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Di Maio

Luigi Di Maio, i nomi dei ministri e la Costituzione

Il commento di Gianfranco Polillo, blogger di Start Magazine Per quanto la propaganda elettorale sia un’attività completamente libera, nelle forme e nei contenuti, può tuttavia giungere fino al punto di violare regole e consuetudini costituzionali? E se questo si verifica, l’eventuale censura può essere solo limitata alla normale polemica tra i diversi attori della stessa…

Per quanto la propaganda elettorale sia un’attività completamente libera, nelle forme e nei contenuti, può tuttavia giungere fino al punto di violare regole e consuetudini costituzionali? E se questo si verifica, l’eventuale censura può essere solo limitata alla normale polemica tra i diversi attori della stessa campagna elettorale?

Il problema si è posto a seguito dell’iniziativa del capo politico del Movimento 5 stelle. Com’è noto Luigi Di Maio ha ritenuto opportuno comunicare al Presidente della Repubblica, la lista dei prossimi ministri. Atto di cortesia istituzione, come stato detto in modo un po’ tartufesco.

L’alterazione di alcuni equilibri è evidente. Con l’iniziativa assunta si da per risolto un problema, che é invece il cuore della democrazia rappresentativa, quasi derubricando il responso elettorale a mero fatto burocratico. Una sorta di “presa d’atto” invece di una scelta fondante dei successivi equilibri costituzionali. Che questo possa essere sostenuto nel corso della campagna elettorale, nel nome di una non meglio precisata “democrazia della rete” ci può anche stare. Che l’iniziativa coinvolga il vertice delle Istituzioni, nella figura del Presidente della Repubblica, molto meno.

Detto questo, non spetta certo a noi, indicare quale doveva essere la reazione più giusta. Il Presidente del Consiglio in carica, Paolo Gentiloni, ha fatto giustamente sentire la sua voce, ma forse questo non basta. Non perché il personaggio non sia autorevole, ma perché lo stesso é impegnato nella campagna elettorale. E quindi la sua può apparire, agli occhi dell’elettorato, come una risposta di parte. Quando invece il vulnus istituzionale deve essere sanzionato su un terreno più proprio. Se non si vuol dare la stura ad una deriva dagli esiti imprevedibili.

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