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Bcc, i problemi di governance, il ruolo della Bce e i decreti in attesa di emanazione

Tutte le prossime sfide delle Bcc (Banche di credito cooperativo) per Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca (Ccb)

 

Il 30 aprile prossimo anche Iccrea Banca SpA (Iccrea) nominerà il nuovo organo amministrativo della società che a marzo, ossia alcuni mesi dopo la partenza dell’altro gruppo nazionale facente capo alla trentina Cassa Centrale Banca (Ccb), ha cambiato radicalmente pelle trasformandosi, da banca di secondo livello, in Capogruppo del nuovo Gruppo bancario cooperativo (Gbc).

Su Il Sole 24 Ore di domenica 21 aprile viene paventata addirittura l’ipotesi che il nuovo Consiglio di amministrazione di Iccrea che sarà eletto tra pochi giorni potrebbe valutare la necessità di un immediato ricambio della governance per assicurare una guida che punti a calibrare nel piano industriale le effettive necessità dei territori. Sembrerebbe cioè emergere un problema di governance legato alla razionalizzazione degli sportelli bancari e, conseguentemente, ai processi di aggregazione infragruppo.

GOVERNANCE BANCARIA

La normativa specifica della governance delle due Capogruppo dei Gbc e delle Banche di credito cooperativo (Bcc) ad esse affiliate è riconducibile alle Linee guida della Banca centrale europea (Bce): il c.d. Guide to fit and proper assessments, in vigore dal 15 maggio 2017 ed applicabile a tutte le Banche Significant dell’Ue.

Per la verità, da quando si è conclusa la consultazione (fine 2017), si ancora in attesa del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che, coerentemente con le predette Linee guida della Bce ed auspicabilmente con differenziazioni e meccanismi di proporzionalità dimensionale e funzionale, disciplini i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti bancari. Tale ritardo nelle disposizioni da emanare in base alla delega contenuta nell’art. 26 del Testo unico bancario (Tub), sembrerebbe attribuire minore cogenza alle prescrizioni contenute nel fit and proper, nonostante la moral suasion della Bce assuma un certo rilievo, specie nei confronti degli enti creditizi direttamente vigilati.

GOVERNANCE DEL CREDITO COOPERATIVO

Sin da marzo dello scorso anno furono trattati i problemi di governance che avrebbero interessato la partenza dei Gbc.

Senza riprendere integralmente le questioni allora evidenziate, preme ricordare che, una volta definite le finalità e gli obiettivi dei Gbc, quello che in base ad un altro decreto in attesa di emanazione (stavolta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico) viene definito ruolo e funzione della Capogruppo coerenti con le finalità mutualistiche, il problema principale che venne denunciato era legato al conflitto di interessi degli esponenti bancari della Capogruppo. Problema particolarmente accentuato nei Gbc la cui caratteristica principale è quella di avere le Bcc controllate dalla Capogruppo mediante contratto, le quali, per effetto della contemporanea partecipazione al capitale della stessa Capogruppo, eleggono gli organi sociali di quest’ultima.

CONFLITTO DI INTERESSI E INDIPENDENZA

Nonostante le migliorie apportate dall’attuale maggioranza parlamentare attraverso l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 37 bis del Tub, con il quale si prevede un processo di consultazione (peraltro non vincolante per la Capogruppo) delle Bcc mediante assemblee territoriali che trattano questioni di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio, erogazione del credito e perseguimento delle finalità mutualistiche, sembrerebbe assodato che le scelte in tema di razionalizzazione degli sportelli bancari e dei processi di aggregazione infragruppo siano influenzate e determinate dagli amministratori della Capogruppo e, dunque, dal loro potenziale conflitto di interesse. Anche perché, sin dal 4 gennaio del 2017, ossia molto prima della partenza effettiva dei Gbc, l’Organo di vigilanza raccomandò alle candidate Capogruppo e alle Bcc aderenti di adeguarsi alle scelte in tema di aggregazioni (qui l’estratto della Comunicazione della Banca d’Italia), anticipando temporalmente una sorta di potere-dovere delle Capogruppo di incidenza sulle Bcc in difficoltà, con effetti sulle politiche territoriali.

Gli stessi contratti di coesione dei due Gbc, con i quali viene disciplinata l’attività di direzione, coordinamento e controllo delle Capogruppo sulle Bcc affiliate, prevedono una sorta di potere-dovere delle prime di valutazione (ed attuazione) della corretta razionalizzazione degli sportelli bancari e dei processi aggregativi nell’interesse del Gbc e delle finalità mutualistiche dello stesso.

In definitiva, in base alle Linee guida della Bce che espressamente prevedono indipendenza di giudizio e necessità di processi per la gestione del conflitto di interesse, a prescindere dall’ammontare delle partecipazioni possedute dalle Bcc affiliate ai gruppi Iccrea e Ccb, non potranno essere le stesse Bcc rappresentate nella Capogruppo a determinare le scelte strategiche e le politiche (creditizie e commerciali) dei propri territori o le proprie aggregazioni, specie in presenza di sovrapposizioni territoriali attuali o prospettiche.

Stesso obiettivo parrebbe rinvenibile, seppure indirettamente, nel controllo governativo di cui all’art. 20-ter della Legge n. 136/2018 (finalizzato a rendere l’operato della Capogruppo coerente con le finalità mutualistiche del Gbc) e nella disciplina complessiva dell’attività di direzione e coordinamento, la quale tende a compensare le società etero-dirette danneggiate per effetto di disposizioni vincolanti emanate dalla Capogruppo (che potrebbero arricchire alcune componenti del gruppo a danno di altre).

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