di credito e della concorrenza;

in base alla seconda direttiva della Unione europea la banca centrale – come organo di controllo – può negare l’autorizzazione a qualsiasi operazione di modifica della struttura proprietaria delle banche italiane, a fortiori se l’operazione implica l’acquisizione o l’entrata nel capitale di una delle banche azioniste di Banca d’Italia da parte di un socio estero;

il Trattato sul funzionamento della Unione europea prevede l’obbligo, per gli Stati, di informare la Banca centrale europea sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, in particolare se questi riguardano la disciplina delle banche centrali dei Paesi membri;

la modifica dell’assetto proprietario della Banca d’Italia con l’eventuale acquisizione delle quote di proprietà della Banca d’Italia detenute da soggetti privati da parte del Ministero dell’economia e delle finanze al valore nominale stabilito dall’articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, pari a 154.937 euro (trecento milioni di lire), fissando il prezzo di acquisto ex lege, ad un valore nominale sensibilmente inferiore all’attuale, di fatto determina una riduzione forzosa del valore delle quote ed è, in sostanza, un indennizzo ai partecipanti al capitale di Banca d’Italia;

da notare che la Banca centrale europea, chiamata a valutare le modifiche alla governance della Banca d’Italia rivenienti dalla legge n. 262 del 2005 e dal decreto-legge n. 133 del 2013, ravvisava la necessità di verificare che il trasferimento delle quote allo Stato fosse coerente con il principio del divieto di finanziamento monetario, dal momento che l’acquisizione delle quote di partecipazione detenute da soggetti privati implica necessariamente un esborso diretto, peraltro da quantificare, da parte dell’erario, non potendo essere posta carico delle riserve della banca centrale;

la Banca centrale europea inoltre, in quella circostanza ha ribadito la necessità che la riforma della proprietà dell’Istituto d’emissione avrebbe dovuto preservare l’indipendenza finanziaria della Banca d’Italia «attualmente garantita dalle disposizioni del suo Statuto riguardanti l’indipendenza del Consiglio superiore e i limiti alla distribuzione degli utili ai partecipanti al capitale»;

la stessa Banca centrale europea, nel valutare le modifiche alla struttura proprietari della Banca d’Italia determinate dalla legge n. 262 del 2005 e dal decreto-legge n. 133 del 2013, ha ritenuto la presenza di soggetti privati nel capitale di Banca d’Italia coerente con l’indipendenza e l’autonomia della stessa, in virtù di una governance che attribuisce la competenza sulle delibere aventi rilevanza esterna al Direttorio, preserva le competenze del governatore quale membro del Consiglio direttivo della Bce assegna un ruolo di mera amministrazione all’assemblea dei partecipanti (nomina dei membri del Consiglio superiore, del collegio sindacale e approvazione del bilancio) e al Consiglio superiore (amministrazione generale, vigilanza sull’andamento della gestione e controllo interno della Banca);

secondo i dati ricavabili dal bilancio della Banca d’Italia 2017, approvato a fine marzo 2018 e dall’ultima relazione del governatore all’assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale (29 maggio 2018) si rileva che l’utile netto, in aggiunta a imposte di competenza per 1,563 milioni, ha determinato per lo Stato un’entrata di circa 4,9 miliardi di euro;

i partecipanti al capitale di Banca d’Italia hanno diritti patrimoniali limitati al valore del capitale e agli utili netti annuali e non possono, in alcun modo, avanzare diritti sulle riserve auree; peraltro, in base ai Trattati, le autorità nazionali, legislative e di Governo, sono tenute al rispetto dell’indipendenza della Bce e delle Banche centrali nazionali, anche assicurando che esse abbiano sufficienti risorse finanziarie per svolgere i propri compiti; la Banca centrale non può quindi essere destinataria di prescrizioni vincolanti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nelle materie di competenza previste dall’eurosistema, in particolare nella gestione delle riserve valutarie;

