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Banche, che cosa bolle in Parlamento su Npl e case andate all’asta

Che cosa prevedono le proposte di legge di Fratelli d'Italia su crediti deteriorati ceduti a terzi e sulla possibilità di riappropriarsi della prima casa andata all'asta.

 

Arrivano da Fratelli d’Italia, in particolare dal senatore Adolfo Urso, due proposte di legge per superare la ferita che da anni ormai si è aperta nel mondo del credito e che contribuisce a pregiudicare la ripresa economica del Paese.

I due provvedimenti sono stati presentati nel corso del meeting “Le banche e l’Europa. Quali prospettive per il credito alle famiglie e alle imprese” che si è svolto al Senato l’11 aprile e che ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Alberto Bagnai (Lega), presidente della commissione Finanze del Senato; Letizia Giorgianni, presidente dell’Associazione risparmiatori truffati dalle banche; Augusto dell’Erba, presidente FederCasse.

La prima proposta di legge riguarda i crediti deteriorati ceduti a terzi per cui si prevede la possibilità per il debitore di riscattare il proprio pacchetto di Npl (Non performing loans) con modalità concordata e a un valore definito nella procedura già attivata dalla banca per la cessione dei crediti in sofferenza.

La seconda proposta invece riguarda i titolari di prima casa posta all’asta cui si concede di potersi riappropriare del bene attraverso una procedura concordata con la banca. In questo caso, è il commento di Urso, “si tratta di una soluzione pratica, di buon senso, che risolve un dramma sociale, con il consenso del sistema bancario”.

LA PROPOSTA DI LEGGE SUI CREDITI DETERIORATI

Nell’articolo 1 si definiscono finalità e ambito di applicazione della proposta che intende “agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto” in modo da “contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale, anche attraverso misure che favoriscano, tra l’altro, la ripresa dell’accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese”. Il credito ceduto deve essere stato classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d’Italia 272/2008 e dai suoi aggiornamenti.

Nell’articolo 2, relativo al diritto di opzione del debitore ceduto, si specifica che il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie – per un ammontare che non superi i 25mila – in essere presso una singola società cessionaria pagando, a saldo di quanto dovuto, un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

Si passa poi all’esercizio del diritto di opzione (articolo 3) in cui si prevede che il soggetto cedente e la società cessionaria comunichino “tempestivamente per iscritto al debitore l’avvenuta cessione della sua posizione debitoria” e comunque non oltre dieci giorni dalla cessione stessa. Se manca questa comunicazione, il soggetto cedente e la società cessionaria non possono avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Anche l’esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, entro trenta giorni dalla data della comunicazione precedente. Quest’altra notifica deve contenere “l’impegno irrevocabile” ad effettuare il pagamento per estinguere la posizione debitoria massimo entro novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

Infine l’ultimo articolo stabilisce che l’avvenuto pagamento del debito cancella automaticamente la posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.

LA PROPOSTA DI LEGGE SU RINEGOZIAZIONE MUTUO DI CASA POSTA ALL’ASTA

Usando le parole di Urso, si tratta di un provvedimento che intende “favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per acquisto di prima casa in corso di procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un proprio credito ipotecario di primo grado qualora oggetto dell’esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore”.

In particolare, l’articolo 2 prevede che del bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado sia stato già rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato: in tal caso il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. Perché ciò accada l’offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella Consulenza Tecnica D’Ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura.

L’importo determinato deve essere versato con una dilazione non superiore a 20 anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione e comunque non superiore a una durata di 80 anni comprensivi dell’età del debitore. Alla dilazione dei pagamenti si applica un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d’Italia nel trimestre di riferimento per le operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

Infine, l’articolo 3 sancisce che la banca creditrice svolga un’istruttoria sulla richiesta di rinegoziazione del credito entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta stessa sulla base dell’attuale situazione reddituale e sulla solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l’accordo di rinegoziazione.

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