l’articolo 123 del Trattato, in merito al divieto di finanziamento monetario impedisce alle banche centrali nazionali di erogare credito allo Stato e agli altri enti pubblici, incluso il finanziamento degli obblighi al settore pubblico nei confronti dei terzi; la Banca centrale europea ha precisato che il divieto comprende qualsiasi erogazione finanziaria, anche in assenza di un obbligo di restituzione; pertanto qualsiasi trasferimento non oneroso, o comunque effettuato a prezzi inferiori a quelli di mercato, di attività finanziarie dal bilancio della Banca d’Italia a quello dello Stato rientrerebbe in tale divieto; eventuali disposizioni in contrasto con tale assetto normativo dovranno pertanto essere valutate sul piano della compatibilità con l’ordinamento del Sistema europeo delle Banche centrali;

le consistenti riserve auree italiane – tra le più cospicue nell’ambito dell’Eurosistema e a livello internazionale – detenute da Banca d’Italia sono un’importante riserva di valore nel tempo non soggetta in misura significativa all’inflazione o alle turbolenze dei mercati finanziari — elemento quanto mai importante in situazioni di incertezza economica, finanziaria o politica; l’oro, a differenza di qualunque attività finanziaria o valuta, possiede una caratteristica che ne garantisce il valore nel tempo: non è emesso da alcun governo o banca centrale e il suo valore non è influenzabile dalle decisioni politiche, dalla credibilità o dalla solvibilità di alcuna istituzione; poiché non ha «rischio di credito» (cioè non espone al rischio – associato a qualsiasi attività finanziaria come azioni o obbligazioni – che l’emittente non rimborsi il suo debito, rappresentato dal valore nominale del titolo) né è soggetto alle oscillazioni proprie delle valute, detenere una consistente riserva di oro rappresenta un presidio importante per una banca centrale e un elemento di stabilità e di tutela dalle tensioni del sistema finanziario;

in merito alla proprietà delle riserve detenute da Banca d’Italia, l’articolo 127 del Tfue (ex articolo 105 del Tce) prevede, al paragrafo 2, tra i compiti fondamentali da assolvere tramite il Sebc, quello di «detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri»; al contempo, l’articolo 30 dello statuto del Sebc prevede che «La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto»;

più specificatamente, la normativa europea ribadisce la detenzione, esplicitamente nel titolo dell’articolo 31 dello statuto Sebc, e in particolare nella disposizione del comma 2 del medesimo articolo, che fa riferimento alle «attività di riserva in veduta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò evidenziando nessuna supponibile ingerenza del diritto europeo circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto nazionale la determinazione della questione;

la risposta fornita in data 27 marzo 2019 dal presidente della Bce Mario Draghi, all’interrogazione presentata dai parlamentari europei Marco Valli e Marco Zanni conferma e chiarisce questa interpretazione, laddove esplicita che «il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e lo Statuto del Sebc non utilizzano il concetto di proprietà per determinare le competenze del Sebc […] in relazione alle riserve», competenze che riguardano la detenzione e la gestione delle riserve stesse;

la detenzione da parte di Banca d’Italia delle riserve auree avviene ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dello Statuto Sebc, mentre la relativa iscrizione nell’attivo di bilancio della Banca è frutto di una semplice convenzione e non implica alcun diritto di proprietà, come chiaramente specificato anche negli statuti di altre banche centrali europee aderenti al Sebc;

il Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori, di cui ai commi 493-507 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, si configura come una sorta di «struttura rimediale» nei confronti della violazione della normativa nazionale in materia e della legislazione comunitaria sancita, in particolare, dalla Mifid II e dalla normativa nazionale di recepimento, e può costituire un utile punto di riferimento anche per iniziative analoghe di altri Paesi dell’Unione europea;

tale «struttura rimediale» ha, tra l’altro, lo scopo rilevante di rassicurare i mercati sulla pronta e tempestiva azione di indennizzo delle autorità nazionali qualora un bene pubblico – costituzionalmente garantito «il risparmio» – sia compromesso e minacciato per violazione della disciplina che si configura come un vero e proprio «diritto del risparmio» (tra questi, in particolare, gli articoli 21 e 167 del decreto legislativo 21 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza – e la legge 28 dicembre 2005, n. 262 – Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari);

l’azione congiunta del Governo e del Parlamento ha dunque portato ad un inedito «strumento di tutela collettiva del risparmio» nelle more di una riforma della normativa nazionale che ampliando la nozione di «azione di classe risarcitoria» di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, estenda la possibilità di agire – con azione di classe – a tutela di diritti individuali omogenei – nel caso in ispecie, dei risparmiatori – nonché degli interessi collettivi di tutti i partecipanti al mercato finanziario, presenti e futuri;

la posizione dei singoli – e il pregiudizio subito – non può, e non deve, essere accertata se non nei presupposti di fatto (acquisto di azioni) e non richiede, come previsto dalla legge in questione, di essere accertata caso per caso;

il rafforzamento patrimoniale con aggregazioni di banche di medie e piccole dimensioni attraverso la trasformazione in credito d’imposta, per il loro intero ammontare, delle attività per imposte anticipate («Dta») permetterebbe, da un lato, più flessibilità nella gestione dei crediti deteriorati e, dall’altro, consentirebbe alla combined bank di essere redditiva fin da subito; la possibilità di trasformare Dta in credito d’imposta ne anticiperebbe, appunto, la fruibilità economica e può agevolare l’aggregazione di piccoli e medi istituti bancari,

impegna il Governo:

1) a dare rapida e piena attuazione a quanto disposto dalla legislazione vigente per l’indennizzo dei risparmiatori;

2) a supportare, per quanto di competenza, iniziative volte al miglioramento della governance della Banca d’Italia al fine di allinearla ai prevalenti standard europei;

3) a favorire, per quanto di competenza, l’iter parlamentare della proposta di legge di interpretazione autentica già in discussione alla Camera per ribadire la proprietà statale delle riserve auree in deposito presso la Banca d’Italia;

4) a promuovere incontri intergovernativi per discutere della possibile evoluzione delle funzioni delle banche centrali alla luce dell’attuale situazione economica;

5) ad attivarsi in sede europea per promuovere una profonda riforma dei compiti della Banca centrale europea al fine di rafforzare il ruolo di prestatore di ultima istanza per gli Stati membri e consentire il finanziamento diretto di opere pubbliche giudicate prioritarie dal Parlamento europeo;

6) ad adottare iniziative per incrementare ed estendere i poteri di vigilanza della Banca d’Italia, in particolare per la tutela del risparmio, a norma dell’articolo 47 della Costituzione, anche monitorando costantemente l’effettività e l’efficacia della normativa vigente in materia;

7) ad adottare iniziative per rafforzare la collaborazione e il continuo e sistematico interscambio di informazioni e documenti tra le Autorità di vigilanza;

8) ad adottare iniziative per consolidare e potenziare i poteri ispettivi e di accertamento della Banca d’Italia;

9) ad assumere iniziative per istituire una commissione ministeriale di riforma del diritto bancario, allo scopo di individuare le modifiche e le integrazioni necessarie a istituire un sistema delle guarentigie a tutela dei risparmiatori, dei depositanti, dei mutuatari, nonché gli interventi normativi essenziali per la prevenzione delle crisi bancarie;

10) a valutare l’opportunità di adottare iniziative per introdurre nel nostro ordinamento norme per rafforzare il ruolo della Banca d’Italia nella realizzazione di piani di esdebitazione, sul modello della Banca di Francia, per garantire sostegno a cittadini e imprese e migliorare le opportunità di effettivo recupero delle attività in crisi;

11) a valutare l’opportunità di iniziative normative di carattere fiscale laddove si renda necessario favorire aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni per rafforzarne la capitalizzazione.
(1-00184) «D’Uva, Molinari».

Back To Top